Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-06-04, n. 202003520
Sentenza
4 dicembre 2013
Rigetto
Sentenza
5 giugno 2018
Inammissibile
Sentenza
4 giugno 2020
Rigetto
Sentenza
25 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza
28 maggio 2019
Accoglimento
Sentenza
12 gennaio 2017
Inammissibile
Sentenza
17 aprile 2018
Parere definitivo
20 febbraio 2017
Accoglimento
Sentenza
4 maggio 2015
Sentenza
4 dicembre 2013
Accoglimento
Sentenza
4 maggio 2015
Accoglimento
Sentenza
12 gennaio 2017
Parere definitivo
20 febbraio 2017
Inammissibile
Sentenza
17 aprile 2018
Rigetto
Sentenza
5 giugno 2018
Rigetto
Sentenza
28 maggio 2019
Inammissibile
Sentenza
4 giugno 2020
Rigetto
Sentenza
25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2020
N. 03520/2020REG.PROV.COLL.
N. 07875/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7875 del 2019, proposto da
TO EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Balducci, Rossana Lanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Pro. Sal Progettazioni Salentine S.r.l., Societa’ Sylos Labini Ingegneri e Architetti Associati S.r.l., Mirizzi Architetti Associati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Studio Valle progettazioni, in proprio e quale mandataria di Rti, Valle Gianluca, Valle Tommaso, Valle Gianluigi, Valle Cesare, Valle Gilberto, Valle Maria Camilla, Valle Emanuela, Valle Silvano, Società Debar Costruzioni S.p.a., in proprio e quale mandataria di Ati, Guastamacchia S.p.a., Monsud S.p.a., non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - sez. V, n. 3491 del 2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Pro. Sal Progettazioni Salentine S.r.l., Societa’ Sylos Labini Ingegneri e Architetti Associati S.r.l., Mirizzi Architetti Associati;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 21 maggio 2020, tenuta con le modalità di cui all’art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 come da verbale, il Cons. Elena Quadri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’ing. TO, nella qualità di quarto classificato alla gara per la progettazione preliminare della nuova sede del Consiglio regionale pugliese, impugnava innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia l’aggiudicazione in favore del Rti controinteressato, censurando le valutazioni della commissione sotto molteplici profili. Il ricorso veniva respinto sia in primo grado che in appello.
Parallelamente, nel maggio del 2008, veniva promossa da parte della Procura della Repubblica di Bari l’azione penale nei confronti dei membri della commissione aggiudicatrice e di alcuni componenti del Rti risultato aggiudicatario. La Corte di Cassazione, sez. V penale, con la sentenza n. 6240 del 16 marzo 2013, prendeva atto dell’intervenuta prescrizione dei reati, ma ai sensi dell’art 578 c.p.p., scrutinava, ai soli fini civili, il reato di falsità ideologica in atto pubblico, ritenendolo insussistente laddove si era attestato, nei documenti ufficiali della commissione, l’avvenuto confronto a coppie delle offerte.
L’ing. TO inoltrava, quindi, due istanze alla regione Puglia al fine di ottenere un provvedimento in autotutela sull’aggiudicazione disposta, ed in seguito al silenzio serbato dalla Regione, adiva nuovamente il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia perché accertasse e dichiarasse l’obbligo della Regione a provvedere sulle istanze in autotutela, e la condannasse ad adottare i medesimi atti. Il ricorso veniva respinto, ma su appello dell’ing. TO la sezione lo accoglieva con la sentenza n. 2237 del 2015, dichiarando l’obbligo della regione Puglia di pronunciarsi sulle istanze di autotutela.
Con la sentenza n. 51 del 2017, resa in accoglimento del ricorso in ottemperanza nel frattempo proposto dall’ing. TO, la sezione ha dichiarato nulla per elusione del giudicato la deliberazione di Giunta n. 147 del 23 febbraio 2016, con cui la Regione aveva " accertato l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni per provvedere in autotutela sulle istanze ", statuendo che: “ la citata delibera regionale n. 147 del 23 febbraio 2016 è fondata esclusivamente su considerazioni di natura economico - finanziaria, che omettono del tutto di considerare i rilievi penalistici della vicenda su cui si è soffermata la sentenza ottemperanda, chiedendone la adeguata valutazione ” e dichiarando il conseguente obbligo dell’Amministrazione regionale di pronunciarsi nuovamente sulle istanze di autotutela.
Con ricorso per incidente di esecuzione l’ing. TO ha, poi, domandato la declaratoria di nullità delle successive deliberazioni della Giunta nn. 365 e 143 del 2017, con le quali la regione Puglia aveva inteso ottemperare alle sentenze n. 2237 del 2015 e n. 51 del 2017, per elusione/violazione del giudicato, nonché, in subordine, la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno derivante dall’impossibilità totale o parziale di attuazione del giudicato.
Con sentenza non definitiva n. 3378 del 2018 la sezione ha respinto la domanda di accertamento della violazione/elusione del giudicato, ritenendo che fosse stata valutata la gravità dei fatti penali relativi alla gara per la progettazione del palazzo della Regione e che gli interessi pubblici interessati fossero stati comparati, valutando opportuno disporre verificazione sul progressivo avanzamento dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica, al fine di decidere in merito all’ an ed eventualmente al quantum della domanda di risarcimento.
Con sentenza definitiva n. 3491 del 2019 la sezione ha respinto il ricorso e la richiesta risarcitoria.
Avverso tale pronuncia l’ing. TO propone ricorso per revocazione per contrasto tra giudicati ed errore di fatto ex artt. 106 c.p.a. e 395, nn. 5) e 4), c.p.c.
Si sono costituiti in giudizio la