Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-06, n. 202308192
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Testo completo
Pubblicato il 06/09/2023
N. 08192/2023REG.PROV.COLL.
N. 06549/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6549 del 2021, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza, 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il Cons. Stefano Filippini;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione, avanzata dall’avvocato A G, difensore dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig.-OMISSIS-con ricorso al TAR per il Lazio ha impugnato:
- il provvedimento che lo ha posto in congedo illimitato a decorrere dal 31.12.2014, data di scadenza della ferma prefissata quadriennale (provvedimento del 6.3.2017);
- il provvedimento con il quale veniva dichiarato decaduto dalla rafferma biennale a decorrere dal 31/12/2014;
- il presupposto provvedimento con il quale veniva negata al ricorrente l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito per il 2014 (provvedimento del 24.2.2017);
- in parte qua, la Circolare relativa all’indizione della selezione per il passaggio in servizio permanente effettivo.
Lamentava il -OMISSIS- che al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per il servizio permanente dell’Esercito (anno 2014) egli era già volontario in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito Italiano; nella relativa domanda il medesimo aveva rappresentato di non possedere il requisito (richiesto dal bando e dalla Circolare pure impugnati) relativo all’assenza di condanne per delitti non colposi e di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, ma ciò nonostante era stato ammesso a partecipare alla procedura concorsuale ed era stato collocato in graduatoria (approvata il 2 novembre 2016) tra i vincitori nonostante che il Tribunale penale di Rimini lo avesse già condannato, con sentenza del 10 ottobre 2016, per i fatti a lui in quella sede ascritti. Solo con il provvedimento del marzo 2017 era intervenuta l’esclusione dalla graduatoria e il collocamento in congedo dell’interessato, mentre il 26.4.2017 veniva approvata la graduatoria finale di merito relativa all’immissione a ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito (impugnata con motivi aggiunti) che non contemplava il -OMISSIS- tra i vincitori.
1.1. Con un secondo atto per motivi aggiunti il predetto impugnava altresì il provvedimento del 06.03.2017 che scioglieva la riserva della rafferma e lo poneva in congedo illimitato.
2. L’Amministrazione si costituiva per resistere al ricorso.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha respinto l’impugnativa, reputando che la condotta accertata dal Tribunale penale di Rimini, per il reato di cui all’articolo 582 del codice penale, costituisca valido motivo di esclusione dalla procedura pur in mancanza di passaggio in giudicato della condanna, tenuto anche conto della gravità del titolo del reato oggetto di imputazione (lesioni personali e porto d’armi od oggetti atti ad offendere, con l’aggravante di aver agito per futili motivi).
4. Con il presente appello l’interessato, ribadendo che all’epoca dell’esclusione non aveva riportato né una sentenza penale definitiva di condanna, né una sanzione disciplinare di stato, e che dunque ogni automatismo espulsivo configurerebbe violazione dell’art. 27 Cost. con riferimento alla presunzione di innocenza dell’imputato sino alla condanna definitiva, ha proposto i motivi di gravame che possono riassumersi nei termini seguenti:
- Error in iudicando e in procedendo per la violazione del paragrafo 3, sottoparagrafo a), alinea settimo, della Circolare 0835398 del 4.3.2014.
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 635, comma 1, lett. g), D. Lgs. 66/2010.
- Error in iudicando per non avere accolto il vizio – motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990.
- Error in iudicando per non avere accolto il vizio – motivo di eccesso di potere per provvedimento finale manifestamente illogico ed apodittico.
- Error in iudicando per omesso accoglimento della doglianza di eccesso di potere per motivazione apparente.
- Error in iudicando per il rigetto del vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti.
- Error in iudicando per non aver rilevato l’illegittimità derivata.
- Error in iudicando per non aver rilevato la violazione dell’art. 27 Cost.
- Error in iudicando per motivazione illogica e contraddittoria.
- Error in iudicando per non avere accolto il vizio-motivo di sviamento logico e grave errore di fatto.
- Violazione del legittimo affidamento.
- Eccesso di potere per difetto dei presupposti.
- Illegittimità derivata. Violazione dell’art. 27 Cost.
- Violazione del principio di proporzionalità.
- Motivazione illogica e contraddittoria della sentenza impugnata, laddove prima riconosce che debbono escludersi, nel caso di specie, automatismi espulsivi, poi qualifica come “doveroso” il carattere dei provvedimenti adottati, arrivando anche a qualificarli come “atti di natura vincolata”.
5. L’Amministrazione si è costituita per resistere al gravame richiamando precedenti giurisprudenziali a