Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-01-16, n. 202300528

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-01-16, n. 202300528
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300528
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2023

N. 00528/2023REG.PROV.COLL.

N. 01492/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2015, proposto da Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M P, F S, con domicilio eletto presso lo studio F S in Roma, via Crescenzio, 20;

contro

-OMISSIS- S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P Grbarino, domiciliato presso la Segreteria Consiglio Di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
-OMISSIS- S.r.l. con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati I L F, Francesco Fontana, Sonia Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sonia Allocca in Roma, viale Tiziano n. 108;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Fallimento -OMISSIS- S.r.l. – in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Barila', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, sez. I, n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.p.a. e di -OMISSIS- S.r.l. con Socio Unico;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2021 il Cons. G R e uditi per le parti gli avvocati Storace, anche per Barilà, e Allocca;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società -OMISSIS- S.r.l. ha impugnato, innanzi al TAR, Lombardia, Brescia, l’ordinanza -OMISSIS- emessa in data -OMISSIS-, dalla Provincia di Brescia, recante diffida ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006, a seguito del riscontrato supero dei valori di cromo esavalente nella falda sottostante a una vasta area, situata a valle della proprietà, ove insiste il suo stabilimento, stabilimento in cui la società gestiva un’attività di cromatura.

2. Il Direttore dell'Area Ambiente della Provincia aveva diffidato la società, ai sensi dell’art. 244, comma 2, del d.lgs. 152/2006, all'attuazione degli interventi previsti per la messa in sicurezza dei siti contaminati, relativamente alla matrice acque sotterranee sottese all’area perimetrata, visualizzata in una tavola denominata tavola n. 6 dalla relazione ARPA del giugno 2009.

3. Riferisce la Provincia appellante che l’ordinanza impugnata, faceva seguito al precedente analogo provvedimento provinciale, n. 1602/08, con cui era stata imposta all’azienda la messa in sicurezza e la caratterizzazione del sito di sua proprietà, e della falda sottostante, in cui era stato riscontrato un supero elevatissimo dei valori di cromo esavalente derivante dalle lavorazioni ivi svolte.

4. Prosegue l’appellante, riferendo che le indagini muovevano da precedenti analisi, che avevano interessato il sito, oggi di proprietà -OMISSIS-, denominato sito “Pietra Curva”, in relazione al quale la Provincia aveva avviato nel 2009 un procedimento finalizzato all’emissione di ordinanza ex art. 244 d.lgs. 152/06, per il supero del parametro Cromo VI rilevato nelle acque sotterranee a valle, e che era sfociato nell'ordinanza emessa nei confronti di -OMISSIS- S.p.A., in qualità di proprietaria del sito, e di -OMISSIS-, in qualità di responsabile della contaminazione.

5. -OMISSIS- S.p.A. aveva trasmesso, in data 18 dicembre 2009, osservazioni tecniche in merito alla contaminazione rilevata nel sito divenuto di sua proprietà, riconducendo la contaminazione della falda ad un meccanismo di “richiamo” del pennacchio, causato, a suo dire, dal sito di proprietà della -OMISSIS- S.r.l. e dall’inquinamento ivi presente.

6. Le osservazioni avevano determinato gli enti preposti alla tutela ambientale ad approfondire le indagini volte a chiarire l’origine della contaminazione della falda sottostante al sito Pietra. Da tali approfondimenti era emerso, riferisce ancora l’appellante, il gravissimo inquinamento del sito -OMISSIS-, nonché di una vasta area, posta a valle del sito ed identificata nella tavola 6 sopra menzionata.

7. Veniva quindi valutato dall’amministrazione che gli interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda contaminate poste sotto il sito di proprietà, eseguiti dalla società, in adempimento all'ordinanza provinciale del 2008, seppure idonee ad evitare il peggioramento dell’inquinamento all’interno del sito stesso, non erano sufficienti ad ottenere un identico e contemporaneo effetto riducente nell'area esterna, posta a valle del sito.

8. Seguiva quindi l’emissione di ulteriore ordinanza, oggetto di impugnazione dinanzi al TAR.

9. Con sentenza n. -OMISSIS- il TAR Lombardia, Brescia, accoglieva il ricorso, annullando l'ordinanza provinciale.

10. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta ed illegittima, la provincia di Brescia ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla stregua di un unico articolato motivo, rubricato: “ 1) illegittimità della sentenza per violazione del principio “chi inquina paga” - violazione degli artt. 239 e ss d.lgs. 152/06 e degli art. 1 e 8 n. 3, e del tredicesimo e ventiquattresimo “considerando” della direttiva 2004/35/ce 21.4.04, omessa e/o erronea valutazione delle risultanze di causa, difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti”.

11. Ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, -OMISSIS- S.r.l. che ha anche proposto appello incidentale affidato a tre motivi così rubricati: “ I. ERRORE IN GIUDICATO PER VIOLAZIONE DI LEGGE E PRINCIPI DI DIRITTO: Violazione di legge: art. 252, quarto comma, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 nel testo vigente all'epoca di emanazione dell'atto e dell'allora vigente art. 4, lett. “o” del D.P.R. 3 agosto 2009 n. 140 ("Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare"), che attribuiscono la competenza per la procedura di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Omessa e/o erronea valutazione dei documenti e degli atti di causa e violazione dell'art. 64, secondo comma del C.P.A.;
difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti;
Il. ERRORE IN GIUDICATO PER VIOLAZIONE DI LEGGE E PRINCIPI DI DIRITTO: Violazione di legge: art. 240, lett. “m” del D.Lgs. n. 152/2006;
Eccesso di potere sotto il profilo dell'esercizio non legittimo e arbitrario della discrezionalità tecnica;
violazione del principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c. (richiamato dall'art. 99 C.P.A.) e del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 Cod. Proc. Civ.;
Omessa e/o erronea valutazione dei documenti e degli atti di causa e violazione dell'art. 64, secondo comma del C.P.A.;
difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti”;
III. Violazione del principio di soccombenza, essendo stato compensato il carico delle spese fra le parti in causa e poste quelle della C.T.U. a carico della -OMISSIS-”.

12. Alla udienza pubblica del 9 marzo 2021 il Collegio adottava ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS- con la quale così disponeva: (…) “Ritenuto pertanto necessario, alla luce di tali considerazioni e ai fini della decisione, disporre un supplemento di istruttoria a carico del Dirigente individuato allo scopo dal Direttore dell’ARPA della Lombardia, che vi provvederà depositando una analitica relazione, corredata dagli indispensabili documenti amministrativi, ordinati secondo il criterio cronologico, al fine di accertare:

a) quali siano stati i procedimenti finalizzati alla messa in sicurezza e alla bonifica del sito in controversia avviati fino al -OMISSIS-;

b) quali siano le sopravvenienze che hanno reso necessaria l’adozione di un secondo provvedimento emergenziale rispetto a quello già adottato con la determina n. 1602 del 2008 e in che modo ne è stata verificata la consistenza e la riferibilità all’impresa appellata;

c) il rapporto intercorrente tra le richiamate scelte emergenziali del 2008 e del 2010 e il Piano di bonifica presidiato dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, ovvero se le une siano confluite nell’altro e con quali modalità;

d) tenuto conto degli esiti del giudizio penale conseguito alle rilevazioni del 2008, con quale dei richiamati provvedimenti (del 2008, del 2010, ovvero piano di bonifica) sia stato “cauterizzato” l’inquinamento colà ascritto alla società ricorrente e se esso si identifichi in tutto o in parte con l’oggetto delle successive rilevazioni del 2009.

Al fine di rendere di immediata intellegibilità la richiesta ricostruzione, la relazione sarà corredata da una rappresentazione grafica dell’area contaminata oggetto dell’ordinanza provinciale n. 1602 del 2008 in comparazione con la Tavola 6 della Relazione del giugno 2009, sulla quale dovranno essere anche evidenziate tutte le imprese operanti sul territorio per le quali si è esclusa (o si è rilevata) la responsabilità nella causazione dello specifico inquinamento riscontrato, e per quali ragioni (es., sulla riferibilità dell’attività alla produzione di cromo esavalente o ubicazione incompatibile con la contaminazione di falda)”.

13 . In data 4 giugno 2021 veniva depositato intervento ad adiuvandum da parte del Fallimento -OMISSIS- s.r.l. – in liquidazione, che ha chiesto:

a) in via principale, annullare senza rinvio la sentenza di primo grado per omessa notifica del ricorso al TAR ad almeno un controinteressato;

b) in subordine, dato atto della carenza di motivi nel ricorso di primo grado in ordine alla illegittimità del provvedimento impugnato per omessa identificazione di -OMISSIS- quale soggetto tenuto ad eseguirlo, nonché della mancata impugnazione della sentenza di primo grado dove essa ha escluso di poter valutare la posizione di -OMISSIS-, escludere, per tali ragioni processuali, qualsiasi accertamento lesivo nei confronti del Fallimento -OMISSIS- S.r.l. – in Liquidazione;

c) in ulteriore subordine, comunque escludere, nel merito, qualsiasi accertamento lesivo nei confronti del Fallimento -OMISSIS- S.r.l. – in Liquidazione.

14. In data 9 agosto 2021 venivano adempiuti gli incombenti istruttori disposti con la sopra citata ordinanza.

15. Alla udienza pubblica del 21 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

16. Esigenze logico sistematiche impongono il preventivo esame dell’appello incidentale proposto da -OMISSIS- S.r.l.

16.1. Le ponderose argomentazioni dell’appellante incidentale (contenute nelle pagine da 55 a 65 della memoria di costituzione con appello incidentale depositata il 29 aprile 2015) necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse ai capi della sentenza ad essa sfavorevoli. Giusto precisare che l’appello incidentale è contenuto in un atto di 72 pagine che si riferisce a una imponente mole di documenti tutti dettagliatamente esaminati dal Collegio (il fascicolo di primo grado depositato consta di 800 pagine, 791 se si eliminano le pagine bianche 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 745).

17. Con il primo motivo l’appellante incidentale espone che la sentenza ha riconosciuto che, secondo l’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo vigente all’epoca di emanazione dell'ordinanza provinciale, la procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive e che, nell'ambito del Ministero, la relativa potestà appartiene alla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche ( ex art. 4, lett. o) del D.M.

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