Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-01-25, n. 201900652
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2019
N. 00652/2019REG.PROV.COLL.
N. 01783/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2018, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, n. 266;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 12224 dell’11 dicembre 2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. Roberto Caponigro e uditi l'avvocato dello Stato Luigi Simeoli, per la parte appellante, e l’avvocato A F T, per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della Difesa, con atto del 4 giugno 2015, ha disposto la non ammissione del signor -OMISSIS-, caporal maggiore in ferma quadriennale, alla rafferma biennale e il conseguente collocamento dello stesso in congedo illimitato a decorrere dall’8 giugno 2015.
Il T.a.r. per il Lazio, Sezione Prima bis, con la sentenza n. 12224 del 2017, ha accolto il ricorso proposto dall’interessato e, per l’effetto, ha annullato detto atto.
Di talché, il Ministero della Difesa ha interposto il presente appello, articolato nelle seguenti doglianze:
L’Amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato a seguito dell’accertamento dei requisiti tassativamente indicati nell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.m. 8 luglio 2005, nell’esercizio di un’attività di carattere vincolato, con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità.
La previsione normativa regolamentare trova fondamento nell’art. 635, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 66 del 2010 che, nell’operare un riordino della disciplina in materia, ha previsto, in via generale, e per tutte le diverse tipologie di personale militare, il possesso di alcuni requisiti imprescindibili, incluso quello dell’incensuratezza.
Peraltro, proprio in considerazione dei compiti e delle funzioni affidate alle Forze Armate, l’ordinamento militare impone una più penetrante ed incisiva valutazione dei suoi componenti ed aspiranti, sia sotto il profilo morale che giuridico.
Il T.a.r. sarebbe incorso in un eccesso di potere giurisdizionale, in quanto ha erroneamente interpretato ed applicato la clausola del bando. Infatti, quando le disposizioni presentano un contenuto univoco e non sono suscettibili di operazioni ermeneutiche, il giudice è vincolato dal principio in claris non fit interpretatio .
La causa ostativa all’ammissione alla procedura di rafferma e, quindi, alla concessione del relativo beneficio, individuata nell’art. 3 del d.m. 8 luglio 2005, non sarebbe subordinata ad alcuna valutazione, neppure in ordine alla gravità del fatto posto a fondamento dell’esercizio dell’azione penale, risultando sufficiente la sussistenza di un carico pendente per delitto non colposo in capo al militare.
Il signor -OMISSIS- ha analiticamente ribadito la fondatezza delle censure dedotte in primo grado - evidenziando anche che, con sentenza n. 5786 del 21 settembre 2016, il Tribunale di Firenze ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato a lui ascritto, perché estinto per remissione di querela - ha riproposto i motivi di impugnativa dedotti in primo grado ed ha concluso per la reiezione del gravame.
All’udienza pubblica del 20 dicembre 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è fondato e, di conseguenza, deve essere accolto.
2.1. Il Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, con atto del 4 giugno 2015, ha disposto la non ammissione alla rafferma biennale e il collocamento in congedo illimitato dal caporal maggiore -OMISSIS- a decorrere dall’8 giugno 2015, ai sensi dell’art. 954, comma 3-bis, del d.lgs. n. 66 del 2010 e successive modifiche e integrazioni.
Il provvedimento è stato adottato in quanto:
- dalla documentazione pervenuta a corredo dell’istanza prodotta dall’interessato, tesa ad ottenere il trattenimento in servizio per ulteriori due anni oltre la ferma cui è attualmente vincolato, risulta disposto nei suoi confronti il decreto di citazione a giudizio per delitto non colposo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in