Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-30, n. 202306382

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-30, n. 202306382
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306382
Data del deposito : 30 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2023

N. 06382/2023REG.PROV.COLL.

N. 03587/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3587 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L P Ristorazione & Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell’Interno - Direzione Regionale per l’Umbria, non costituito in giudizio;



nei confronti

E R s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. 173/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della E R s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il Cons. A U e udito per l’appellante l’avvocato Bisconti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con bando pubblicato sulla Guue il 30 luglio 2020, il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, indiceva procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione presso le sedi dei Vigili del fuoco afferenti alla Direzione Regionale per l’Umbria per il periodo ricompreso fra il 1° maggio 2021 e il 30 aprile 2024 (CIG n. 83904870EA).

Risultava aggiudicataria della gara la E R s.p.a.

2. Avverso l’aggiudicazione e gli altri atti di gara proponeva ricorso la seconda classificata in graduatoria L P Ristorazione & Servizi s.r.l., odierna appellante, la quale si doleva, in sintesi, della falsità od omissione informativa su pregressi illeciti professionali in cui l’aggiudicataria sarebbe incorsa, nonché dell’omessa indicazione da parte della commissione giudicatrice dei punteggi attribuiti sui singoli sottocriteri, come previsto dalla lex specialis di gara; la ricorrente proponeva inoltre istanza d’accesso ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm. agli atti di gara e all’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria, nonché avanzava domanda di subentro nel contratto e, in subordine, di risarcimento del danno.

3. Il Tribunale amministrativo adito, pronunciando nella resistenza del Ministero dell’Interno - Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, e della E R, dichiarava il ricorso irricevibile per tardività, essendo stato notificato il 2 febbraio 2021 quando il provvedimento di aggiudicazione definitiva era stato comunicato via pec il 17 dicembre 2020, non rilevando in diverso senso neppure l’istanza d’accesso proposta dall’interessata, atteso che le inadempienze contrattuali invocate a fini escludenti erano ben note alla ricorrente.

4. Avverso la sentenza ha proposto appello L P Ristorazione dolendosi dell’erronea dichiarazione d’irricevibilità del ricorso, con violazione degli articoli 41 e 120 Cod. proc. amm. e degli artt. 53 e 76 d.lgs. n. 50 del 2016, nonché riproponendo i motivi di ricorso, le domande e l’istanza d’accesso già formulati in primo grado.

5. Resistono al gravame il Ministero dell’Interno e la E R, chiedendone la reiezione.

6. Con successivi motivi aggiunti l’appellante ha impugnato “ per mero tuziorismo ” il verbale di verifica dei requisiti in capo all’aggiudicataria, e gli atti correlati, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5 e 6, d.lgs. 50 del 2016; violazione e falsa interpretazione Linee Guida Anac n. 6; incompetenza; eccesso di potere per carenza istruttoria e travisamento dei fatti.

7. Con ordinanza n. 8299 del 2021, adottata all’esito d’istanza congiunta di rinvio della discussione già fissata per il 9 dicembre 2021, la causa veniva cancellata dal ruolo.

8. All’esito della successiva udienza pubblica del 15 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari e istanze istruttorie sollevate dai resistenti, stante il rigetto nel merito dell’appello e la conseguente improcedibilità dei motivi aggiunti.

2. Con unico motivo di gravame formulato nell’atto d’appello, L P Ristorazione si duole della dichiarazione d’irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado deducendo l’apoditticità dell’affermazione del Tar circa il fatto che la ricorrente fosse già in precedenza a conoscenza delle inadempienze della E R invocate a fini escludenti; il giudice non avrebbe dato conto, al riguardo, delle circostanze da cui avrebbe desunto la conoscenza da parte di L P delle suddette inadempienze della controinteressata.

In ogni caso, col proprio ricorso L P aveva

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi