Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-31, n. 202102712

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-31, n. 202102712
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102712
Data del deposito : 31 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2021

N. 02712/2021REG.PROV.COLL.

N. 00485/2018 REG.RIC.

N. 00395/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 485 del 2018, proposto da
Comune di Castelfranco Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Vagnozzi in Roma, via Giunio Bazzoni n. 3;

contro

V P, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, A L, M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M Z in Roma, viale di Villa Grazioli n. 29;

nei confronti

Antares S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 22;
Cecchin S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Cuonzo, Emanuel Fogale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renzo Cuonzo in Roma, via di Monte Fiore 22;



sul ricorso numero di registro generale 395 del 2018, proposto da
Antares S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 22;

contro

V P, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, A L, M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M Z in Roma, viale di Villa Grazioli n. 29;
Engie Servizi S.p.A. - Inserito per Errore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Grisostomi Travaglini, Mario Sanino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

nei confronti

Comune di Castelfranco Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Vagnozzi in Roma, via Giunio Bazzoni n. 3;
Cecchin S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Cuonzo, Emanuel Fogale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renzo Cuonzo in Roma, via di Monte Fiore 22;

per la riforma

quanto al ricorso n. 395 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Veneto (sezione Seconda) n. 00944/2017, resa tra le parti, concernente quanto al ricorso n. 44 del 2016:

del provvedimento a firma del Responsabile dei Servizi Urbanistica - Ambiente - Edilizia Privata, prot. n. 42654 del 22.10.15, nella parte in cui ha disposto di non adottare provvedimenti inibitori/repressivi avverso l'attività edilizia avviata dalla Antares S.r.l. con DIA 22.7.14, successivamente integrata con DIA 22/7/2014, successivamente integrata con DIA in variante il 24/9/2015 ed il 9/11/2015..

quanto al ricorso n. 1070 del 2016:

- del provvedimento del comune di Castelfranco Veneto prot. n. 30253 del 15 luglio 2016 avente ad oggetto: "Determinazioni su istanze del 01/02/1016 prot. 4322 e del 26/02/2016 prot. 8564 - ricevuto in data 27/07/2016 - con il quale si è dato riscontro alle istanze - denunce ex artt. 19 L. n. 241/90 e 27 T.U. Edilizia in data 01/02/2016 e 26/02/2016, depositate dalla ricorrente in relazione alle Dia in variante alla Dia 22/07/2014 presentate da Antares nelle date del 9/11/2015, 15/12/2015 e 19/02/2016;

quanto al ricorso n. 1411 del 2016:

del provvedimento del Dirigente 5° Settore Tecnico - Servizio Edilizia Privata, prot. n. 37724 del 13.9.16 - “Determinazioni su istanza 8 luglio 2016” – ricevuto il 19.9.16 – con il quale si è riscontrata l'istanza ex artt. 27 d.P.R. n. 380/01 e 19, co. 6 ter, L. n. 241/90 del 7.7.16 depositata dalla Signora P in relazione alla Dia 15.3.16 in variante della Dia 22.7.14 presentata da Antares;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi compresa la Dia 15.3.16

quanto al ricorso n. 255 del 2017:

del provvedimento del Dirigente 4° Settore Sviluppo del Territorio, prot. n. 55362 del 28.12.16 – ricevuto in pari data – con il quale è stata riscontrata l'istanza della Signora P del 30.11.16, presentata a fronte della delibera di Giunta Regionale 29.11.16 in merito all'interpretazione dell'art. 9, co. 8 bis, L.R.V. n. 14/09, con riferimento al progetto edilizio di Antares di cui alle Dia 22.7.14-24.9.15-9.11.15-15.12.15-19.2.16-15.3.16;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

quanto al ricorso n. 485 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Veneto (sezione Seconda) n. 00944/2017, resa tra le parti, concernente Annullamento e/o riforma della sentenza n. 944/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, pubblicata mediante deposito in Segreteria avvenuto il 24.10.2017 e notificata dalla signora P Veronica al Comune di Castelfranco Veneto, con pec del 08.11.2017, assunta al protocollo comunale n. 0049500 del 09.11.2017, con riferimento al capo con il quale accoglie i ricorsi promossi dall'odierna appellata «nella parte in cui il Comune di Castelfranco si è determinato erroneamente riguardo la verifica dell'altezza del costruendo edificio» e, pertanto, «ordina al Comune di Castelfranco di adottare i necessari provvedimenti di ripristino riguardo il rispetto dell'altezza».


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di V P e di Antares S.r.l. e di Cecchin S.r.l. e di V P e di Comune di Castelfranco Veneto e di Cecchin S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2021 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati P Z, G C ed E G, in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa. L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il primo degli appelli di cui in epigrafe l’impresa Antares odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 944 del 2017, nella parte in cui il Tar veneto aveva accolto l’originario ricorso, tra i diversi proposti dall’odierna parte appellata P avverso l’intervento edilizio avviato dalla stessa Antares, annullando i provvedimenti del comune di Castelfranco Veneto in quanto la verifica della d.i.a. operata dal comune stesso non ha applicato i parametri di legge per quanto riguarda la legittimità delle altezze assentite.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:

- erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 8 bis l.r. 14\2009, come introdotto dal comma 13 dell’art. 10 l.r. Veneto. n. 32 del 29 novembre 2013, in relazione all’art. 2 bis del T.U. dell’Edilizia e all’art. 8 del D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n.1444;

- violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 3 cod.proc.amm. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione appellata, con particolare riguardo agli artt. 19 e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo i motivi non esaminati o assorbiti. Si costituiva in giudizio la società Cecchin chiedendo l’accoglimento dell’appello.

Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2018 l’istanza cautelare veniva rinunciata in vista della trattazione del merito.

Con il secondo appello di cui in epigrafe la medesima sentenza veniva impugnata, nella stessa parte di accoglimento, dal Comune di Castelfranco Veneto che, nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, formulava i seguenti motivi di appello:

- mancato pronunciamento su di un punto decisivo del petitum e violazione dell’art. 12 preleggi, in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 9, co. 8 bis, della L.R. Veneto n. 14/2009;

- carente motivazione in ordine all’asserita violazione della medesima norma regionale;

- illegittimità nella parte in cui ritiene che il Comune abbia violato i limiti di altezza di cui alla predetta norma, travisamento dei fatti e contraddittorietà;

Anche in tale giudizio la parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo i motivi non esaminati o assorbiti. Si costituiva parimenti la società Cecchin, concludendo analogamente per l’accoglimento dell’appello.

Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2019 le cause passavano in decisione.

Con ordinanza n. 1431 del 2019, disposta preliminarmente la riunione degli appelli proposti avverso la medesima sentenza, veniva rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 9 comma 8 bis della legge regionale del Veneto 8 luglio 2009, n. 14 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche), in riferimento all’art. 117 Cost. secondo comma lett l) e terzo comma, della Costituzione.

All’esito dell’incidente di costituzionalità, la Consulta – con sentenza n. 30 del 2020 – dichiarava inammissibili le questioni e – con ordinanza del 15 gennaio 2020 – dichiarava inammissibili gli interventi di Anci Veneto ed Ance Veneto.

Alla pubblica udienza del 25 marzo 2021 le cause passavano in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va confermata la riunione degli appelli di cui in epigrafe, sia in quanto proposti avverso la medesima sentenza, a norma dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm., sia in considerazione della sussistenza della connessione, sia soggettiva che oggettiva, dei ricorsi, nei termini già evidenziati in sede di ordinanza n. 1431 del 2019 di questa sezione,

2. Sempre in via preliminare, vanno riassunti i fatti di causa.

2.1 In particolare, oggetto del contenzioso è un intervento di edilizia abitativa realizzato in Castelfranco Veneto dalla società Antares, con appalto dei lavori alla ditta Cecchin s.r.l., relativo ad un edificio residenziale degli anni cinquanta di cui è stata progettata la demolizione e ricostruzione accedendo alle facoltà premiali introdotte con la normativa regionale veneta relativa al cosiddetto “piano-casa” (ll.rr. nn. 14 del 2009, 13 del 2011 e 32 del 2013), compreso un ampliamento del fabbricato.

2.2 Con una serie di ricorsi proposti dalla odierna parte appellata, contitolare di un confinante complesso condominiale, venivano impugnati gli atti adottati dal Comune interessato in relazione al predetto intervento.

All’esito del giudizio di prime cure il Tar Veneto, riuniti i ricorsi, dichiarato inammissibile l’ultimo (in quanto avente ad oggetto un atto meramente confermativo) e respinti per il resto gli altri gravami, accoglieva le domande di parte ricorrente annullando gli atti impugnati limitatamente alla parte in cui il comune di Castelfranco si è determinato erroneamente riguardo la verifica dell'altezza del costruendo edificio. Ciò in accoglimento delle censure dedotte da parte ricorrente con riferimento alla corretta applicazione del comma 8 bis dell'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2009;
secondo il Tar tale norma, di riferimento per il caso di specie, non consente di considerare come edificio esistente l'edificio circostante più alto, come invece erroneamente imputato dai Giudici di prime cure al comune di Castelfranco.

2.3 Anche le censure dedotte coi vizi di appello, richiamati nella narrativa in fatto, si basano sulla contestata applicazione della norma regionale predetta, di cui occorre pertanto richiamare il tenore letterale: “Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l'obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell'articolo 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente”.

3. A seguito della pronuncia della Consulta e del conseguente sostanziale “non liquet”, se preliminarmente non sussistono i presupposti per la invocata riproposizione di analoga questione, è ben possibile passare all’esame del merito, prendendo le mosse dalla questione di fondo, concernente l’interpretazione della norma regionale oggetto di applicazione e conseguente contestazione principale fra le parti.

3.1 Invero, a fronte del principio che va tratto dalla norma statale di riferimento (art. 2 bis cit.), nonché della formulazione letterale della stessa norma regionale (che si dichiara in attuazione dello stesso art. 2 bis), va condivisa l’opzione ermeneutica seguita dal Giudice di prime cure.

Se è pur vero che le continue modifiche alla stessa norma statale predetta rendono difficoltosa l’individuazione e l’applicazione delle indicazioni in termini di principio, il criterio di riferimento del limite massimo non può che riguardare lo stesso edificio esistente, cioè il medesimo oggetto di intervento.

3.2 La complessità del substrato normativo coinvolto impone un excursus, che prenda le mosse da quanto già evidenziato in sede di ordinanza di rimessione.

3.3 Come noto, con l'introduzione dell'art.

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