Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-01-28, n. 201600310

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-01-28, n. 201600310
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600310
Data del deposito : 28 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07807/2014 REG.RIC.

N. 00310/2016REG.PROV.COLL.

N. 07807/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7807 del 2014, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Comando Generale della Guardia di Finanza-Roma, Reparto Tecnico Logistico Navale della Gdf-Formia, Comando Aeronavale Centrale della Gdf-Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

G A, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. Staccata di Lecce: sezione II n. 01318/2014, resa tra le parti, concernente riconoscimento e corresponsione dell’indennità di supporto logistico ed addestrativo.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2015 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli e A L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 10.04.2013 il sig. G A, titolare della specializzazione di manutentore dei sistemi di informazione, presentava istanza al Reparto Logistico Amministrativo Navale della G.d.F. di Formia lamentando di non percepire più l’indennità ex art. 66, 2° comma, D.P.R. n. 259/99 (c.d. indennità di supporto logistico) dalla data del suo rientro in servizio, 3.05.2012, sebbene l’avesse regolarmente percepita per il periodo antecedente. Istanza rigettata, con provvedimento n. 58744/2013 della Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale – Ufficio Amministrazione – Sezione Trattamento Economico - Formia, e poi nuovamente con atto prot. 115602/13 dal Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale della Guardia di Finanza, all’esito del ricorso gerarchico proposto dal sig. Annarumma, per difetto dei requisiti previsti dalle circolari attuative della suddetta normativa.

Per l’annullamento di tali provvedimenti proponeva ricorso di fronte al Tar Puglia – Lecce, il quale lo accoglieva, con sentenza n. 1318/2014, annullando i provvedimenti e accertando altresì il suo diritto alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 66, comma 2 D.P.R. n. 254/1999 e condannando la P.A. all’erogazione del trattamento economico conseguenziale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – Roma, ricorre in appello, n.r.g. 7807/2014, avverso tale sentenza dal Tar pugliese deducendo la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 66 D.P.R. n. 254/99 – erronea valutazione degli atti e dei presupposti di fatto”.

Il Tar Puglia avrebbe errato nel ritenere che il militare avesse diritto all’indennità in quanto personale specializzato effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale.

Al contrario l’indennità di impiego operativo nel supporto logistico e addestrativo navale, prevista dall’art. 66, comma 2, del D.P.R. n. 254/1999, sarebbe riconosciuta esclusivamente al personale specializzato delle Forze di Polizia a ordinamento militare, che sia effettivamente impiegato in modo esclusivo, nei comandi e nei reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, ma con le limitazioni soggettive e oggettive previste dalle circolari attuative.

La Guardia di Finanza ha dato attuazione a tale disposizione con una serie di circolari volte a delimitare l’ambito applicativo della norma, fino ad approdare alla circolare n. 316490/2011, applicabile ratione temporis al caso di specie, con la quale sono stati previsti dei limiti oggettivi (effettivo impiego in modo esclusivo, nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale) e soggettivi (possesso di una specializzazione ricompresa fra quelle elencate nell’allegato 13 della circolare n. 123000/005).

L’Amministrazione, pertanto, alla stregua delle citate circolari avrebbe correttamente negato ai ricorrenti l’indennità, in quanto la sua specializzazione – manutentore dei sistemi di informazione – non rientrerebbe tra quelle elencate nell’allegato 13 della circolare n. 123000/2005, richiamato dalla circolare n. 316490/2011 ovvero di una specializzazione propria del servizio navale.

La normativa in esame, inoltre, dovrebbe essere letta congiuntamente con l’art. 4 L. n. 78/1983 che ha attribuito al personale della Guardia di Finanza l’indennità di imbarco.

Si è costituito l’appellato chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Quest’ultima avrebbe correttamente definito la controversia alla luce della chiarezza della disposizione contenuta all’art. 66, comma 2, del D.P.R. n. 254/99 la quale si riferisce semplicemente al personale specializzato delle Forze di Polizia, non facendo alcun distinguo circa la tipologia della specializzazione da possedere.

In primo luogo l’appellato evidenzia come dal 3 maggio 2012, data in cui ha ripreso servizio dopo un periodo di malattia, non percepisce più l’indennità di cui è causa, nonostante l’avesse sempre regolarmente percepita in virtù della medesima specializzazione di manutentore dei sistemi di informazione o radiomontatore.

Osserva, inoltre, l’appellato come la stessa Amministrazione sarebbe a conoscenza dell’erroneità del proprio provvedimento di rigetto in quanto già con atto prot. n. 8947/12 del 12.01.2012 ha chiarito che la circolare n. 316490/11 ha inteso disciplinare la posizione del solo personale di pertinenza non potendo disporre in materia di impiego e di connesse indennità, del personale avulso dal comparto navale o in servizio presso detto comparto in ragione del possesso di una specializzazione. Con tale chiarimento l’Amministrazione avrebbe ammesso che la circolare citata attiene al solo personale del contingente di mare, e, quindi, le limitazioni in essa contenute non troverebbero applicazione con riferimento al personale del contingente ordinario.

Una diversa interpretazione, inoltre, comporterebbe una discriminazione del personale del contingente di mare e del contingente ordinario, in contrasto con le circolari n. 27438/2001 e n. 283106/2003.

Sarebbe, inoltre, erronea la lettura congiunta dell’art. 66 del D.P.R. n. 254/99 con l’art. 4 della L. n. 78/1983, come prospettato dall’amministrazione, in quanto l’indennità di supporto logistico non potrebbe essere considerata un’indennità supplementare dell’indennità di imbarco, trattandosi di indennità a sé stante e sganciata da qualsiasi altra ipotetica indennità principale.

Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2014 questo Collegio ha respinto, con ordinanza n. 4956/2014, l’istanza cautelare presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In vista della pubblica udienza del 20 ottobre 2015 il Ministero ha depositato una memoria con la quale ha ribadito le proprie posizioni, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2015 l’appello è stato discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e deve essere respinto.

La sentenza del TAR Puglia ha correttamente deciso la controversia, non fornendo il Ministero elementi per addivenire ad una conclusione in senso contrario.

Osserva il Collegio come l’art. 66 del D.P.R. n. 254/1999 attribuisca l’indennità per cui è causa al personale specializzato delle Forza di Polizia effettivamente impiegato nei comandi e nei reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato.

La chiarezza della norma non lascia dubbi circa la sua portata soggettiva, che non distingue in alcun modo fra personale specializzato del contingente di mare e del contingente ordinario.

Difatti la circolare n. 27438/2001, prima circolare con la quale è stata data attuazione alla disposizione in esame, attribuiva detta indennità a tutto il personale del Corpo avente i requisiti normativi, senza distinguere fra contingente ordinario e di mare, rimanendo fedele al dato normativo.

Al contrario la circolare n. 316460/2011, sulla scorta della quale l’indennità è stata negata agli odierni appellati, non solo si pone in controtendenza alla precedente circolare, ma, limitando l’indennità al solo personale del contingente di mare, tradisce quanto testualmente previsto dall’art. 66 del D.P.R. n. 254/1999.

Pertanto, accertato il contrasto fra le due previsioni il giudice di prime cure ha correttamente fatto uso del potere di disapplicazione del giudice amministrativo, riferito alle circolari amministrative, le quali, infatti, non possono prevalere su disposizioni normative.

In conformità con costante giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., sez. IV, sent. 21 giugno 2010, n. 3877), il Tar ha ricordato come le circolari amministrative non hanno mai valore normativo o provvedimentale e non assumono valore vincolante per i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse. In particolare tali soggetti non hanno l’onere di impugnare le circolari presupposte, “ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata;
ne discende, a fortiori, che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione”.

Anzi il potere di disamina delle circolari presupposte ben può avvenire d’ufficio e quindi su iniziativa del giudice anche in assenza di richiesta delle parti che “può giungere alla disapplicazione contenuta in una circolare che si ponga in contrasto con la legge qualora incida su una posizione di diritto soggettivo perfetto, il cui contenuto è completamente riconducibile alla norma di legge” (cfr. Cons. Stato. Sez. VI, sent. 10 aprile 2003, n. 1894).

Ancora, come rilevato dal Tar, sebbene l’orientamento maggioritario richieda che in materia di indennità di impiego operativo nel supporto logistico ed addestrativo di cui al citato art. 66 sia necessaria l’emanazione di un atto organizzativo della Pubblica Amministrazione di individuazione degli uffici di supporto presso i quali è possibile maturare il diritto all’indennità de qua, tale orientamento non può trovare applicazione nel caso in cui l’atto organizzativo, individuabile nella presente controversia nella circolare n. 316490/2011, si ponga in contrasto con la legge, richiedendo un requisito limitativo del diritto a percepire l’indennità non previsto dalla norma.

Come rilevato da parte appellante, inoltre, una diversa interpretazione condurrebbe a conclusioni illogiche, contraddittorie e discriminatorie per cui al personale specializzato subordinato appartenente al contingente navale verrebbe riconosciuto qualcosa in più rispetto ai loro Capisezione, solo perché appartengono al contingente ordinario.

Conclusivamente, accertato il requisito per il riconoscimento dell’indennità ovvero l’effettivo impiego presso il Comandi e Reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, tra i quali rientrano, per espressa previsione dell’Allegato n. 1 della circolare n. 316490/2011, i Gruppi aeronavali e quindi anche quello di Taranto, ove opera l’appellato, e dichiarata illegittima nonché discriminatoria la limitazione di cui alla circolare n. 316490/2011, il TAR ha correttamente accertato il diritto di questi al riconoscimento dell’indennità ex art. 66 D.P.R. n. 254/1999, nonché condannato la Pubblica Amministrazione al pagamento delle somme dovute in favore dell’appellato nella misura indicata ex lege a far data dal 3 maggio 2012, data in cui è stata interrotta la corresponsione dell’indennità precedentemente riconosciuta, fino all’effettivo soddisfo, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Può, pertanto, concludersi per il rigetto dell’appello proposto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

La peculiarità della questione consente di compensare le spese del presente grado di giudizio fra le parti.

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