Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2021-09-10, n. 202104897
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Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 04897/2021 REG.PROV.CAU.
N. 05894/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5894 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo, 20;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il Cons. Raffaello Sestini e dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;
Considerato, così come esattamente rilevato dal TAR, che i plurimi precedenti penali (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di Reggio Emilia – Sezione distaccata di Correggio, del 06.04.1993, per violazione degli artt. 110, 624, 116 comma 13 Dlgs. n. 285/1992 e 495 c.p., divenuta irrevocabile il 03.05.1993;sentenza Della Pretura di Reggio Emilia – Sezione distaccata di Correggio, del 07.07.1997, per violazione degli artt. 116 comma 13 e 186, comma 2, Dlgs. n. 285/1992, divenuta irrevocabile il 29.12.1997), omessi dall’appellante nella propria domanda, denotano una sua personalità non rispettosa dei diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i consociati, e quindi una sua pericolosità sociale non compatibile con l’accoglimento della domanda di cittadinanza;
Ritenuto che la domanda cautelare non possa pertanto essere accolta e che le spese della presente fase cautelare debbano seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;