Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2015-12-02, n. 201505349

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2015-12-02, n. 201505349
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201505349
Data del deposito : 2 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08982/2015 REG.RIC.

N. 05349/2015 REG.PROV.CAU.

N. 08982/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8982 del 2015, proposto dall’Università degli Studi di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12


contro

A C, rappresentato e difeso dagli avvocati M S e P P D, con domicilio eletto presso M S in Roma, viale Parioli, 180

per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R.dell’Umbria, Sezione I, n. 118/2015


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A C;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Sanino e Davalli e l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti.;


Considerato che, pur nella consapevolezza dell’imminenza della decisione nel merito in primo grado e della disposta riammissione in servizio dell’odierno appellato, il Collegio non può esimersi dal rilevare la palese infondatezza del ricorso di primo grado;

Considerato che, in particolare, ricorrevano nel caso in esame i presupposti per fare applicazione delle previsioni di cui all’articolo 15 del d.P.R. 380 del 1982 e che l’Ateneo appellante ha ritualmente posto l’appellato in condizione di rimuovere tempestivamente l’evidente situazione di incompatibilità in cui versava da lungo tempo;

Considerato che, per le ragioni esposte deve l’appello in epigrafe deve essere accolto e che, per l’effetto, deve essere respinta l’istanza cautelare formulata in primo grado, con le conseguenze di legge in punto di riparto delle spese di lite

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