Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-17, n. 202501262
Sentenza
31 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza
17 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza
30 settembre 2024
Ordinanza cautelare
7 luglio 2023
Ordinanza cautelare
7 luglio 2023
Sentenza
31 ottobre 2023
Accoglimento
Sentenza
30 settembre 2024
Rigetto
Sentenza
17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 17/02/2025
N. 01262/2025REG.PROV.COLL.
N. 05136/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5136 del 2023, proposto da
La Fulvia Immobiliare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via San Francesco D’Assisi n. 14;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 680/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’avvocato Fabrizio Tomaselli per delega dell’avvocato Paolo Botasso e l’Avvocato dello Stato Raffaella Ferrando;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso del 2021 (n.r.g. 2347/2021) la società La Fulvia Immobiliare S.p.A. aveva impugnato dinanzi al TAR per la Lombardia, domandandone l’annullamento, l’intimazione di pagamento n. 068 2021 90092074 44/000 intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata il 14 dicembre 2021, chiedendo il pagamento della somma di Euro 2.026.005,43 per prelievi supplementari di latte (relativo alle campagne lattiere degli anni 2000/2001 e 2003/2004), interessi, anche di mora, e oneri di riscossione in riferimento alla cartella di pagamento AGEA n. 3002015000008622000 del 2015, ed ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente.
2. A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
“ I. Prescrizione del credito.
II. Il contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare. Illegittimità derivata con la cartella esattoriale n. 3002018000001260600 notificata il 11.12.2008 impugnata nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, III Sezione, R.G. n. 1877/2020.
III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p. Violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Il contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale. Illegittimità derivata con la cartella esattoriale n. 3002018000001260600 notificata il 11.12.2008 impugnata nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, III Sezione, R.G. n. 1877/2020.
IV. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto molteplici profili. Violazione di legge in relazione agli artt. 8-ter e 8-quinquies del decreto legge 10.2.2009 n. 5, convertito in legge 9.4.2009 n. 33 ed ai principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241. Illegittimità derivata con la cartella esattoriale n. 3002018000001260600 notificata il 11.12.2008 impugnata nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, III Sezione, R.G. n. 1877/2020.
V. Violazione dell’art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Illegittimità derivata con la cartella esattoriale n. 3002018000001260600 notificata il 11.12.2008 impugnata nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, III Sezione, R.G. n. 1877/2020. ”
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito TAR ha in parte dichiarato il