Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-12-06, n. 202409796

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-12-06, n. 202409796
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409796
Data del deposito : 6 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2024

N. 09796/2024REG.PROV.COLL.

N. 09912/2023 REG.RIC.

N. 09913/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9912 del 2023, proposto da
Consorzio CA VE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Piermario Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Aurelio Saffi, 7/2;



contro

Regione Autonoma della EG, Comune di Santa Teresa Gallura, in persona del rispettivo legale rappresentante, non costituiti in giudizio;



nei confronti

ES CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Bettino Arru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NN AR RD, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 9913 del 2023, proposto da
Lo LO NC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piermario Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piermario Gatto in Genova, corso Aurelio Saffi, 7/2;



contro

Regione Autonoma della EG, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;



nei confronti

CO ES, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bettino Arru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NN AR RD, non costituito in giudizio;



per la riforma

quanto al ricorso n. 9912 del 2023:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la EG (sezione Seconda) n. 387/2023, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 9913 del 2023:

della medesima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la EG sopra indicata;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di CO ES;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2024 il Cons. CO Morgantini;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La sentenza appellata , pronunciandosi su due ricorsi riuniti, proposti dagli attuali appellanti ha accolto la sola domanda di annullamento della determinazione n. 138/2020 del S.U.A.P.E. di Santa Teresa di Gallura, ai fini del riesame e di una congrua motivazione in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento consistente nella realizzazione di un pontile, mentre, per il resto, in parte ha respinto i ricorsi e in parte li ha dichiarati inammissibili.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

Con l’atto introduttivo del ricorso R.G. n. 1/2021, la società Lo LO NC S.r.l, che gestisce un’attività di noleggio di imbarcazioni nella spiaggia di CA VE, in Comune di Santa Teresa Gallura, ha impugnato la determinazione dirigenziale 18 giugno 2020, n. 18221, con cui la Regione EG aveva autorizzato il sig. CO ES, titolare dell’omonima ditta individuale, a subentrare nella concessione demaniale 28 giugno 2012, n. 1253, già intestata al sig. NN AR RD, avente a oggetto uno specchio acqueo e le prospicienti aree demaniali a terra, insistenti sulla stessa spiaggia di CA VE, per l’installazione di un pontile destinato all’ancoraggio e all’ormeggio di imbarcazioni.

A fondamento della propria domanda la ricorrente ha dedotto l’incompetenza della Regione EG in favore del Comune di Santa Teresa di Gallura, nonché il reiterato inutilizzo della concessione da parte dell’originario titolare, che avrebbe imposto alla Regione l’avvio del procedimento di decadenza dal titolo demaniale, nonché il difetto di motivazione in ordine ai presupposti per il subentro.

Con i motivi aggiunti notificati in data 1 ottobre 2021, la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla sopravvenuta determinazione 1 aprile 2021, n. 1237, comunicata mediante PEC del 14 luglio 2021, con cui la Regione ha preso atto della sopravvenuta disciplina normativa di proroga dell’efficacia delle concessioni demaniali vigenti sino al 31 dicembre 2033, deducendo, oltre all’illegittimità derivata da quella dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo, censure di incompetenza della Regione e di omesso avviso di inizio del nuovo procedimento.

Con l’atto introduttivo del ricorso R.G. n. 29/2021 il Consorzio CA VE, che comprende i proprietari di unità abitative e lotti edificabili situati nell’omonima località, nonché le signore AD CI e NG CA, esse stesse proprietarie di unità immobiliari presenti nell’area interessata, impugnano la già citata determinazione regionale n. 18221/2020, nonché la determinazione 20 ottobre 2020, n. 138, con cui il S.U.A.P.E. del Comune di Santa Teresa Gallura ha autorizzato lo stesso ES a posizionare un pontile galleggiante sullo specchio acqueo oggetto della concessione, unitamente ai presupposti pareri positivi degli uffici competenti.

A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto, quanto alla determinazione regionale di autorizzazione al subingresso, le stesse censure già sollevate con il ricorso R.G. n. 1/2021, nonché, quanto all’autorizzazione S.U.A.P.E. all’installazione del pontile, che quest’ultimo avrebbe superficie maggiore di quella consentita dal titolo demaniale (288 mq. anziché 279 mq.), nonché il difetto di motivazione sull’impatto paesaggistico del pontile stesso e l’erroneo utilizzo, da parte del sig. ES, del procedimento di autorizzazione paesaggistica “semplificata”, previsto dal d.p.r. 2017, n. 31, sul presupposto che l’opera sia classificabile come “B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare”, mentre la stessa sarebbe priva di tali caratteristiche e, pertanto, avrebbe richiesto l’autorizzazione paesaggistica in forma ordinaria.

Con motivi aggiunti notificati in data 1 ottobre 2021 parte ricorrente, come avvenuto anche nel sopra descritto ricorso R.G. n. 1/2021, ha esteso l’impugnazione alla sopravvenuta determinazione 1 aprile 2021, n. 1237.

2. La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile la domanda - comune a entrambi i gravami - di annullamento dell’autorizzazione regionale al subentro del sig. CO ES nella concessione demaniale originariamente rilasciata al sig. NN AR RD.

Secondo il TAR per le parti di entrambi i ricorsi è indifferente la persona del concessionario, per cui le stesse, non avendo contestato l’originario titolo demaniale, non vantano un concreto interesse a contestare – ora - il (solo) subentro del nuovo concessionario.

Il TAR aggiunge che non assume rilievo nemmeno la censura incentrata sul mancato avvio del procedimento di decadenza per inutilizzo del bene a carico parte dell’originario concessionario, poiché le parti ricorrenti avrebbero dovuto far valere la descritta doglianza mediante il mezzo di tutela a tal fine previsto, cioè il ricorso per silenzio inadempimento nei confronti della condotta asseritamente omissiva della Regione.

Il Tar ha quindi respinto i motivi aggiunti riguardanti la determinazione regionale dell’1 aprile 2021 avente a oggetto la presa d’atto dell’intervenuta proroga ope legis della concessione sino alla data del 31 dicembre 2033.

Il Tar ha condiviso l’argomentazione difensiva regionale secondo cui, in forza della deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2017, n. 58/21, “ le concessioni che prevedono l'ormeggio di unità da diporto di lunghezza superiore ai 10 metri (imbarcazioni e navi, secondo il predetto Codice) non rientrano nel trasferimento di funzioni disposto dall'art. 34 legge regionale n. 11/2017 di cui all'oggetto ” in favore dei comuni. Pertanto è insussistente la censura di incompetenza.

Il Tar ha ritenuto infondata anche la censura di omesso avviso di inizio del procedimento, alla luce della natura dell’atto impugnato, che ha portata carattere meramente ricognitiva di un effetto di carattere automatico ex lege, con la conseguente irrilevanza del mancato coinvolgimento delle parti ricorrenti nel procedimento.

Il Tar ha comunque osservato che, ferma restando l’evidenziata infondatezza di tali censure, la contestata deliberazione regionale di presa d’atto della proroga della concessione produrrà effetti soltanto sino alla data del 31 dicembre 2023, in conformità a quanto stabilito dalle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18.

Il TAR ha ricordato che dette pronunce, pur ritenendo illegittima la nota proroga per via legale delle preesistenti concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ha precisato che al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023.

Pertanto il titolo demaniale in discussione produrrà effetti (automatici ed ex lege) solo sino al 31 dicembre 2023 e non oltre, giacché, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia dianzi richiamata, l’efficacia dei titoli demaniali non può superare quella data perché una proroga di lungo periodo trova ostacolo insuperabile nelle norme unionali poste a tutela della concorrenza, per cui la (limitata) proroga sopra indicata è funzionale soltanto all’espletamento

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