Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-01-11, n. 202100316

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-01-11, n. 202100316
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100316
Data del deposito : 11 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2021

N. 00316/2021REG.PROV.COLL.

N. 00791/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 791 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati I R, F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato I R in Roma, via Livio Andronico n. 24;

contro

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente le regole di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie ed il sistema di compartecipazione al costo degli interventi;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. n. 137/2020;

Relatore nell'udienza pubblica, tenutasi da remoto, del giorno 19 novembre 2020 il Cons. Stefania Santoleri;
quanto alla presenza degli avvocati, si fa rinvio al verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con la sentenza n. -OMISSIS-, il TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, ha deciso il ricorso, seguito da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, nelle more deceduta.

Il sig. -OMISSIS-è invalido civile con inabilità lavorativa permanente del 100% e necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
dal 2008 è inserito presso una Comunità Socio Sanitaria (CSS) a -OMISSIS-.

1.1 - Con un precedente ricorso, la ricorrente aveva impugnato dinanzi allo stesso TAR di Brescia gli atti con i quali era stata fissata la quota di compartecipazione del -OMISSIS- al pagamento della retta alberghiera presso tale struttura, rappresentando che il reddito disponibile del disabile non sarebbe stato sufficiente a farvi fronte;
ha anche dedotto con tale ricorso che l’esiguità del contributo erogato dal -OMISSIS- non avrebbe rispettato la disciplina statale e regionale in materia di ISEE, né i Livelli Essenziali di Assistenza.

Il TAR di Brescia, con la sentenza del -OMISSIS-, aveva respinto il ricorso.

Tale decisione è stata riformata in appello con sentenza del -OMISSIS-;
in tale decisione vengono affrontate alcune tematiche comuni al presente giudizio.

1.2 - Con nota del 15/7/2014 la ricorrente, nuova amministratrice di sostegno, aveva chiesto al Comune la presa in carico del fratello disabile mediante la predisposizione di un progetto individuale, ai sensi degli artt. 14 della L. 328/2000 e 7 comma 1 della L.r. 3/2008, con coinvolgimento della ASL competente e del gestore della struttura, sottolineando la propria impossibilità a sostenere ulteriori oneri oltre alle risorse del fratello da essa amministrate.

Dopo una interlocuzione in sede procedimentale, con il provvedimento del 14/10/2014 (doc. 22 fasc. primo grado di parte ricorrente), il Comune aveva rigettato tale richiesta, evidenziando che per il fratello disabile:

- era stato già periodicamente formato un PAI dal Comune, in collaborazione con l’ASL e l’Ente gestore della struttura, regolarmente operativo;

- l’art. 14 della L. 328/2000 regola “la piena integrazione delle persone disabili nell’ambito di vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro” e dunque non avrebbe riguardato i soggetti ricoverati in via permanente presso strutture accreditate, per le quali sarebbe prevista la redazione del PAI da tempo in essere;

- sarebbero stati ottenuti finanziamenti regionali, e nell’agosto 2013 sarebbe stato trasmesso al Sig. -OMISSIS-un contributo di € 6.500 a valere sull’esercizio 2012;

- l’integrazione mensile avrebbe dovuto essere di 400 €, ma la sua copertura sarebbe stata garantita per intero dal contributo regionale di € 6.500 per l’anno 2013 (e così avrebbe dovuto essere anche per il 2014);

- nello specifico, in tale nota il Comune aveva rilevato che: “il reddito mensile di V.R. era di € 1.380,50 netti oltre alla tredicesima di € 763,53. Dall’ISEE della mamma … l’indicatore della situazione patrimoniale è pari a € 13.722,80. Applicando il regolamento comunale la compartecipazione richiesta alla madre ammonterebbe a euro 140,89 mensili. Ciò determina in capo a R.V. una capacità economica pari a euro 1585,01 per 11 mensilità mentre per il mese di dicembre aumenta a euro 2.348,54, a fronte di una retta della struttura di circa 2000 euro mensili. L’integrazione mensile da effettuare pertanto, senza voler prendere in considerazione la capacità contributiva della sorella, comunque tenuta a sostenere il fratello ai sensi dell’art. 403 del C.C., sarebbe di circa € 400 mensili per 11 mensilità. Tenuto conto che per il 2013 il contributo regionale è stato di € 6.500 annui e per il 2014 (ma non abbiamo ancora notizie certe in merito) dovrebbe essere riconfermata tale contribuzione, ci sembra ovvio e dimostrato che il Comune non debba, al momento, prevedere una compartecipazione essendo la parte residua abbondantemente coperta”.

2. - Tale provvedimento è stato impugnato con il ricorso introduttivo del ricorso di primo grado;
con tale atto la ricorrente ha contestato la prospettazione del -OMISSIS- circa l’insussistenza dei presupposti per la redazione del progetto individuale, rilevando che pur essendo il disabile collocato presso una struttura residenziale, nondimeno non sarebbero venute meno le esigenze di integrazione nella vita familiare e sociale;
il Comune sarebbe stato tenuto ad effettuare approfondimenti con riguardo alle risorse economiche ed avrebbe dovuto pretendere i finanziamenti dovuti dagli Enti preposti per farvi fronte;
il finanziamento di € 6.500 avrebbe coperto la retta del 2012, mentre la domanda di contributo sarebbe stata proposta nel 2014 a valere sull’anno 2013. Ha poi contestato i criteri di fissazione della quota di compartecipazione al costo, sostenendo che sarebbe stato leso il diritto del disabile all’indipendenza;
ha dedotto la violazione del criterio dell’ISEE, la violazione del principio della valorizzazione della condizione economica del solo assistito.

2.1 - Con i primi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il provvedimento del dirigente dell’Area Servizi alla persona del 7/5/2015, con cui era stata nuovamente negata la necessità di redigere il progetto individualizzato, richiamando le prime due doglianze già proposte con il ricorso introduttivo. Quanto alla definizione della compartecipazione al costo del servizio il Comune aveva sottolineato che il nuovo regolamento non era stato approvato e ne aveva assicurato la sua applicazione retroattiva considerando l’ISEE alla data del 1/1/2015.

2.2 - Con i secondi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il provvedimento del --OMISSIS-, la DCC del 16/5/2016 n. 19 e i relativi allegati (le “Linee Guida” dell’Ambito Distrettuale 11 per l’accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie e per la compartecipazione al costo ed il regolamento comunale).

Il -OMISSIS-, infatti, aveva dato riscontro alla richiesta di compartecipazione con provvedimento del 17.5.2016 n. 9361, reso in applicazione del regolamento comunale che aveva recepito le Linee Guida;
con tale provvedimento il Comune aveva determinato la contribuzione comunale in € 5.725,00 onnicomprensive per l’anno 2015, mentre per l’anno 2016 sarebbe stato adottato un successivo provvedimento.

Avverso tali atti l’appellante ha dedotto plurime violazioni della normativa di settore rappresentando che la compartecipazione dell’assistito va calcolata unicamente in base all’ISEE senza che i Comuni possano ad essa derogare;
che il regolamento violava le franchigie previste dal

DPCM

159/2013;
che la legge quadro n 328/2000 aveva escluso l’obbligo di compartecipazione alla spesa da parte dei parenti;
che la cifra fissa di € 100 mensili, riconosciuta per le spese personali senza tener conto delle effettive esigenze della persona disabile, avrebbe violato la normativa a tutela dei disabili.

2.3 - Con nota del 4/7/2016 la ricorrente ha trasmesso al Comune l’

ISEE

2016 pari ad € 2.014 chiedendo la rideterminazione della quota di compartecipazione;
ha anche rappresentato che il legislatore con l’art. 2 sexies del d.l. n. 42/2016, in attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 29/2/2016, aveva escluso ogni rilevanza ai trattamenti assistenziali ed aveva modificato la scala di equivalenza. Ha anche chiesto l’adeguamento dei regolamenti comunale e di ambito a tale disciplina sopravvenuta.

2.4 - Con i terzi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota del 4/8/2016 con la quale il Comune si riservava di definire la compartecipazione per il 2016;
con tale provvedimento il Comune aveva contestato le richieste avanzata dalla ricorrente, ribandendo le argomentazioni già spese in precedenza.

2.5 - Con i quarti motivi aggiunti ha impugnato il regolamento comunale del 21 agosto 2017 ed il regolamento presupposto, denunciando che la compartecipazione non sarebbe stata fissata sulla base dei criteri definiti dall’ISEE, ma tenendo conto della titolarità di immobili: il sig. -OMISSIS-, dopo la morte della madre, era, infatti, divenuto proprietario al 50% dell’immobile di famiglia di Via Ponte Vecchio n. 2.

2.6 - Con i quinti motivi aggiunti la ricorrente aveva infine impugnato la nota del 10 agosto 2018, con la quale il -OMISSIS- – dando applicazione al regolamento comunale - aveva sostenuto che il disabile non deve essere proprietario di immobili e deve utilizzare tutte le sua risorse economiche disponibili, compreso il contributo regionale a copertura della retta della struttura. Nel caso del sig. -OMISSIS-tali risorse sarebbero state sufficienti alla copertura della retta.

Con tale ultimo mezzo la ricorrente ha ribadito le censure già proposte relative alla violazione dei criteri definiti dall’ISEE, e sull’illegittima considerazione della titolarità di immobili come impeditiva della contribuzione al pagamento della retta.

3. - Con la sentenza impugnata il TAR ha così deciso:

- ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte ha respinto i motivi dedotti con il ricorso introduttivo e nei primi, secondi e terzi motivi aggiunti;

- ha accolto i quarti e i quinti motivi aggiunti;

- ha respinto la domanda risarcitoria.

4. – Tale decisione è stata appellata dalla parte ricorrente in primo grado limitatamente ai capi nei quali era risultata soccombente.

4.1 - Il -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.

4.2 - Nessuna delle ulteriori parti intimate si è costituita in giudizio.

4.3 - Con memoria del 19 ottobre 2020 l’appellante ha insistito nelle proprie difensive chiedendone l’accoglimento.

5. - All’udienza pubblica del 19 novembre 2020, l’appello è stato trattenuto in decisione.

6. - L’appello va accolto in parte, nei limiti indicati in motivazione, ed in parte va respinto.

7. - Ritiene il Collegio di dover richiamare le linee guida distrettuali ed il regolamento comunale in relazione ai punti oggetto di contestazione.

7.1 - In merito alla compartecipazione al costo, pur affermando il necessario rispetto dell’art. 6

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