Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-27, n. 202501712
Decreto cautelare
15 febbraio 2024
Ordinanza cautelare
11 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza
27 febbraio 2025
Decreto cautelare
15 febbraio 2024
Ordinanza cautelare
11 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza
27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2025
N. 01712/2025REG.PROV.COLL.
N. 01192/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2024, proposto sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2024, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo - Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11033/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella pubblica udienza dl 16.1.2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come da verbale d’udienza.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 28.11.2022, l’Ufficio Territoriale del Governo Roma, ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, presentata in data 15.6.2020 dal datore di lavoro, signor -OMISSIS- in favore dell’odierno appellante, cittadino filippino, signor -OMISSIS- Il provvedimento è stato motivato perché lo straniero, al momento della presentazione della domanda di emersione, sarebbe stato già titolare di regolare titolo di soggiorno per richiesta protezione internazionale, ai sensi dell’art. 4 co. 3 D. Lgs. n. 142/2015, rilasciato a seguito della richiesta di protezione internazionale presentata il 16.4.2018. Nella domanda si sarebbe specificato che lo straniero non soltanto soggiornasse legittimamente sul territorio nazionale, ma, altresì, che sarebbe potuto essere assunto sino alla decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. n. 142/2015.
2. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Roma, n. 04352/2023 parte appellante ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione, chiedendone l’annullamento per eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, ritenendo poco comprensibili le ragioni del diniego, atteso che -alla data di presentazione domanda di emersione- il signor -OMISSIS- sarebbe stato titolare di un mero permesso di soggiorno provvisorio, relativo ad una domanda di protezione internazionale, presentata il 16.4.2018, ossia due anni prima alla vista richiesta di emersione, non perfezionata e, dunque, alla data di presentazione della stessa sarebbe stato privo di qualsivoglia titolo di soggiorno.
3. Con sentenza n. 11033/2023 il Tar Lazio sede di Roma, ha respinto per infondatezza il ricorso di primo