Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-04-14, n. 201002085

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-04-14, n. 201002085
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002085
Data del deposito : 14 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07402/2000 REG.RIC.

N. 02085/2010 REG.DEC.

N. 07402/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 7402 del 2000, proposto dal Ministero dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

S.N.C. Monitour di Monti Giuliano &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A P, con domicilio eletto presso il signor S C in Roma, via Boezio 31;

per la riforma della sentenza del TAR LAZIO - LATINA n. 00475/1999, resa tra le parti, concernente DINIEGO IMMATRICOLAZIONE AUTOBUS.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2010 il Cons. R P e udito l’avv. dello Stato Volpe;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1- Con la sentenza epigrafata, il Tar per il Lazio (sezione di Latina) ha ritenuto illegittimo un diniego di immatricolazione di un autobus, emanato dal Ministero dei Trasporti nei confronti dell’ agenzia di viaggi “Montitour”, sulla base della considerazione per la quale le agenzie di viaggio possono organizzare le escursioni ma non realizzarle.

Il giudice di prime cure, premesso che la ditta aveva chiesto l’immatricolazione per un autobus da adibire ad esclusivo uso dei turisti da essa organizzati, ha motivato la propria decisione rilevando la sussistenza dei requisiti per l’immatricolazione di autobus in uso proprio, in favore di agenzia di viaggi a condizione che l’attività sia complementare a quella tipica dell’agenzia e non si risolva in una non consentita autonoma attività di trasporto.

2- Con l’appello in esame, il Ministero ha dedotto che la sentenza del TAR opera uno snaturamento della “ratio” della disciplina (costituita al tempo dall’art. 58, ora 83, del Codice della Strada) che ha lo scopo di agevolare gli imprenditori nell’esercizio di un‘attività diversa da quella principale ma ad essa strettamente connessa. Per tali ragioni l’immatricolazione in uso proprio prevede ulteriori particolari limitazioni, anche considerato che per essa non sono per contro richiesti i presupposti soggettivi per l’esercizio della normale attività di trasporto di persone su strada, secondo quanto previsto dal D.M. n.448/1991;
quest’ultimo, infine, nel recepire la normativa comunitaria in materia, ha confermato la necessità dei predetti requisiti, che sarebbero invece elusi ove l’immatricolazione in uso proprio fosse rilasciata per lo svolgimento di un’attività di agenzia di viaggi.

3- L’appello è infondato.

3.1- Il Collegio non può che muovere dall’art. 2 del R.D.L. n. 2523/1936, nel testo vigente all’epoca dei fatti, in base al quale “Sono uffici viaggi e turismo le aziende che svolgono tutte o gran parte delle attività di ……….. f ) organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, per la visita delle città e dei dintorni, e noleggio di autovetture”.

La giurisprudenza di questo Consesso ha già avuto occasione di affermare che “la norma è univoca nel prevedere tra le attività consentite alle agenzie di viaggi l’organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, sicché rispetto ad essa va valutato il requisito relativo alla connessione dell’esigenza che si intende soddisfare tramite l’uso del veicolo” (Cons. di Stato, sez. VI, n. 1919/08;
cfr anche, Cons. di Stato, sez. IV, n. 1358/1978).

E l’appellata, come riferisce la sentenza, aveva chiesto l’immatricolazione dell’autobus in quanto strettamente asservito alla organizzazione e realizzazione dei viaggi.

Del resto, in tema di estensione dell’attività dell’agenzia di viaggio, è stato da tempo chiarito che il trasporto dei turisti integra strumento e complemento delle finalità di queste imprese (cfr. Cass, n.2045/1961) e più recentemente la legislazione regionale (v. la legge reg. Lazio, n. 217/1983, art.9) ha disposto che l’attività in questione comprende anche l’organizzazione di viaggi, concetto dal quale difficilmente può escludersi l’utilizzo di veicoli di trasporto collettivo .

Risultava nella specie quindi sussistere anzitutto il requisito della “strumentalità” su cui poggia l’art. 83 del codice stradale, il quale, come ben evidenziato dallo stesso appellante, ha proprio lo scopo di agevolare quegli imprenditori o le collettività di persone che, al fine di svolgere un’attività principale diversa da quella che concerne il trasporto di persone su strada, hanno anche tale necessità. ‘E evidente quindi, come ha rilevato lo stesso TAR, che il rilascio della immatricolazione ex art. 83 è consentito proprio alla condizione che, in forza di detta strumentalità, l’attività complementare (trasporto di persone) sia strettamente necessaria per svolgere quella tipica dell’agenzia e non si risolva in una non consentita autonoma attività di trasporto, per la quale debbono invece sussistere le condizioni più stringenti indicate dal DM n. 448/1991.


La giurisprudenza amministrativa più risalente aveva già affermato la legittimità dell’immatricolazione rilasciata (al tempo ex art. 58 vecchio codice della strada) per autobus ad uso proprio di un imprenditore e per attività rientranti in quelle dell’impresa (Cons. di Stato, sez. IV, n 1358/1978).

Inoltre al fine di verificare la sussistenza della strumentalità espressamente prevista dal Codice, lo stesso prevede lo specifico “accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri …….secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali” (art. 83, comma 1, del Codice della strada).

Peraltro ad assicurare il rispetto di condizioni e limiti dell’immatricolazione rilasciata provvedono le sanzioni previste dal quarto comma del citato articolo.

3.2- La soluzione affermata dal Collegio trova infine conferma nella stessa normativa richiamata dall’appellante, poiché il DM n. 448/1991 (in applicazione dell’art.1 della direttiva

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