Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-06-26, n. 202004100
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Testo completo
Pubblicato il 26/06/2020
N. 04100/2020REG.PROV.COLL.
N. 09889/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9889 del 2019, proposto da
Ecotecnica S.r.l. in proprio e quale mandataria di r.t.i. con A S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati A M, S S D, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
C Trasporti Ambiente Soc. Coop, in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati L M A, A D E, G R N, R V, F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato R V in Roma, via G. Caccini n. 1;
Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l., Tra.De.Co. S.r.l., Curatela Fallimentare della Tra.De.Co. S.r.l. non costituiti in giudizio;
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente
pro-tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele De Rose, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D'Aloisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Antonino Sgroi in Roma, via Cesare Beccaria 29;
nei confronti
Comune di Melendugno, Igeco Costruzioni S.p.A. non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 1740/2019, resa tra le parti, concernente aggiudicazione di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell'ARO 2/LE;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
Visti gli atti di costituzione in giudizio ed gli appelli incidentali proposti dall’Ambito di Raccolta Ottimale Aro n. 2 della Provincia di Lecce-Comune di Melendugno (Ente Capofila);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020 il Cons. R P, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determina dell’ARO LE/02 (ente capofila: Comune di Melendugno) del 13 ottobre 2016 veniva indetta gara pubblica aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili nei Comuni di Melendugno, Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole, per una durata di 9 anni, oltre sei mesi di eventuale proroga.
Con determinazione dirigenziale n. 2 del 6 giugno 2018 veniva disposta l’aggiudicazione in favore del R.T.I. tra le ditte Ecotecnica S.r.l. (mandataria), A S.r.l. e Igeco Costruzioni S.p.a., classificatosi al primo posto della graduatoria redatta all’esito dell’istruttoria. Seconda classificata era la società Tradeco S.r.l., mentre in terza posizione si collocava il R.T.I. tra C Trasporti Ambiente Soc. Coop. (mandataria) e Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l.
L’aggiudicazione veniva impugnata dinanzi alla Sezione staccata di Lecce del Tribunale amministrativo della Puglia, sia da Tradeco S.r.l., sia dal Raggruppamento C. Entrambi i ricorsi venivano decisi con sentenza del TAR Lecce n. 1363 del 27 settembre 2018, che rigettava le impugnative. Avverso la sentenza di primo grado veniva interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Il 4 ottobre 2018, la Prefettura di Roma emetteva interdittiva antimafia nei confronti della società Igeco Costruzioni S.p.a., facente parte del Raggruppamento aggiudicatario. Le altre due società, A S.r.l. ed Ecotecnica S.r.l., con nota prot. 2366 del 5 ottobre 2018 manifestavano alla Stazione appaltante la volontà di procedere alla costituzione di un nuovo Raggruppamento, con esclusione della Igeco S.p.a.
Il R.U.P. prendeva atto della suddetta volontà con propria nota prot. 8474 del 9 ottobre 2018 ed il nuovo raggruppamento era costituito con atto pubblico dell’11 ottobre 2018.
In conseguenza di tali circostanze, il RUP, in vista della stipula del contratto, poneva in essere la verifica dei requisiti soggettivi ex art. 32 comma 7 d. lgs. 50 del 2016 nei confronti delle società componenti il nuovo raggruppamento chiedendo, in particolare, all’Inps: “di verificare il possesso del Durc da parte della stessa impresa dalla data del 13 aprile 2017 - scadenza del termine di ricezione delle offerte - sino alla costituzione del nuovo r.t.i., al fine di accertare l’insussistenza di violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”. L’Inps, con riferimento a Ecotecnica s.r.l., rispondeva con propria nota del 15 novembre 2018, nei seguenti termini: “Appare opportuno evidenziare che le verifiche di autocertificazione dovrebbero essere effettuate al momento della presentazione delle stesse. Ciò premesso, nel segnalare che i Durc relativi all’azienda Ecotecnica s.r.l. […] risultano emessi dalla sede Inps di Brindisi, si porta a conoscenza che il D.M. 30 gennaio 2015 ha introdotto notevoli novità in merito al rilascio del Durc così come chiarito anche con circolare 19/2015 del Ministero del Lavoro (e con circ. Inps 126/2015 al punto 6): <<le Amministrazioni aggiudicatrici procedono, a decorrere dal 1° luglio 2015, alla verifica delle dichiarazioni sostitutive con la stessa modalità di cui all’art. 6 del d.m. restando preclusa, pertanto, dalla medesima data la possibilità per le Amministrazioni in fase di richiesta di specificare la data nella quale ciascuna dichiarazione è stata resa. Ciò stante l’obbligo generale di invito alla regolarizzazione, previsto dall’art. 4 del d.m., anche ai fini di qualificare come “definitivamente accertate” le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell’art. 38, comma 1) lettera i), del d. lgs. n. 163/2006>>. Pertanto l’istituto non rilascia più certificazioni cartacee e/o attestazioni, tuttavia eccezionalmente si comunica che dalle risultanze degli archivi informatici dell’Istituto non si rileva la presenza di Durc irregolari nell’arco temporale indicato, circostanza comunque non rilevante ai fini richiesti in relazione all’obbligo generale di invito alla regolarizzazione sopra richiamato ed anche alla luce del coinvolgimento di più Enti previdenziali nel rilascio delle certificazioni di regolarità”.
In virtù della suddetta comunicazione il RUP, ritenendo accertata l’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali” ai sensi dell’7EFD32A1::2019-05-11" href="/norms/codes/itatextdq8boepdnezj55e/articles/itaart5cpzp85gum4cas?version=15a722ee-d1a5-5ab6-bfb4-0f3c2aff6b0e::LREA3FEB8AE2EC7EFD32A1::2019-05-11">art. 80 comma 4 d. lgs. 50 del 2016, con propria nota del 13 dicembre 2018 comunicava che: “In relazione alla gara in oggetto e con riferimento alle rispettive posizioni non sono emerse condizioni ostative alla sottoscrizione del contratto di appalto per quanto attiene al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016. In merito alla richiesta inoltrata all’Inps, al fine di verificare il possesso del Durc dalla data del 13.4.2017 (scadenza del termine di ricezione delle offerte) e sino alla data dell’interrogazione, per accertare l’insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, l’Istituto – pur avendo premesso che in seguito all’entrata in vigore del d.m. del 30.1.2015 e del sistema del Durc on line non è più possibile accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese con riferimento alla data in cui la dichiarazione è stata resa – in via eccezionale ha comunicato all’Amministrazione scrivente che dalle risultanze degli archivi informatici dell’Istituto “non si rileva la presenza di Durc irregolari nell’arco temporale indicato”, richiamando, comunque, l’istituto dell’invito alla regolarizzazione previsto dall’art. 4 del d.m. predetto, in virtù del quale, allorquando emerga dall’interrogazione on line una irregolarità, l’Istituto è tenuto ad avviare il procedimento di regolarizzazione invitando l’impresa al pagamento entro il termine di gg. 15”.
In data 29 gennaio 2019 veniva stipulato il contratto tra l’ARO e il Raggruppamento Ecotecnica.
La nota del RUP del 13 dicembre 2018 veniva impugnata dalle imprese del Raggruppamento C, per i seguenti motivi: 1) Violazione dell’art. 80 comma 4 del d. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. Violazione degli artt. 29 e 32, commi 5 e 7 dello stesso d. lgs. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione;2) Violazione dell’art. 80 commi 4 e 5, lett. c) e f- bis ) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. Violazione degli artt 29 e 32, commi 5 e 7 dello stesso d. lgs. Violazione dell’art. 75, d.P.R. n. 445 del 2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione;3) Violazione dell’art. 80 comma 5 lettera c) ed f-bis) e dell’art. 32 commi 5 e 7 del d. lgs. 50 del 2016 e s.m.i. Violazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000. Violazione dell’art. 29, stesso d. lgs. Violazione delle linee guida n. 6 dell’ANAC. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione;4) Violazione degli artt. 80 e 32 commi 5 e 7, e 48 del d. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. Violazione dell’art. 29, stesso d. lgs. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione;5) Violazione dell’art. 80 comma 5 lett. b) e dell’art. 32 del d. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. Violazione degli artt.