Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2012-11-22, n. 201204940

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2012-11-22, n. 201204940
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201204940
Data del deposito : 22 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09003/2012 AFFARE

Numero 04940/2012 e data 22/11/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 ottobre 2012




NUMERO AFFARE

09003/2012

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze.


Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante modifiche del Regolamento di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

LA SEZIONE

Vista la relazione 31 agosto 2010, trasmessa con nota in data 11 ottobre 2011, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, ufficio legislativo-economia, ha chiesto il previsto parere al Consiglio di Stato sullo schema di decreto ministeriale sopraindicato;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere C M


Premesso:

Riferisce l’Amministrazione che la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 2, commi da 475 a 479, ha previsto l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa e al successivo comma 480 ha previsto l’adozione di un regolamento ministeriale con il quale sono stabilite le norme di attuazione. Quest’ultimo è stato emanato in data 21 giugno 2010 e, alla luce della novella introdotta dalla legge n. 92/2012 che ha modificato i citati commi da 475 a 479, necessita ora di un adeguamento il quale è stato predisposto con lo schema di decreto ministeriale sottoposto all’attenzione di questa Sezione.

Lo schema di decreto è composto di due articoli che modificano e integrano le disposizioni del regolamento 21 giugno 2010, n. 132, divenute non più compatibili con le previsioni della nuova richiamata legge n. 92/2012.

Con il primo articolo viene sostituito il comma 3 dell’articolo 2 del citato regolamento, indicando gli eventi comunque riferiti alla sola persona del beneficiario che possono determinare l’ammissione al beneficio della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, specificando altresì che, nel caso di mutuo cointestato a più persone, gli eventi possono riguardare anche solo uno dei mutuatari. Vengono, poi, aggiunti i commi 4 e 5 che prevedono ulteriori specifiche tipologie di mutui ai quali si applica la sospensione del pagamento delle rate, nonché le caratteristiche dei mutui ostative alla sospensione.

Con il secondo articolo è stata, quindi, prevista al successivo articolo 3, comma 1, la eliminazione della previsione contenuta nella lettera a) secondo cui sono rimborsati dal Fondo alle banche, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca. E’ stata, altresì, prevista l’aggiunta alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo 3, della previsione relativa alla quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore. Allo stesso comma 2 sono state, poi, aggiunte le lettere c) e d) per definire il parametro di riferimento per le due fattispecie non contemplate nell’originario testo del regolamento e cioè l’ipotesi dei mutui con opzione di tasso tra fisso e variabile e quella dei mutui con tassi con parametri in parte fissi e in parte variabili.

All’articolo 3 del medesimo regolamento sono stati, altresì, aggiunti i commi 3 e 4 per prevedere rispettivamente che il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e che la sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa istruttoria e non richiede garanzie aggiuntive. Infine, al successivo articolo 4, comma 2 è stata eliminata la connotazione dell’evento come impeditivo del pagamento della rata di mutuo, connotazione che non dovrà più essere dimostrata dal mutuatario all’atto della domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo.

Considerato:

L’analisi dello schema di decreto sottoposto all’attenzione di questa Sezione consente di formulare un giudizio sostanzialmente positivo sul testo elaborato rispetto al quale vengono formulati alcuni suggerimenti che l’Amministrazione avrà cura di considerare prima del perfezionamento del decreto.

Sul preambolo:

- allo scopo di alleggerire il testo e renderlo più coerente con l’obiettivo da raggiungere, sembra opportuno:

- al primo “Vista” dopo l’espressione tra parentesi (di seguito: “Fondo”) mettere il punto e virgola ed eliminare la successiva frase “con una dotazione, per ciascuno………. necessari per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stessi;”

- il secondo “Visto” andrebbe riformulato nel modo seguente: “Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5-sexies il quale prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo medesimo”;

- il terzo e il quinto “Visto” andrebbero eliminati.

Sul testo dell’articolato:

- nel constatare che i contenuti degli articoli 1 e 2 riportano quasi integralmente le previsioni di cui alle modifiche apportate dalla legge n. 52/2012 alla legge n. 244/2007, ad eccezione della previsione secondo cui le stesse si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate dopo la data di entrata in vigore della legge stessa, si reputa opportuno, nella logica della tecnica redazione scelta, che l’Amministrazione valuti l’inserimento di questa ultima previsione del testo medesimo.

- all’articolo 1, i commi 1 e 2 sotto un profilo di tecnica redazionale andrebbero riformulati come è stato fatto per l’articolo 2. Con riferimento, cioè, alla prima parte dei due commi “Il comma 3 dell’articolo 2 …..” e “Dopo il comma 3 dell’articolo 2 …..”, sarebbe preferibile adottare la formula contenuta nella prima parte dei commi da 1 a 5 dell’articolo 2 “All’articolo ……del decreto del Ministro……., il ……”;

- all’articolo 2, comma 1 viene soppressa la previsione di cui alla lettera a) dell’articolo 3, comma 1 del regolamento n. 132/2010 circa il rimborso del Fondo alle banche per eventuali onorari notarili anticipati dalle stesse banche. Prescindendo dal merito della scelta, è opportuno che l’Amministrazione valuti se in effetti, le modifiche apportate ai commi da 475 a 479 dell’articolo 2 della legge n. 244/07 consentano di pervenire alla suddetta scelta, se cioè la previsione di cui al nuovo comma 475 del citato articolo 2, lettera b) consenta di evitare il rimborso degli eventuali onorari o se la previsione trovi fondamento in altra fonte normativa collegata comunque alle modifiche introdotte dalla legge n. 92/ 2012 dalle quali si fa discendere l’esigenza di adeguamento del regolamento.

Questa sezione osserva, infine, che pur figurando nel preambolo un espresso riferimento al “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano”, il relativo avviso da acquisire in un momento antecedente a quello della richiesta del parere a questo Consiglio (come peraltro avvenuto per la predisposizione del regolamento originario che si va a modificare), non risulta essere stato tramesso. Ritenendo peraltro, dal tenore della relazione illustrativa di accompagnamento, che la citata conferenza sia stata sentita e che sia stato considerato l’avviso di quest’ultima, questa Sezione, esprime, unitamente ai suggerimenti formulati, parere favorevole.

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