Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-08-09, n. 202105796
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Pubblicato il 09/08/2021
N. 05796/2021REG.PROV.COLL.
N. 00290/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2017, proposto dalla s.p.a. Magneti Marelli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati R M, G F R e C R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G R in Roma, via Cosseria, n. 5;
contro
il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso lo studio Placidi s.r.l. in Roma, via Cosseria, n. 2;
il Comune di Modugno, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Carlucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Renzo Cuonzo in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), n. 857/2016, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari e del Comune di Modugno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2021 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti l’avvocato R M e l’avvocato Saverio Profeta, su delega dell’avvocato F P, che partecipano alla discussione orale ai sensi dell'art. 25 d.l. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto innanzi al TAR Puglia, sede di Bari (R.G. n. 777/2007), la società Magneti Marelli s.p.a., proprietaria di alcuni terreni nell’area territoriale del Consorzio per lo sviluppo industriale di Modugno - Bari, impugnava:
a) il provvedimento del Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese di Bari 2 aprile 2007, n. 1963, con cui era stato espresso il "nulla osta condizionato" del Consorzio stesso al "frazionamento urbanistico" di un lotto di terreno situato nella Zona Industriale A.S.I. di Modugno (BA), nella sola parte in cui era stato subordinato detto nulla osta al pagamento di "oneri" da parte della società richiedente;
b) la delibera del Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese di Bari 23 marzo 2007, n. 145, nella parte in cui il Consorzio con essa aveva preteso di esercitare un "potere di autorizzazione" alla compravendita delle aree indicate e di assoggettare tali compravendite al pagamento di "oneri" in suo favore;
c) l'art. 12, lettere c) e d), del regolamento per la gestione dei suoli all’interno degli agglomerati del Consorzio per lo sviluppo industriale di Bari pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 113/2006, in quanto atto presupposto dei provvedimenti impugnati in via principale;
d) nonché, ove occorra, l’art. 11 del regolamento di gestione dei suoli all’interno degli agglomerati del Consorzio per lo sviluppo industriale di Bari, pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 41/2002.
La società chiedeva altresì la declaratoria dell’insussistenza del diritto del Consorzio di pretendere il pagamento della somma richiesta e, per converso, la declaratoria del proprio diritto alla restituzione della somma di € 285.311,64, oltre IVA, indebitamente pagata al Consorzio e la conseguente condanna di questo alla restituzione di tale somma, oltre agli interessi legali e moratori dal momento del pagamento a quello della restituzione.
2. Il TAR., con la sentenza n. 857/2016, ha respinto il ricorso.
Secondo tale decisione, in sostanza, la normativa vigente in materia consente che il Consorzio per l’area di sviluppo industriale (Consorzio ASI) imponga un onere di pagamento non soltanto per l’assegnazione delle aree industriali, ma anche in caso di trasferimento tra privati degli immobili ricadenti in dette aree.
Pertanto, i provvedimenti impugnati sono stati ritenuti legittimi ed è stata confermata la debenza delle somme già versate dalla società al Consorzio.
3.1. La società originaria ricorrente ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario.
3.2. Si è costituito in giudizio il Consorzio per l’area dello sviluppo industriale di Bari, il quale, depositando una memoria difensiva, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso originario e nel merito si è opposto all’appello e ne ha chiesto l’integrale rigetto.
4. Con la sentenza parziale 25 febbraio 2020, n. 1403, questa Sezione ha respinto in parte l’appello della società Magneti Marelli, nei sensi descritti in motivazione (e di seguito riportati), ed ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Modugno.
4.1. La sentenza n. 1403/2020 ha innanzi tutto proceduto ad una ricostruzione in fatto della vicenda, come di seguito si riporta:
i) in data 27 novembre 2006 la s.p.a. Magneti Marelli PWT stipulava con la s.p.a. Centro studi componenti per veicoli un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto la cessione del complesso immobiliare industriale situato in Via Ortensie, n. 19, nella zona industriale di Modugno (BA), censito al N.C.E.U. della Provincia di Bari al foglio n. 7, particella n. 801 e parte della particella n. 68 (ora indicato come part. 914 e 915), sempre sito nell’area del Consorzio per lo sviluppo industriale di Bari;
ii) ai fini della stipula del contratto definitivo (per la quale era stata inizialmente fissata la data del 31 dicembre 2006, poi posticipata), la società Magneti Marelli in data 23 novembre 2006 presentava al Comune di Modugno un’istanza per il frazionamento urbanistico dell’immobile ubicato in Modugno, in Via delle Ortensie nn. 15-17-19, identificato al catasto al foglio 7, particelle 68, 801 e 783 (esteso complessivamente per 375.714,00 mq.), in due lotti denominati lotto “A” e lotto “B”, rispettivamente costituti dalla particella 783 e parte della particella 68 (esteso per 335.197,73 mq.), e dalla particella 801 e parte della particella 68 (esteso per 40.516,27 mq.);
iii) con nota prot. n. 3055 del 17 gennaio 2007, il Comune di Modugno comunicava che la procedura per la concessione del permesso di costruire n. 172, prot. n. 56111, per il progetto "Frazionamento urbanistico senza opere di comprensorio industriale, costituito da lotto A - lotto E", era sospesa in attesa dell’integrazione della documentazione mancante, la quale, dopo ulteriore produzione documentale da parte della società, si sostanziava nella mancata concessione da parte del Consorzio ASI del necessario nulla osta di sua competenza;in particolare, il Consorzio, con la delibera n. 145 del 23 marzo 2007, subordinava il rilascio del nulla osta al pagamento di oneri dell’ammontare di €. 285.311,64, a suo avviso dovuti per l’ottenimento del permesso di frazionamento in base al regolamento consortile di gestione dei suoli relativo all’area industriale;
iv) l’appellante pagava tale somma e otteneva dal Consorzio il nulla osta (provvedimento prot. n. 1963 del 2 aprile 2007), giungendo quindi alla stipula del contratto di compravendita in data 31 maggio 2007;
v) in seguito, la società provvedeva ad impugnare la delibera del Consorzio, nonché il regolamento di gestione dei suoli negli artt. 12, lettere C e D, e 11.
4.2. Tanto precisato, la sentenza, dopo aver esaminato e respinto le eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità del ricorso instaurativo del giudizio di primo grado, ha in parte respinto i motivi di appello, disponendo al contempo incombenti istruttori “per l’esame della restante parte delle questioni sottese alla controversie”.
La sentenza parziale n. 1403/2020 ha così motivato (la numerazione dei paragrafi sottostanti è quella della sentenza parziale):
“7.3. Sul piano normativo, il Collegio intende premettere che, alla stregua di quanto previsto dalle Norme Tecniche del vigente Piano Urbanistico Esecutivo dell’area interessata, il rilascio del permesso di frazionamento da parte del Comune è subordinato al previo parere del Consorzio.
In particolare, ai sensi dell'art. 4 del Piano Urbanistico Esecutivo - Variante 2004 (P.U.E.), “Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio dell’agglomerato disciplinato dal presente piano è subordinata al rilascio del permesso di costruire o autorizzazione o all’accettazione di denunce di inizio attività e loro varianti o anche al rinnovo o alla proroga dei termini delle stesse da parte delle competenti amministrazioni comunali, previo nulla osta del Consorzio per lo Sviluppo Industriale all’iniziativa”.
Al riguardo, la legge regionale Puglia n. 2/2007, all’art. 5, comma 2, lettera o), precisa inoltre che: “i Consorzi provvedono all’espressione di pareri obbligatori, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d’uso. Per il rilascio di tali pareri vale la regola del silenzio-assenso, trascorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere stesso”.
7.4. Ciò premesso, risulta infondata la descritta prima censura, poiché il Consorzio, piuttosto che violare (esorbitando) il proprio ambito di competenza, correttamente richiedeva ai fini del rilascio del nulla osta il pagamento degli oneri per l’infrastrutturazione delle aree industriali, rispettando i limiti insiti nell’espressione del proprio parere.
Già dalla lettura della comunicazione impugnata, è dato evincere che il Consorzio, piuttosto che imporre alla società un onere di pagamento quale condizione essenziale ai fini del rilascio del nulla osta, si limitava a richiedere il pagamento degli oneri di infrastrutturazione senza subordinare l’espressione del parere positivo alla relativa esecuzione.
Del resto, il versamento dei contributi da parte delle imprese in favore dei consorzi trova fondamento nella necessità di remunerare i costi sostenuti per le opere, le infrastrutture ed i servizi realizzati nel loro interesse ed allo scopo di consentirne l'insediamento nella zona di sviluppo industriale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 giugno 2019, n. 3698).
7.5. Rinvenuto il generale fondamento normativo dell’espressione del nulla osta da parte del Consorzio, occorre a questo punto esaminare la disciplina di riferimento al fine di verificare l’esistenza del potere impositivo dell’onere e ciò, in particolare, con riferimento all’ipotesi della compravendita tra due soggetti terzi di aree incluse in zona industriale A.S.I.
L’assenza di un fondamento normativo implicherebbe, invero, l’ingiustificata imposizione di una limitazione alla libertà di trasferimento del diritto di proprietà, in contrasto con i dettami costituzionali.
7.5.1. Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere l’interpretazione fornita dal primo giudice in ordine al corpus normativo - di derivazione sia statale che regionale - di riferimento per i consorzi di sviluppo industriale, da cui emerge il riconoscimento in capo ad essi, in qualità di enti pubblici economici, di poteri pubblicistici sulle imprese insediate nell’area consortile ed a cui corrisponde un generale obbligo per gli assegnatari di partecipazione alle spese.
7.5.2. Invero, allo specifico fine di interesse in questa sede, rilevano le seguenti disposizioni:
a) l’art. 11, comma 2, del decreto legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, nella legge n. 341/1995: "I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all’art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi";
b) l’art. 36, comma 5, legge n. 317/1991: “I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell’ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell’industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l’industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale";
c) l’art. 5, comma 2, legge regionale n. 2/2007: "I Consorzi provvedono: ... m) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi";
d) l’art. 14, comma 2, legge regionale n. 2/2007: "I mezzi finanziari dei Consorzi sono costituiti da: a) contributi versati dai consorziati;b) proventi per vendita e concessione in uso di aree;c) ogni altro provento comunque riveniente dall’attività consortile;...";
e) l’art. 16, comma 3, legge regionale n. 2/2007: "Per i consorziati e le imprese insediate, il regolare pagamento di quote, contributi e corrispettivi di servizi costituisce requisito essenziale per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari di cui al Piano operativo regionale";
f) l’art. 8 dello Statuto del Consorzio: "I proventi finanziari del Consorzio sono costituiti da: ricavi delle vendite di aree ed immobili e dette concessioni di utilizzo in proprio;canoni di locazione e di concessione di aree e immobili, corrispettivi rivenienti dalla gestione di impianti, dalla erogazione di servizi e da ogni altra prestazione effettuata in favore di imprese".
7.5.3. Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza, è possibile affermare che:
a) quella parte delle attività del consorzio, da ricondurre non al campo privatistico imprenditoriale, ma avente ad oggetto un aspetto particolare dell’uso del territorio, si sostanzia nell’acquisizione di aree anche mediante poteri espropriativi, nella realizzazione e nella "gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all’ingrosso e al minuto, o destinate a centri e servizi commerciali", nonché a tutta una serie di attività implicanti poteri autoritativi incidenti sul "territorio" (Cass. civ., Sez. un, 9 luglio 2015, n. 14345, in relazione al caso in esame;id., 29 aprile 2015, n. 8619);
b) per l’esercizio di tali funzioni pubblicistiche, il consorzio tiene conto della contribuzione alle spese di infrastrutturazione da parte dei soggetti assegnatari di aree consortili;
c) l’obbligo del versamento dei contributi da parte dei privati trova fondamento nel fatto che le infrastrutture ed i servizi sono realizzati nell’interesse delle imprese ed allo scopo precipuo di consentirne l’insediamento nella zona di sviluppo industriale;
d) pertanto, il rilascio stesso, da parte del consorzio, dell’assenso alla utilizzazione dei suoli industriali si configura come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di infrastrutturazione (Cons. Stato, Sez. IV, 3 giugno 2019, n. 3698);
e) ne consegue che il contributo per oneri di infrastrutturazione è dovuto in ragione della mera ammissione di un lotto nell’area consortile e non per effetto della effettiva realizzazione delle infrastrutture (Cons. Stato, Sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 799);
f) invero, la funzione di tali contributi è analoga a quella degli oneri di urbanizzazione, dovuto per il mero rilascio del permesso di costruire, trattandosi di corrispettivi di diritto pubblico, di natura non tributaria, dovuti per la partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione connesse all’edificazione (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, 3 giugno 2019, n. 3698 e 3699;id., 5 novembre 2018, n. 6251;id., 20 febbraio 2014, n. 799).
7.5.4. Ciò considerato, si osserva che il potere del Consorzio di imporre agli assegnatari il pagamento dell’onere di infrastrutturazione non è circoscritto al momento dell’ammissione del lotto nell’area consortile, ma si estende anche all’ipotesi della compravendita tra due soggetti terzi di aree incluse in zona industriale A.S.I.
In termini generali, si rileva invero che, ai sensi dell’art. 21 legge n. 634/1957 e successive modificazioni, il Consorzio, allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, esercita poteri di gestione dell’area industriale, adottando ogni iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona. A tal fine, il Consorzio possiede una competenza anche sulla circolazione dei suoli inclusi nella zona industriale, al punto da poter promuovere espropriazioni di immobili, non solo ai fini dell’attrezzatura della zona, ma anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l’impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse.
Invero, in generale, è interesse del Consorzio che la circolazione, anche tra privati, dei beni inclusi nell’area di sua competenza venga effettuata in maniera tale da non pregiudicare le finalità pubblicistiche a cui sono destinati i suoli stessi.
7.5.5. La conferma della ratio di tale disciplina si rinviene peraltro nelle previsioni del regolamento del Consorzio appellato, ed in particolare negli artt. 12 e 14, secondo cui:
a) il proprietario di un’area assegnata o di cui sia stato concesso l’utilizzo in proprio non può frazionare l’area stessa se non dopo aver realizzato l’intervento;
b) la mancata realizzazione dell’intervento in funzione del quale il suolo è stato assegnato comporta la restituzione al Consorzio concedente del suolo stesso, previa restituzione del prezzo di assegnazione, decurtato dei danni e delle spese sostenute affinché questo possa essere ceduto, dietro il pagamento di un nuovo prezzo, ad altri imprenditori;
c) l’assegnatario che non abbia realizzato l’intervento in funzione del quale il suolo è stato assegnato, per evitare la retrocessione, può, previo nulla osta del Consorzio, cedere direttamente a terzi il suolo non utilizzato previo versamento al Consorzio, a copertura degli oneri di riassegnazione dovuti ex lege, di parte della differenza tra il prezzo di cessione praticato al terzo ed il prezzo di assegnazione pagato a suo tempo dal cessionario;
d) la vendita o la locazione di manufatti o parti di essi deve essere preventivamente autorizzata dal Consorzio, previa verifica della compatibilità territoriale dell’azienda utilizzatrice finale;
e) per il caso di cessione del suolo, per evitare che l’assegnatario-alienante, nell’ipotesi di mancata realizzazione dell’opificio industriale, consegua un indebito arricchimento o eluda il pagamento degli oneri di infrastrutturazione, è previsto che il frazionante versi, quando il frazionamento comporti il mutamento degli indici edificatori e quindi un maggior carico urbanistico, una somma che compensi tale diminuzione delle entrate patrimoniali del Consorzio e consenta a quest’ultimo di affrontare le spese per effettuare le ulteriori opere di infrastrutturazione.
7.5.6. Ciò considerato, si evince che, al fine di tutelare l’interesse pubblico di razionale e ordinata industrializzazione del territorio e di verifica dell’utilità a tale scopo di tutti gli interventi da realizzarsi in zona, che per l’appunto rappresenta l’obiettivo istituzionale del Consorzio, l’Ente preserva un potere di controllo sui frazionamenti dei lotti e, in maniera corrispondente, un potere impositivo nei confronti dei consorziati del pagamento di contributi, che, come visto, rappresentano i mezzi finanziari sui quali esso può fare affidamento.
7.6. Le considerazioni che precedono inducono pertanto il Collegio a ritenere che:
a) le disposizioni del regolamento impugnate (art. 12, lett. C e D), piuttosto che essere illegittime, risultano conformi alle previsioni normative che fondano il potere impositivo del Consorzio;
b) l’imposizione dell’onere di infrastrutturazione in esame, nel rispetto dell’art. 23 Cost., è basata su idoneo supporto normativo e, piuttosto che costituire una illimitata compressione del diritto di proprietà, è giustificata, come visto, dalla necessità di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti e servizi di interesse comune dell’area industriale;
c) tra i proventi finanziari del Consorzio risultano pertanto anche gli oneri sulla vendita tra due soggetti terzi, non potendo l’art. 4 dello Statuto, laddove prevede a tal fine "il realizzo per le vendite", essere riferito esclusivamente alla vendita di terreni di proprietà del Consorzio.
7.7. In conclusione, l’appello risulta infondato per la parte finora esaminata.
8. Il Collegio precisa inoltre che, se, da un lato, l’autorizzazione all’acquisto da parte del Consorzio implica un controllo sulla compatibilità dell’iniziativa del soggetto acquirente con la destinazione impressa all’area, dall’altro, essa non implica l’automatica insorgenza, a carico dell’acquirente, dell’obbligo di corrispondere il contributo richiesto, qualora l’acquisto comporti il mero subentro nell’esercizio dell’attività imprenditoriale svolta dall’assegnataria, in assenza di interventi innovativi che comportino la necessità di modificare o incrementare le infrastrutture esistenti o un aggravamento del carico urbanistico pregresso.
Pertanto, si ritiene che, nell’ipotesi di autorizzazione del Consorzio all’alienazione del lotto, non possa di per sé trovare integrale applicazione la disciplina regolamentare prevista per il caso di prima assegnazione, laddove si sia in presenza di un insediamento produttivo già realizzato e dotato delle sue proprie infrastrutture che, per effetto della cessione, non sia oggetto di modifiche sostanziali nella destinazione impressagli ab origine e rispetto al quale i contributi infrastrutturali e di urbanizzazione richiesti siano stati già versati dal primo assegnatario.
9. Alla stregua dei rilievi che precedono, ai fini dell’ulteriore esame della fondatezza della pretesa di pagamento degli oneri, occorre acquisire dal Comune di Modugno una approfondita relazione che descriva:
a) se sia stato effettivamente già edificato il complesso industriale relativo all’area originariamente assegnata alla società Magneti Marelli ed oggetto della cessione alla s.p.a. Centro Studi Componenti per Veicoli;
b) se i contributi infrastrutturali originariamente richiesti siano stati già versati dal primo assegnatario società Magneti Marelli;
c) se la s.p.a. Centro Studi Componenti per Veicoli, con l’acquisto dei terreni, ha inteso proseguire l’attività imprenditoriale già svolta dall’assegnataria ovvero abbia apportato interventi innovativi che comportino la necessità di modificare o incrementare le infrastrutture esistenti o un aggravamento del carico urbanistico pregresso;
d) se il frazionamento del terreno abbia determinato una variazione degli indici edificatori dell’area”.
5. Tanto necessariamente riportato al fine di definire il residuo ambito del presente giudizio, va rappresentato che il Comune di Modugno ha adempiuto agli incombenti disposti a suo carico con la relazione del Responsabile del servizio assetto del territorio 26 giugno 2020, n. 28400.
Con tale relazione si è chiarito:
a) quanto al primo quesito, che “il complesso risulta effettivamente già edificato” e non è stato destinatario di titoli edificatori ulteriori, dopo quelli riportati in relazione;
b) quanto al secondo quesito, che il Comune, in quanto destinatario del versamento dei soli oneri di urbanizzazione secondaria, non ha diretta conoscenza del versamento di oneri in favore del Consorzio;
c) quanto al terzo quesito, che “qualsiasi tipo di attività che si sarebbe dovuta insediare sull’area non avrebbe potuto comportare una differente utilizzazione dell’area stessa”, destinata dalle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato ASI a “uso industriale, artigianale, di servizi e di commercio”;
d) quanto al quarto quesito, che “gli indici non variano né possono variare con il frazionamento di un’area”.
6. Dopo il deposito di ulteriori memorie, all’udienza pubblica di trattazione la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
7. L’appello, per la residua parte di esso non ancora decisa con la sentenza n. 1403/2020, è fondato e deve essere, pertanto, accolto, nei sensi di seguito esposti.
Come questa Sezione ha già avuto modo di affermare:
“se, da un lato, l’autorizzazione all’acquisto da parte del Consorzio implica un controllo sulla compatibilità dell’iniziativa del soggetto acquirente con la destinazione impressa all’area, dall’altro, essa non implica l’automatica insorgenza, a carico dell’acquirente, dell’obbligo di corrispondere il contributo richiesto, qualora l’acquisto comporti il mero subentro nell’esercizio dell’attività imprenditoriale svolta dall’assegnataria, in assenza di interventi innovativi che comportino la necessità di modificare o incrementare le infrastrutture esistenti o un aggravamento del carico urbanistico pregresso.
Pertanto, si ritiene che, nell’ipotesi di autorizzazione del Consorzio all’alienazione del lotto, non possa di per sé trovare integrale applicazione la disciplina regolamentare prevista per il caso di prima assegnazione, laddove si sia in presenza di un insediamento produttivo già realizzato e dotato delle sue proprie infrastrutture che, per effetto della cessione, non sia oggetto di modifiche sostanziali nella destinazione impressagli ab origine e rispetto al quale i contributi infrastrutturali e di urbanizzazione richiesti siano stati già versati dal primo assegnatario”.
Come ha statuito in precedenza la sentenza parziale della Sezione, solo nel diverso caso in cui sussistono i presupposti indicati, il Consorzio ASI può richiedere la corresponsione del contributo previsto dall’art. 12, lett. c) e d) del Regolamento per la gestione dei suoli all’interno degli agglomerati del Consorzio per lo sviluppo industriale di Bari.
Nel caso di specie – come chiarito dalla relazione del Comune di Modugno – si è in presenza di un intervento già realizzato, non vi è modifica della destinazione impressa ab origine, non vi è aggravamento del carico urbanistico pregresso.
Giova inoltre osservare che risulta non contestato che, all’epoca dell’insediamento, fu versato il contributo infrastrutturale, che l’appellante afferma essere stato pari a Lire 455.010.000.
8. Da quanto esposto consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado deve essere parzialmente accolto e, di conseguenza, deve essere annullato il provvedimento del Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese di Bari 2 aprile 2007, prot. n. 1963, nella parte in cui ha subordinato il nulla osta del Consorzio medesimo al frazionamento urbanistico di un lotto di terreno situato nella zona industriale ASI di Modugno al pagamento di oneri da parte della società richiedente.
Ne consegue ulteriormente che gli oneri eventualmente versati per effetto del provvedimento n. 1963/2007 devono essere restituiti, oltre interessi legali dalla data del versamento a quella della restituzione.
Stante la natura e complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari del giudizio.