Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2011-02-22, n. 201100809

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2011-02-22, n. 201100809
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100809
Data del deposito : 22 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00279/2011 AFFARE

Numero 00809/2011 e data 22/02/2011 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 11 febbraio 2011




NUMERO AFFARE

00279/2011

OGGETTO:

Ministero della giustizia ufficio legislativo.


Regolamento recante organizzazione del Ministero della giustizia

LA SEZIONE

Vista la relazione 347 del 20/01/2011, con la quale il Ministero della giustizia - ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere G M;


Premesso:

Con relazione datata 20 gennaio 2011, ritualmente vistata e trasmessa dal Ministro, il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “ Regolamento recante organizzazione del Ministero della giustizia ”.

Lo schema di regolamento attua la riorganizzazione e razionalizzazione del Ministero della Giustizia prevista dalla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’art. 74 del decreto –legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008 n. 133, e sostituisce integralmente il precedente regolamento di organizzazione previsto dl decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.

Il regolamento attua, in base alla previsione dell’art. 7 , comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, anche il decentramento del Ministero della giustizia, e la conseguente riorganizzazione del dicastero con le occorrenti modificazioni del previgente assetto organizzativo.

Inoltre ai sensi dell’art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, viene operata una rideterminazione delle articolazioni periferiche dell’organizzazione giudiziaria risultante dalla tabella A allegata al decreto legislativo in questione.

Il dicastero è organizzato su strutture amministrative centrali ed altre di decentramento regionale.

Nell’organizzazione centrale del Ministero sono previste quattro strutture dipartimentali, nell’organizzazione decentrata sono previsti (oltre ai provveditorati dell’amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 395), nuove direzioni regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria, che vengono ridotte da sedici a nove.

I dipartimenti sono, a loro volta, articolati in uffici dirigenziali generali denominati Direzioni generali.

Giova riportare gli articoli del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 che disciplinano le attribuzioni del Ministero, e che continuano a costituire il quadro giuridico di riferimento per la sua organizzazione

L’ art. 16 recita :

1. Il ministro di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia.

2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale;
attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale;
casellario giudiziale;
cooperazione internazionale in materia civile e penale;
studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari;
attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati;
studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria;
svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive;
svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.

4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

L’art. 17, disciplinando l’ordinamento del dicastero, recita :

Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.

L’ articolo 18 disciplina gli incarichi dirigenziali e recita :

1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.”

Di qui la conferma dei quattro dipartimenti già previsti dal d.p.r. n. 55 del 2001 e la riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali e delle articolazioni periferiche del Dicastero.

In data 4 febbraio 2011 è pervenuta al Consiglio di Stato una nota della FPCGIL recante osservazioni allo schema di regolamento in oggetto.

Considerato:

La Sezione ritiene necessario che il Dicastero della Giustizia illustri compiutamente le ragioni organizzative degli accorpamenti delle direzioni interregionali, mediante la redazione di una relazione integrativa contenente una specificazione della tabella che indichi con precisione, oltre i distretti, le circoscrizioni giudiziarie presenti in ogni direzione regionale od interregionale, illustrando le ragioni delle scelte organizzative operate, in punto di dimensionamento delle articolazioni periferiche del Dicastero, le eventuali caratteristiche demografiche e del contenzioso di ciascuna direzione regionale o interregionale;
le ragioni della scelta di prevedere direzioni regionali solo per Calabria e Sicilia.

La relazione integrativa dovrà inoltre illustrare le ragioni della mancata attribuzione alle strutture di decentramento delle funzioni relative alla contrattazione integrativa ed alle spese di giustizia.

Inoltre si soffermerà sulle attribuzioni decentrate di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 2006 n. 240, illustrando le ragioni del mantenimento della configurata struttura del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria in relazione all’ampio decentramento delle funzioni.

Illustrerà il Dicastero anche le questioni relative ai pericoli di duplicazione delle medesime funzioni derivanti dalla presenza di strutture centrali e periferiche aventi le medesime funzioni, e vorrà chiarire le modalità del raccordo fra funzioni dell’amministrazione centrale e funzioni delle amministrazioni periferiche;
in ultimo il Dicastero vorrà chiarire se esista un potere di indirizzo e coordinamento del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria sulle articolazioni regionali ed interregionali aventi le funzioni di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 240 del 2006 ed, in caso di risposta negativa, le ragioni della sua mancata previsione.

In ultimo occorre acquisire elementi informativi sulle ragioni della soppressione dei centri per la giustizia minorile e sulle ragioni per le quali non sia stata garantita, nonostante l’accorpamento alle istituende direzioni interregionali o regionali, un minimo di autonomia o rilevanza organizzativa di tali funzioni di supporto alla giustizia minorile (ad es. mediante previsione di apposite sezioni od uffici nell’ambito delle direzioni interregionali o regionali, intervenendo sull’art. 17 dello schema di regolamento).

In relazione alla nota proveniente dalla FPCGIL innanzi indicata e che si trasmette insieme al presente parere, vorrà il Ministero esaminarla, ed eventualmente controdedurre.

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