Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-07, n. 202310593
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Testo completo
Pubblicato il 07/12/2023
N. 10593/2023REG.PROV.COLL.
N. 07349/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7349 del 2016, proposto dalla signora F A in proprio e quale titolare della rivendita di generi di monopoli n.1 Ric.2524 in Vejano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M D L e L A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M D L in Roma, via Michele Mercati 51;
contro
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del signor Andrea Z, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Matta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federica Giachetti in Roma, via A.G. Bragaglia 134;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione seconda) n. 3850 del 2016, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del signor Andrea Z;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il consigliere Silvia Martino;
Uditi gli avvocati L A e Francesca Matta-
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante esponeva di essere titolare della tabaccheria rivendita n. 1 sita nel Comune di Vejano, alla quale dall’anno 2000 era stato aggregato il patentino n. 600122 operante presso il bar del Centro Sportivo Comunale di Vejano.
Il titolare di detto patentino, il signor Andrea Z, aveva avanzato istanza di istituzione di una rivendita speciale da ubicare presso i locali del bar, con contestuale soppressione del patentino.
L’istanza – acquisite le osservazioni della ricorrente – era stata accolta con determinazione del 20 marzo 2014.
1.1. Oggetto del contendere del ricorso principale di primo grado è siffatto provvedimento, avverso il quale la signora F, odierna appellante, articolava in primo grado quattro mezzi di gravame (da pag. 5 a pag. 31).
1.2. Con successivi motivi aggiunti, proposti a seguito dell’acquisizione di ulteriore documentazione mediante accesso, parte ricorrente proponeva impugnazione avverso il provvedimento del 19 giugno 2014 recante la comunicazione dell’istituzione della rivendita speciale e della soppressione del patentino aggregato alla rivendita della ricorrente, nonché avverso il provvedimento del 5 giugno 2014 recante l’istituzione della rivendita speciale, deducendone l’illegittimità in via derivata rispetto alla determina del 20 marzo 2014 di istituzione della rivendita speciale – con pedissequa trascrizione dei motivi di censura già proposti con il ricorso introduttivo del giudizio – nonché per ulteriori due vizi “propri”.
2. Nella resistenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del controinteressato il T.a.r. ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
3. La sentenza è stata appellata dalla signora F, rimasta soccombente.
I. L’appellante evidenzia, in primo luogo, che l’Amministrazione, come pure il T.a.r., non avrebbero considerato che, ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 1074 del 1958, deve comunque valutarsi se le necessità di servizio non possano essere alternativamente soddisfatte mediante rivendita ordinaria o patentino (nella fattispecie operante sin dall’anno 2000).
Del tutto infondata sarebbe la considerazione secondo cui la rivendita speciale consentirebbe di fornire una più ampia scelta di generi di monopolio. Il titolare del patentino potrebbe infatti ottenere tutti i prodotti normalmente vendibili in una tabaccheria ordinaria facendone semplicemente richiesta al titolare.
Nessun rilievo avrebbe la maggiore utilità economica per l’Amministrazione la quale sarebbe peraltro insussistente.
L’utenza del centro sportivo sarebbe irrilevante rispetto all’utenza esterna.
II. Sarebbero comunque insussistenti i requisiti previsti dall’art. 4, comma 2, del D.M. n. 38 del 2013. Il legislatore avrebbe infatti fornito una elencazione precisa dei luoghi ove è astrattamente
possibile istituire una rivendita speciale a differenza di quanto previsto dall’art. 53 del d.P.R. n. 1074 del 1958.
Nel caso in esame, se da una parte il centro sportivo di cui è causa può senza dubbio rientrare nel novero delle strutture pubbliche o private cui si riferisce la norma (lett. g, punto 3), dall’altra l’accesso a tale centro sportivo non presuppone l’esibizione di alcun biglietto o tessera ma è consentito autonomamente e liberamente (a differenza di quanto prescritto dalla disposizione citata).
III. In ogni caso avrebbero dovuto essere valutate le “ esigenze di approvvigionamento di tabacchi dell’utenza del centro ”. Nel caso in esame non sussisterebbe tale utenza speciale, non rilevando il numero degli scontrini emessi nei confronti di una pluralità indistinta di utenti.
Lo stesso controinteressato, nella propria relazione, ha valorizzato soprattutto il fatto che il bar sia “ l’unica area di sosta del paese e anche dei paesi limitrofi ” lungo la via Braccianese Claudia.
IV. L’appellante ribadisce comunque che il bar avrebbe un ingresso autonomo e indipendente utilizzato dai normali avventori, non frequentatori del circolo. Al riguardo, l’appellante evidenzia che, a suo dire, i rapporti della Guardia di finanza richiesti dall’Amministrazione non