Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-01-28, n. 201000364
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Testo completo
N. 00364/2010 REG.DEC.
N. 06208/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6208 del 2007, proposto da:
TT IN, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Pintus, Marco Pintus e Mario Sanino, con domicilio eletto presso Alessandro Pintus in Roma, Lungotevere della Vittoria, 9;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti e Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione I n. 4597/2007, resa tra le parti, concernente RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI MAGISTRATO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il Consigliere Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Sanino e l'avvocato dello Stato Noviello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. IN TT, classe 1928, magistrato della Corte dei Conti, prestava servizio come consigliere di detto Consesso dall’8.4.1982 al 12.4.1989 e, con effetto dal successivo 13.4.1989, presentava le proprie dimissioni (con conseguente anticipato collocamento a riposo), a causa del venir meno della serenità necessaria per lo svolgimento del proprio lavoro; a carico del magistrato era stato avviato un procedimento penale, svoltosi presso il Tribunale di Cassino e che, dopo il pensionamento dell’imputato, si concludeva con sentenza di proscioglimento del 21.9.1989, divenuta irrevocabile il 10.11.1989. Nel frattempo, con decorrenza 12.4.1989, il dott. TT veniva collocato anticipatamente a riposo.
Entrata in vigore la legge n. 350/2003, il dott. TT, che formalmente non era stato sospeso dal servizio, con domanda del 13.3.2004, chiedeva di essere riammesso in servizio ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge citata, la cui disposizioni venivano integrate dal sopraggiunto decreto-legge 16.3.2004 n.66 (convertito nella legge n. 126/2004), con decorrenza dall’1.1.2004.
Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, con deliberazione n. 242 del 2.7.2005, accoglieva la domanda del dott. TT, riammettendolo in servizio ed il DPCM 15.7.2004 stabiliva la riammissione per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione dal servizio subita. Poiché tuttavia questa non era stata a suo tempo disposta , con successiva deliberazione (n. 295 del 27.7.2005) il Consiglio di Presidenza provvedeva a determinare il periodo di ripristino del rapporto di lavoro considerato quale periodo di ingiusta sospensione, accertando l’inizio e la fine del medesimo rispettivamente al 13.4. 1989, ed al 10.11.1989 e stabilendo quindi che il dott. TT era da considerarsi trattenuto in servizio, a decorrere dal 12.2.2005, per anni due ai sensi dell’art.16 del decreto n.503/1992, vigente alla data del compimento del 70.mo anno d’età.
Seguivano provvedimenti consequenziali in materia di inquadramento , trattamento stipendiale dell’interessato, di anzianità, di conferimento di funzioni direttive ed inoltre il rigetto di un’istanza , presentata dal dott. TT, volta al riesame di quanto sino a quel momento determinato.
La data di collocamento a riposo veniva pertanto rideterminata nel 12.2.2007.
L’interessato, lamentando l’insufficienza del periodo di riammissione stabilito, con relative conseguenze negative sugli incarichi direttivi non attribuiti, sull’inquadramento e sullo stipendio spettanti , proponeva quattro distinti ricorsi al TAR del Lazio, impugnando rispettivamente :
1- con il n. 9940/05, la delibera consiliare n. 295/05 di riammissione in servizio per ingiusta sospensione (ex art. 3, comma 57, legge n.350/2003), ritenuta riduttiva del periodo spettante (l’atto introduttivo del giudizio era notificato direttamente alle amministrazioni intimate e ad esso seguiva la costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato);
2 – con il n. 9935/06, nuovamente la delibera n.295/2005 e il DPCM 15.7.2004, di consequenziale riammissione in servizio; l’atto introduttivo, identico al precedente ricorso, veniva notificato presso l’Avvocatura generale, che si costituiva nel giudizio;
3 – con il n. 867/07 la delibera consiliare adottata in data 22-23/11/2006 (di diniego riesame e di annullamento della summenzionata delibera di riammissione) ed il DPCM 12.12.2006, di collocamento a riposo a decorrere dal 12 2 07;
4 - con il n. 2166/07, nuovamente la delibera n.295/2005 ed inoltre il DPCM n. 6166/2005, recante rideterminazione del trattamento economico in conseguenza della determinazione del periodo di sospensione e della corrispondente riammissione in servizio.
Con la sentenza epigrafata il TAR, previa riunione dei predetti ricorsi, ha:
- dichiarato inammissibile il primo ricorso per nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio;
- dichiarato irricevibile per tardività il secondo ricorso;
- dichiarato inammissibile il terzo ricorso relativamente alla contestazione del diniego di riesame, e respinto il medesimo con riguardo al decreto di collocamento a riposo ed al negato riconoscimento di anzianità rilevante per le funzioni direttive;
- dichiarato inammissibile il quarto ricorso, contro la conseguenziale attribuzione del trattamento economico.
Il dott. TT ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento alla stregua di articolati mezzi di gravame, che si intendono qui riportati. Le argomentazioni svolte a supporto di tali motivi sono riassunte nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente pronuncia.
Alla pubblica udienza del 3 novembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
- La fattispecie controversa sottoposta alla Sezione riguarda l’applicazione dell’ art. 3, comma 57, della legge n.350/2003, ai sensi del quale il pubblico dipendente (nel caso in esame: magistrato della Corte dei Conti) che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego, o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale poi conclusosi con sentenza di assoluzione, ha il diritto di ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, secondo le prescrizioni ivi indicate. In particolare l’appellante ha sostenuto in primo grado, e ripropone in questa sede, la tesi (in seguito meglio