Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2019-09-13, n. 201904586
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Pubblicato il 13/09/2019
N. 04586/2019 REG.PROV.CAU.
N. 06778/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6778 del 2019, proposto da
Rekeep S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P F, A L, A Z, G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Consip, C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Societa' Cooperativa, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04916/2019, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2019 il Cons. F M e uditi, per le parti, gli avvocati P F, A L, A Z, G V e dello Stato Fiorentino e Santini;
Ritenuto, ad una delibazione propria della presente fase, che le censure proposte dalla società appellante non valgono – fatti salvi i necessari approfondimenti di merito – a vincere le articolate argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato a sostegno della ritenuta esistenza della intesa anticoncorrenziale, avuto riguardo agli elementi endogeni ed esogeni rilevati;
Rilevato, inoltre, che dal provvedimento dell’Autorità oggetto di impugnazione – come evidenziato dalla stessa difesa erariale - non può discendere, in via automatica, l’esclusione da procedure di aggiudicazione di appalti, osservandosi comunque che provvedimenti espulsivi, discrezionalmente adottati dalle stazioni appaltanti, non sono oggetto del presente giudizio;
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per disporre la sospensione integrale del provvedimento, anche con riferimento ai suoi effetti accertativi;
Ritenuto, in relazione a quanto sopra, che l’accordata sospensione, limitata alla sola sanzione pecuniaria e subordinata alla prestazione di cauzione, costituisce condivisibile e ragionevole contemperamento degli opposti interessi coinvolti nella vicenda per cui è causa;
Evidenziato in proposito:
che la prestazione della cauzione tutela l’amministrazione dalle non reversibili conseguenze della concessa tutela in ipotesi di sopravvenuta insolvenza dell’impresa;
che la cauzione, così come determinata, appare onere sopportabile, avuto riguardo alle dimensioni e alla consistenza economica dell’impresa, alla data di fissazione dell’udienza di merito di primo grado ed alla circostanza che la stessa comporta l’esborso di un premio e non anche dell’intera sanzione;
che nella specie, non venendo in considerazione diritti fondamentali della persona o beni di primario rilievo costituzionale, ma interessi essenzialmente economici, non esistono preclusioni normative alla possibilità di ricorso alla stessa;
Ritenuto per quanto sopra di dover respingere il proposto appello cautelare;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase;