Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-03-10, n. 202501945
Inammissibile
Sentenza
10 marzo 2025
Sentenza
7 dicembre 2023
Sentenza
7 dicembre 2023
Inammissibile
Sentenza
10 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2025
N. 01945/2025REG.PROV.COLL.
N. 01731/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1731 del 2024, proposto dal Comune di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Almerina Bove e Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliera. San Giuseppe Moscati di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione prima) n. 2885 del 7 dicembre 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della A.O. S. G. Moscati di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento del Comune di Avellino prot. n. 4851 del 20 gennaio 2022, recante la “Comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e s.m.i.” con il rigetto dell'istanza avanzata dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati per l’attuazione dell'Accordo di programma del 1997 e succ. mod e integr.;
- dalla delibera di Consiglio Comunale di Avellino n. 34 del 25 maggio 2022, di “modifica ed approvazione Accordo di programma tra Comune di Avellino, Regione Campania e Azienda Ospedaliera per la realizzazione della città Ospedaliera di Avellino”;
- da ogni ulteriore atto presupposto, preordinato o comunque connesso del procedimento, ivi compresa la nota del Comune di Avellino prot. 38031 del 12 maggio 2022.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso e con successivi motivi aggiunti dinanzi al T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno dall’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino sulla base delle seguenti censure:
a) manifesta erroneità, violazione della delibera CC n. 64/1997, nonché delle delibere del Commissario straordinario nn. 90 del 19 dicembre 2012, n. 36 del 21 dicembre 2012, n. 107 del 29 marzo 2013, difetto di istruttoria, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, violazione di legge (art. 5 d.lgs. 502/92 e art. 26 L.R. Campania 32/94);
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 42 TUEL, difetto dei presupposti, violazione della l.n. 241/1990;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per manifesta contraddittorietà;
d) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento di legge.
3. Con la sentenza n. 2885 del 7 dicembre 2023, il T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, accogliendo l’eccezione formulata dal