Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-18, n. 202407640

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-18, n. 202407640
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407640
Data del deposito : 18 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2024

N. 07640/2024REG.PROV.COLL.

N. 08696/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8696 del 2021, proposto da Peppino D'Arienzo e Costantino D'Arienzo, rappresentati e difesi dagli avvocati G R e M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ururi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A C, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 271 del 12 luglio 2021

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ururi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con due distinti ricorsi – di cui uno riassunto tramite traslatio iudicii dopo essere stato inizialmente instaurato davanti al Tribunale di Larino – il Comune di Ururi ha agito dinanzi al T.a.r. per il Molise contro gli eredi del sig. Luigi D’Arienzo per l’accertamento dell’inadempimento del loro de cuius agli obblighi assunti con la convenzione del 31 maggio 1977, relativa alla lottizzazione di un terreno di proprietà, sito sul territorio comunale, e del suo diritto al trasferimento delle aree indicate nella convenzione, destinate ad opere di urbanizzazione già realizzate o da realizzare e per la condanna degli eredi stessi al risarcimento di tutti i danni connessi al mancato integrale adempimento agli obblighi di urbanizzazione derivanti dalla citata convenzione.



2. A sostegno delle sue domande, il Comune di Ururi ha lamentato, attraverso un unico articolato motivo, la violazione della convenzione stipulata in data 31 maggio 1977 rep. n. 539 e dell’art. 28 della legge n. 1150/1942.



3. Con la sentenza n. 271 del 12 luglio 2021 il T.a.r. per il Molise:

- ha accertato e dichiarato l’inadempimento del sig. D’Arienzo Luigi e, per lui, dei suoi eredi rispetto agli obblighi assunti nei confronti del Comune di Ururi con la convenzione predetta, condannandoli, ciascuno secondo la propria quota ereditaria, al pagamento, in favore del Comune, della somma complessiva di € 136.974,79, oltre rivalutazione dal novembre 2015 e interessi dalla domanda (15 settembre 1992) fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;

- ha accertato e dichiarato l’obbligo degli eredi del sig. Luigi D’Arienzo di trasferire al Comune le aree di proprietà relative alle opere di urbanizzazione già realizzate o di quelle da realizzare indicate nella convenzione, pur rimandando ad una successiva fase esecutiva della pronunzia la puntuale individuazione delle aree da trasferirsi;

- ha condannato gli eredi stessi, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune delle spese di lite.



4. I signori Peppino D’Arienzo e Costantino D’Arienzo - eredi, congiuntamente alla signora A C, del sig. Luigi D’Arienzo - hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione cautelare dell’esecutività, tale pronuncia, affidando il proprio appello a due motivi così rubricati:

I - violazione del combinato disposto degli artt. 49 e 105 c.p.a. anche in riferimento agli artt. 9, 11 e 12 della convenzione urbanistica stipulata dal Comune di Ururi e dal D’Arienzo in data 31 maggio 1977, rep. n. 539: omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli acquirenti obbligati;
nullità della sentenza;

II - errore di fatto e di diritto: illogicità;
violazione del combinato disposto degli artt. 9, 11 e 12 della convenzione urbanistica e dell’art.12 del d.P.R. n.380/2001;
inammissibilità ed infondatezza della pretesa risarcitoria del Comune;
violazione dell’art. 1180 c.c.;
adempimento da parte del terzo ed estinzione dell’obbligazione;
violazione dell’art. 2041 c.c.;
indebito arricchimento;
violazione del combinato disposto degli artt.46, 63 e 64 c.p.a.;
omessa acquisizione dei titoli edilizi e degli oneri concessori già corrisposti da terzi;
carenza di istruttoria.



5. Con il medesimo appello i signori Peppino e Costantino D’Arienzo hanno avanzato istanza di un’ “apposita verificazione istruttoria al fine di accertare:

1. la quota parte delle opere eseguite nel comparto di D L L, stimandone il valore e detraendone l’importo dalla somma complessiva addebitata, invece, al D’Arienzo;

2. gli oneri di urbanizzazione riscossi dal Comune direttamente dai lottizzanti acquirenti, in sede di rilascio dei singoli titoli edilizi in sostituzione degli obblighi previsti in convenzione per l’esecuzione diretta delle connesse opere, detraendo l’importo di tali somme (indicizzate e/o attualizzate) dalle somme poste anch’esse a carico dei D’Arienzo”.



6. Si è costituito in giudizio il Comune di Ururi, eccependo l’infondatezza di tutte le doglianze avversarie.



7. All’udienza in camera di consiglio del 4 novembre 2021 gli appellanti hanno chiesto che l’esame di ogni questione anche cautelare fosse rinviato al merito.



8. Con ordinanza n. 3764 del 13 maggio 2022 è stata, quindi, disposta una verificazione a cura del direttore dell’Agenzia del demanio dell’Abruzzo e del Molise al fine di individuare “i titoli edilizi rilasciati dal Comune nell’area oggetto della convenzione…le somme riscosse dal Comune o le spese corrispondenti alternativamente sostenute da ognuno dei privati acquirenti dei lotti…le somme ancora dovute e non riscosse dal Comune per gli oneri di urbanizzazione per i titoli rilasciati e le costruzioni integralmente eseguite, (nonché)… le somme per le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione, che il Comune (avrebbe dovuto)… incassare per oneri di urbanizzazione per l’edificazione di lotti ancora liberi”.

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