Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2021-09-10, n. 202104897

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2021-09-10, n. 202104897
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104897
Data del deposito : 10 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2021

N. 05894/2021 REG.RIC.

N. 04897/2021 REG.PROV.CAU.

N. 05894/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5894 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo, 20;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il Cons. Raffaello Sestini e dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;


Considerato, così come esattamente rilevato dal TAR, che i plurimi precedenti penali (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di Reggio Emilia – Sezione distaccata di Correggio, del 06.04.1993, per violazione degli artt. 110, 624, 116 comma 13 Dlgs. n. 285/1992 e 495 c.p., divenuta irrevocabile il 03.05.1993;
sentenza Della Pretura di Reggio Emilia – Sezione distaccata di Correggio, del 07.07.1997, per violazione degli artt. 116 comma 13 e 186, comma 2, Dlgs. n. 285/1992, divenuta irrevocabile il 29.12.1997), omessi dall’appellante nella propria domanda, denotano una sua personalità non rispettosa dei diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i consociati, e quindi una sua pericolosità sociale non compatibile con l’accoglimento della domanda di cittadinanza;

Ritenuto che la domanda cautelare non possa pertanto essere accolta e che le spese della presente fase cautelare debbano seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;

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