Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-07-03, n. 201203891

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-07-03, n. 201203891
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203891
Data del deposito : 3 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03192/2001 REG.RIC.

N. 03891/2012REG.PROV.COLL.

N. 03192/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3192 del 2001, proposto da:
G E, rappresentata e difesa dagli avv. L C e F B, con domicilio eletto presso L C in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli n. 60;

contro

- il Comune di Acqualagna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. R V e N P, con domicilio eletto presso R V in Roma, via Cesare Fracassini n. 18;
- l’Azienda U.S.L. n. 2 della Regione Marche, n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per le Marche, n. 1455 del 27 ottobre 2000, resa tra le parti, concernente la sanzione disciplinare del licenziamento.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2012 il Cons. Dante D'Alessio e udita per l’appellante l’avv. L C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La signora G E ha appellato la sentenza con la quale il T.A.R. per le Marche, riuniti tre ricorsi da lei proposti:

- ha dichiarato l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, del ricorso n. 269 del 1997 e, in parte, del successivo ricorso n. 709 del 1997, in quanto volti a contestare la legittimità del suo trasferimento (con assegnazione a diverse mansioni), nonché degli atti connessi riguardanti la sua idoneità al servizio;

- ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Sindaco di Acqualagna, in data 28.3.1997, di applicazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto, per la fondatezza dell’assorbente censura d’incompetenza del Sindaco;

- ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo l’impugnazione della determinazione con cui il Collegio arbitrale di disciplina presso il Comune di Acqualagna, in data 20.12.1997, ha ritenuto legittima la sanzione disciplinare del licenziamento, irrogata con atto del 13. 9.1997.

2.- La signora Ghirelli ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

Ha sostenuto, in particolare, che il licenziamento ha la sua causa negli atti (oggetto dei primi due ricorsi davanti al T.A.R.), che costituiscono i presupposti del provvedimento sanzionatorio, con la conseguenza che il T.A.R. avrebbe dovuto esaminare la legittimità degli atti con i quali era stata trasferita ad altro posto di lavoro.

Ha poi sostenuto che sulla determinazione assunta dal Collegio arbitrale la competenza è del giudice amministrativo.

3.- Al riguardo, si deve ricordare che, per principio consolidato, fino al passaggio al giudice ordinario della giurisdizione sul pubblico impiego privatizzato, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l’esame delle decisioni del collegio arbitrale di disciplina cui all'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 (come modificato dall'art. 27 del d. lgs. n. 546 del 1993).

Si è, in particolare, precisato che, ai fini della ripartizione della giurisdizione, secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 45 del d. lgs. n. 80 del 1998 (poi art. 69, comma 7, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165), deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice ordinario ove tale decisione sia successiva al 30 giugno 1998, e al giudice amministrativo ove sia, invece, precedente a tale data, senza che possano assumere rilievo l'anteriorità della data di emanazione della sanzione disciplinare ovvero il momento in cui è intervenuto il comportamento che ha determinato l'irrogazione della sanzione medesima (Cassazione Sez. Unite n. 25253 del 1° dicembre 2009;
n. 9108 del 3 maggio 2005).

4.- Nel caso di specie, considerato che sono anteriori al 30 giugno 1998 sia la decisione del Collegio arbitrale di disciplina (20.12.1997) che, ovviamente, l'atto di licenziamento (13. 9.1997), erroneamente il T.A.R. ha declinato la sua giurisdizione sulla questione.

La sentenza appellata deve essere pertanto sul punto riformata.

5.- La domanda dell’appellante deve essere accolta anche nella parte in cui ha contestato la sentenza del T.A.R per le Marche per aver dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse sulle altre questioni (antecedenti al licenziamento) oggetto di impugnativa.

Infatti, ogni interesse su tali questioni (e in particolare sulla assegnazione a diverse mansioni) potrebbe ritenersi venuto meno solo a seguito della decisione con la quale venissero respinte le questioni sollevate avverso il licenziamento, mentre tale questione deve ritenersi ancora sub judice alla luce della presente decisione.

6.- In conclusione, per le esposte ragioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza appellata deve essere in parte riformata, con il rinvio al T.A.R. per l’esame della legittimità della sanzione del licenziamento, sulla quale il giudice di primo grado aveva erroneamente declinato la sua giurisdizione, nonché degli atti presupposti.

Giustificati motivi consentono di compensare le spese di lite.

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