Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-09-08, n. 202207814
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Pubblicato il 08/09/2022
N. 07814/2022REG.PROV.COLL.
N. 00420/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M P, G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Parma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Parma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Sig. -OMISSIS-in data 11.06.2020 ha presentato istanza presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Parma al fine di concludere un contratto di lavoro subordinato con il cittadino straniero -OMISSIS-ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).
2. La Prefettura di Parma, con comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis l 241/90, ha notiziato il Sig. -OMISSIS-dell’intenzione di rigettare l’istanza poichè, in sede di convocazione presso lo Sportello Unico per la firma del contratto, è stata rilevata l’assenza dello straniero dal territorio nazionale nell’agosto 2020, in violazione della normativa di riferimento.
L’odierno appellante ha replicato con osservazioni documentate, rappresentando di essersi allontanato temporaneamente dall’Italia per soli 8 giorni, (dal 22 al 28 agosto 2020) per la necessità di attendere al funerale del padre in Albania;ha inoltre provveduto a depositare il certificato di morte, rilasciato dall’ ufficio anagrafe albanese e debitamente tradotto in italiano.
La Prefettura di Parma con provvedimento notificato in data 19.04.2021 ha emesso provvedimento di diniego, sottolineando come la lettera della legge, che espressamente sancisce che “dopo l’8 marzo 2020 i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale” non lasci spazio ad interpretazioni di segno contrario.
3. Con ricorso al TAR Parma, il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dalla Prefettura sul presupposto che la valutazione dell’istanza fosse avvenuta in violazione dell’art. 103, comma 1 e 2, del D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020.
Il TAR Parma, sezione prima, ritenendo di poter definire la controversia mediante pronuncia in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cpa, con sentenza n. -OMISSIS-ha respinto il ricorso.
4. L’odierno appellante ha impugnato la sentenza, con contestuale istanza sospensiva, lamentando l’omesso esame del motivo di ricorso e la carenza di motivazione della sentenza in relazione alla violazione di legge di cui all’art. 103, commi 1 e 2, D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020;nello specifico sostiene che la Prefettura prima ed il TAR poi non abbiano tenuto in debita considerazione le circostanze eccezionali che lo hanno portato ad allontanarsi temporaneamente dall’Italia.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS-il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare dello straniero.
6. Alla pubblica udienza del 16 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Occorre prendere le mosse dalla disamina della normativa: l’art. 103, comma 1, D.L. 34/2020, testualmente stabilisce che “Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,[…] possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale […] con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.”
Risulta chiara dunque la ratio sottesa alla disciplina in esame, volta al favor nei confronti dei cittadini stranieri che si trovino in situazioni di precarietà lavorativa ma presentino i presupposti per potersi integrare nel tessuto sociale nazionale. Il requisito del non aver lasciato l’Italia in seguito all’8 marzo 2020 (e fino al termine della procedura di emersione da parte dell’amministrazione), è stata pertanto inserita dal legislatore in quanto emblematica della volontà dello straniero di permanere sul territorio nazionale in modo stabile e continuativo. Da ciò si desume l’impossibilità della equiparazione di due situazioni ben distinte, quella, summenzionata, dell’aver lasciato il territorio italiano (intesa nell’accezione di essersi recati al di fuori dei confini nazionali in maniera immotivata o comunque per motivazioni irrilevanti dal punto di vista giuridico e per un periodo di tempo prolungato), e quella, presente nel caso di specie, dell’essersi momentaneamente allontanati dall’Italia, per un lasso temporale circoscritto e per poter esercitare un diritto fondamentale dell’individuo, quello al rispetto della vita privata e familiare, tutelato sia dalla Costituzione all’art. 29 sia a livello europeo ed internazionale, nello specifico dall’art. 9 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea e dall’art. 8 CEDU.
Nulla a tal proposito disciplina l’art. 103, comma 1, ma non è revocabile in dubbio che una interpretazione della normativa che tenga in debito conto la tutela di un diritto fondamentale dell’individuo risulti prevalente rispetto ad una interpretazione restrittiva;l’interpretazione costituzionalmente (e comunitariamente) orientata peraltro non è in contrasto con lo spirito della norma, poiché un allontanamento momentaneo, non preventivabile e giustificato dall’esercizio di un diritto imprescindibile della persona umana non implica di certo l’assenza di volontà dello straniero di permanere sul territorio Italiano in modo stabile e continuativo.
A ciò si aggiunga che il trapasso del padre dell’appellante, documentato mediante allegazione del certificato di morte rilasciato dalle competenti autorità albanesi, è annoverabile nella categoria degli eventi di portata eccezionale che consentono un allontanamento temporaneo del ricorrente , per i quali già in passato il Consiglio di Stato, in occasione della sanatoria di cui alla L. n. 102/2009, si era pronunciato: “In linea di principio, va garantita la continuità della permanenza dello straniero nel territorio nazionale fra la produzione della domanda di emersione ed il momento di perfezionamento, non essendovi titolo all'espatrio ed al regolare rientro. Ma la disciplina sulla regolarizzazione non prevede, quale condizione ostativa al suo perfezionamento, il temporaneo allontanamento dal territorio nazionale. Di conseguenza vanno positivamente valutate le situazioni che si collocano in un'area di eccezionalità […].” (CdS sez. VI, 22/11/2010, n. 8120).
Tutto quanto premesso, l’appello è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato.
Stante la novità delle questioni trattate le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.