Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-14, n. 202210967

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-14, n. 202210967
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210967
Data del deposito : 14 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2022

N. 10967/2022REG.PROV.COLL.

N. 05446/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull’appello n. 5446 del 2022, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V C e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la signora L M, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 2744/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2022 il pres. Luigi Maruotti;

Udito l’avvocato V C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’attuale appellata è titolare di una ‘farmacia rurale sussidiata’ con sede in Cetara, che opera in regime di Servizio sanitario regionale con la ASL di Salerno.

2. Il giudizio di primo grado ha riguardato le verifiche contabili alle quali la stessa farmacia è stata sottoposta dall’ASL al fine del calcolo degli sconti previsti dall’art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996, come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 347/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 405/2001.

3. La citata disposizione prevede che le ‘farmacie rurali sussidiate’, con fatturato annuo non superiore ad una certa soglia, applichino uno sconto ridotto in favore del Servizio sanitario nazionale.

La ratio della previsione è quella di supportare i presidi farmaceutici che svolgono la loro attività nei centri di minore dimensione e che, per questa loro meno favorevole localizzazione, conseguono utili più bassi.

L’agevolazione si realizza mediante l’applicazione di una percentuale di sconto inferiore ed il riconoscimento ai presidi farmaceutici di maggiori margini di profitto.

3.1. Il meccanismo di calcolo dello sconto è così disciplinato:

-- l’art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996, nel testo vigente all’epoca dell’impugnato provvedimento, prevedeva che “ per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento ” (i limiti di fatturato così indicati sono stati poi modificati rispettivamente in euro 450.000,00 ed euro 300.000,00 con il d.l. n. 148/2017 a partire dal 1° gennaio 2018);

-- il citato art. 2, comma 1, della legge n. 549/1995 dispone, a sua volta, che “ A decorrere dall'anno 1996 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per i grossisti e per i farmacisti al 7 per cento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalla farmacia non concorre alla determinazione della base imponibile né ai fini dell'imposta né dei contributi dovuti dalla farmacia ”.

3.2. Il combinato disposto delle due previsioni impone, dunque, ai fini del calcolo dello sconto:

a) di individuare le componenti rilevanti del “fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale” al fine di verificare il superamento o meno della soglia di fatturato prevista dall’art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 da parte dell’esercizio farmaceutico;

b) sulla base di questa preliminare verifica, di accertare la correttezza del calcolo della percentuale di sconto da parte dell’ASL (da intendersi quale percentuale che il Servizio sanitario nazionale deve trattenere sugli importi dovuti all’esercizio farmaceutico convenzionato).

4. La farmacia odierna appellata ha lamentato la violazione dell’art. 11 del d.l. n. 347/2001, sostenendo che

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