Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-09-28, n. 202005696
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Testo completo
Pubblicato il 28/09/2020
N. 05696/2020REG.PROV.COLL.
N. 00018/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2010, proposto dalla società ICE SNEI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti E I ed A M ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pontesilli in Roma, via F. Orestano n. 21;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G T e, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti F M F, A A e G R, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio Grez & Associati s.r.l.in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) del 23 ottobre 2009 n. 6285, resa tra le parti nel giudizio r.g. 8649/04 promosso per la declaratoria d’illegittimità dell’occupazione temporanea del suolo di proprietà della ricorrente sito al V.le Kennedy n. 189, nella parte in cui si accerta che si è verificata l’irreversibile trasformazione del suolo, nonché nella parte in cui non si riconosce il risarcimento per i danni subiti a seguito della disposta occupazione, per l’impossibilità di realizzare i lavori di cui alla concessione edilizia n. 226/84.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Vista la sentenza parziale di questa Sezione n. 164 del 9 gennaio 2020;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 giugno 2020, svoltasi con modalità telematica ai sensi del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, e del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70, il Cons. F G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, notificato il 15 giugno 2004, la società ICE SNEI S.p.A. agiva in giudizio nei confronti del Comune di Napoli e della Astaldi S.p.A. quale incorporante della Italstrade S.p.A., capogruppo del raggruppamento concessionario dei lavori, per vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione del suolo ubicato in Napoli al Viale Kennedy n. 189 (in catasto al foglio 205, p.lle 151 e 439), nonché al risarcimento del danno per occupazione sine titulo a far data dal 16 maggio 1990, sulla premessa che all’occupazione in via temporanea e di urgenza dell’area in questione per la realizzazione di un parcheggio a raso in vista dei mondiali di calcio “Italia ‘90”, disposta con ordinanza sindacale n. 380 del 2 ottobre 1989, non avevano fatto seguito né il completamento della procedura espropriativa, né l’ultimazione dei lavori e neppure la riconsegna del terreno.
2. - Con sentenza n. 6285 del 23 ottobre 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sez. V) estrometteva dal giudizio la Astaldi S.p.A. ed accoglieva il ricorso con sentenza di condanna generica del Comune di Napoli a risarcire il danno ingiusto cagionato alla ricorrente attraverso l’occupazione dell’area di sua proprietà, stabilendo i relativi criteri ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80.
3. - Con ricorso in appello, notificato il 23 dicembre 2009, la ICE SNEI S.p.A. chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe accertato come intervenuta l’irreversibile trasformazione dell’area (primo motivo di appello), nonché nella parte relativa al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento per i danni che avrebbe subito dall’occupazione in conseguenza dell’impossibilità di realizzare i lavori oggetto della concessione edilizia n. 226/84 e della demolizione e rimozione di alcuni beni esistenti sull’area (secondo motivo di appello).
4. - Con sentenza parziale del 9 gennaio 2020, n. 164, la Sezione dichiarava improcedibile il primo motivo di appello e respingeva il secondo motivo limitatamente alla contestazione del mancato riconoscimento della voce di danno dell’impossibilità di realizzazione delle opere assentite con la C.E. n. 226/84, riservando ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese all’esito degli incombenti istruttori disposti a carico delle parti con la medesima sentenza.
5. - Nel prosieguo entrambe le parti producevano documenti e memorie ed alla pubblica udienza del 30 giugno 2020, svoltasi con modalità telematiche, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. - In questa sede occorre dunque decidere dell’ultima censura mossa dall’appellante alla sentenza di primo grado per denunciare che, nella pronuncia di condanna resa in suo favore, il T.A.R. avrebbe omesso di tener conto della richiesta risarcitoria riferita anche ai materiali presenti sull’area occupata (due unità immobiliari