Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2010-07-30, n. 201003587

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2010-07-30, n. 201003587
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201003587
Data del deposito : 30 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04555/2008 AFFARE

Numero 03587/2010 e data 30/07/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 14 aprile 2010




NUMERO AFFARE

04555/2008

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Cantele s.a.s., con sede in Padova, in persona della dottoressa G T, contro la nota del 1° febbraio 2007, prot. n. 30926, con la quale il comune di Padova ha risposto ad un quesito del Centro medico di foniatria presso la Casa di cura “Trieste” relativo all’uso del parcheggio pubblico con accesso in Padova, via Castelfidardo.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota in data 17 dicembre 2008, n. 6631 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (direzione generale per lo sviluppo del territorio) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito al ricorso sopra indicato;.

visto il ricorso, proposto con atto notificato il 30 maggio 2007;

viste le controdeduzioni del comune di Padova;

esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Marcello Borioni.


Premesso

La società Cantele s.a.s. ha proposto ricorso al presidente della Repubblica per l’annullamento della nota del 1° febbraio 2007 prot. n. 30926, con la quale il comune di Padova ha risposto ad un quesito del Centro medico di foniatria presso la Casa di cura “Trieste”, che aveva chiesto chiarimenti in merito all’uso del parcheggio in Padova con accesso da via Castelfidardo da parte di cittadini “ancorché non utenti delle attività commerciali e direzionali ubicate nel complesso di proprietà della società Cantele” (nota del 23 gennaio 2007).

Con la nota impugnata il Comune ha informato il predetto Centro medico, e per conoscenza, la società Cantele, che i “parcheggi di uso pubblico ricavati nel piano urbanistico attuativo Cantele costituiscono standards urbanistici del piano, ai sensi del DM n. 1444/1968 e della legge regionale del Veneto 27 giugno 1985 n. 61, e come tali, sono liberamente fruibili dalla cittadinanza e sono stati scomputati dagli oneri di urbanizzazione”.

La società ricorrente, ritenendo che i parcheggi siano destinati al servizio delle sole attività commerciali e direzionali incluse nel piano di attuazione della convenzione urbanistica sottoscritta con il Comune di Padova in data 8 ottobre 2002, propone i seguenti motivi:

1. violazione di legge e della convenzione con riferimento all’art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, all’art. 3 della predetta convenzione sottoscritta l’8 ottobre 2002 e all’art.5 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;

2. incompetenza, perché l’interpretazione della convenzione urbanistica avrebbe dovuto essere resa dal consiglio comunale, organo che ne ha approvato il contenuto.


Considerato

Il ricorso ha per oggetto la nota del 1° febbraio 2007, prot. n. 30926, con la quale il comune di Padova ha comunicato al Centro medico di foniatria presso la Casa di cura “Trieste”, in risposta ad un suo quesito, che: a) i “parcheggi di uso pubblico ricavati nel piano urbanistico attuativo Cantele costituiscono standards urbanistici del piano, ai sensi del DM n. 1444/81968 e della L.R. n. 61/1985, e come tali, sono liberamente fruibili dalla cittadinanza e sono stati scomputati dagli oneri di urbanizzazione”;
b) la distinzione fra “parcheggio a servizio delle attività” e “parcheggio per il quartiere”, inserita sia nella convenzione sottoscritta fra la società Cantele e il comune di Padova l’8 ottobre 2002 sia nell’atto di vincolo, ha il “solo scopo di identificare quei parcheggi che svolgono la loro funzione pubblica in linea di principio solo durante gli orari di apertura delle attività. e possono quindi essere chiusi nelle ore notturne, mentre gli altri sono sempre aperti all’uso pubblico”.

La società ricorrente sostiene che i parcheggi devono, invece, intendersi riservati, a norma dell’art. 3 della predetta convenzione, agli utenti delle strutture insediate nel complesso edilizio di sua proprietà destinato ad attività commerciali-artigianali, ubicato nell’area cui si riferisce la convenzione.

Deve rilevarsi, in via preliminare, che la nota impugnata è rivolta, in modo esplicito, a fornire delucidazioni al Centro medico di foniatria, che aveva chiesto chiarimenti sulle modalità di uso di parcheggi pubblici previsti dalla convenzione urbanistica sopra citata.

Il contenuto e la finalità meramente informativi della nota emergono sia dallo specifico riferimento al quesito formulato dal Centro medico sia dal complessivo tenore letterale della risposta, nella quale mancano elementi ai quali sia consentito attribuire effetti dispositivi o, comunque, di per sé lesivi della posizione soggettiva della ricorrente società Cantele, alla quale la nota è stata trasmessa per conoscenza (“p.c.”).

Il fine meramente informativo dell’atto trova conferma anche nella considerazione che la disciplina dell’uso di parcheggi aperti pubblici non si presta ad essere definita mediante singoli atti interpersonali, ma richiede l’adozione di atti aventi contenuto generale e acquisisce efficacia mediante forme di pubblicità idonee a renderne noto il contenuto agli interessati.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, attesa la carenza di interesse della società ricorrente alla rimozione dell’atto impugnato, che non ha carattere provvedimentale.

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