Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-05-12, n. 201601921

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-05-12, n. 201601921
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601921
Data del deposito : 12 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07817/2015 REG.RIC.

N. 01921/2016REG.PROV.COLL.

N. 07817/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7817 del 2015, proposto da:
Strada Migliarese Srl, rappresentata e difesa dagli avv. A M, M B, L G, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, Via Filippo Nicolai, 70;

contro

Comune di Bordighera;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00417/2015, resa tra le parti, concernente diniego permesso di costruire


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. A M e uditi per le parti l’ avvocato Gabriella Caterina Federico (per delega Marconi);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Società Strada Migliarese srl, proprietaria in Comune di Bordighera di un vecchio fabbricato rustico, situato al di fuori del centro abitato e sottoposto a vincolo paesaggistico , chiedeva con domanda del 4/6/2014 l’approvazione di un progetto di demolizione e ricostruzione di detto edificio ai sensi dell’art.6 della legge Regione Liguria n.49/2009, recante il c.d. piano casa .

In particolare la ricostruzione sarebbe avvenuta mediante traslazione del volume con accorpamento ad altra costruzione (fabbricato agricolo ad uso abitazione con annesso magazziono ) già autonomamente assentita con permesso di costruire n. 6854/2013, con una sommatoria di volumi per 387,13 mc.

Dopo la comunicazione di motivi ostativi ex art.10 bis della legge n.241/90 cui la Società interessata controdeduceva con apposite osservazioni, il Comune di Bordighera con provvedimento dirigenziale n.17087 del 7/8/2014 denegava il chiesto permesso di costruire sulla base di una serie di ragioni ivi enunciate.

La predetta Società impugnava tale diniego innanzi al Tar della Liguria che con sentenza n. 417/2015 rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.

Strada Migliarese srl ha impugnato tale decisum, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:

invalidità della sentenza impugnata per violazione della l.r. n. 49/2009 come modificata dalla legge regionale n.4/2011. Travisamento dei presupposti legittimanti in ordine alla qualificazione dell’edificio come “ edificio rurale di valore testimoniale”;

invalidità della impugnata sentenza per violazione degli artt.2,4 e 6 legge regione liguria n.49/2009 come modificata dalla legge regionale n.4/2011 sotto altro profilo. Difetto e/o illogicità della motivazione;

violazione degli artt.2,4 e 6 l. r. Liguria n.49709.Difetto e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione . Difetto di istruttoria.

Invalidità della sentenza appellata per violazione artt.117 comma 2 lettera l ed s) e 42 Cost. Violazione artt.2 e 6 l.r. n.49/2009 come modificata dalla l.r. n.4/2011 sotto altro profilo. illogicità.

L’intimato Comune di Bordighera non risulta costituito in giudizio.

DIRITTO

L’impugnata sentenza, ad avviso di questa Sezione, merita di essere confermata sia pure nei sensi che di seguito si va ad esporre.

Oggetto di controversia è l’assentibilità o meno di un progettato intervento edilizio presentato dalla Società appellante ai sensi e per gli effetti del c.d. “Piano Casa” di cui alla legge Regione Liguria n. 49/2009 ed avente ad oggetto l’ampliamento di un preesistente immobile costituito da un edificio rurale ad uso abitativo e annesso magazzino agricolo a mezzo della traslazione di un vecchio edificio rustico previa demolizione e ricostruzione di quest’ultimo.

Il provvedimento comunale recante il diniego di rilascio di titolo edilizio per cui è causa è stato opposto sulla base di tre autonome ragioni, come evincibili dalla lettura della parte narrativa dell’atto stesso e così riassumibili:

la prima, costituita dal riconoscimento per il vecchio fabbricato rustico che si vuole accorpare dello status di edificio rurale di valore testimoniale di cui all’art.2 della legge regionale n.9/2009;

la seconda, rappresentata dall’impossibilità di cumulare gli incrementi di volumetria concessi dalla pianificazione vigente con quelli straordinari previsti dal piano casa;

la terza , data dalla valenza paesaggistica del fabbricato in questione, come fatto rilavare dal parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e paesaggistici della Liguria del 27/9/2012.

Ciò preliminarmente detto, assume rilievo dirimente l’infondatezza , come meglio si dirà in prosieguo , delle censure mosse dall’appellante avverso le ragioni giustificatrici di cui sub c) , specificatamente dedotte col terzo d’impugnazione.

Sul punto la Sezione non intende discostarsi dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale in base al quale se il provvedimento gravato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici ( c.d. “provvedimento plurimotivato” ) tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie , il giudice ove ritenga infondate le censure indirizzate nei confronti di uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso , idoneo di per sé a sostenerne e a comprovarne la legittimità , ha potestà di respingere il ricorso sulla sola scorta di tale rilievo , con assorbimento delle censure dedotte nei confronti degli altri capi del provvedimento , indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono stati articolati , in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze ( cfr, ex multis, Cons Stato Sez. IV 5/7/2010 n. 4244;
Cons Stato Sez. VI 17/10/2008 n. 3609;
idem 18/5/2012 n. 2894;
27/4/2015 n.2123).

Come già detto, tra i motivi ostativi il Comune fa rilevare l’esistenza di un parere reso dalla Soprintendenza statale ai Beni Architettonici, quello espresso in data 27/9/2012, che reca delle precise e puntuali considerazioni in ordine alla valenza storico- paesaggistica del sito su cui insiste il rustico e del fabbricato stesso.

E’ appena il caso di far rilevare che le osservazioni rese dall’Organo statale di tutela dei beni culturali, reso ai sensi e per gli effetti del dlgs n.42/2002, ricadendo l’area in zona assoggettata a vincolo di tutela paesaggistico- ambientale , solo apparentemente e lato sensu vanno a porsi ad adiuvandum dell’altro rilievo pure sollevato dal Comune, quello costituito dallo status di “edificio rurale con di valore testimoniale”ex art. 2 l.r. n. 49/2009 pure riconosciuto al fabbricato de quo, ma che in realtà costituisce ragione logicamente autonoma di valutazione del profilo della valenza paesaggistica del bene in questione, come fatta propria dal Comune.

Dunque parte appellante allo scopo di demolire il parere statale di cui sopra fa rilevare che l’avviso dell’Autorità in questione si riferisce ad altro, diverso progetto ( di ristrutturazione del fabbricato rustico in questione) e non avrebbe il carattere dell’attualità, ma tale doglianza non vale ad inficiare la validità del motivo di preclusione opposto dall’Amministrazione comunale.

Invero, il Comune nel riportare il parere in questione ha recepito nell’ambito di una scelta allo stesso rimessa i rilievi di tipo tecnico- discrezionale fatti presente dall’Organo a ciò deputato le cui considerazioni hanno una loro, indubitate ed intrinseca valenza proprio perché il manufatto in questione, nella sua vetusta struttura reca elementi architettonici degni di nota tali da esigere che sia conservato anche in relazione alle caratteristiche proprie di una visione di assieme dell’area, rendendo il tutto meritevole di tutela e di essere alterato.

Se dunque la ratio delle osservazione della valenza degli elementi tipologici del fabbricato è quella di evidenziare la esigenza di conservazione del rustico in questione come si presenta e dove si trova, appare evidente che tali ragioni di preservazione e salvaguardia valgono per qualsiasi progetto di ristrutturazione e a maggior ragione per un progetto che prevede addirittura la demolizione del fabbricato e la sua traslazione in altro loco, sia pure posto a distanza vicina.

Di qui l’attualità del contenuto del parere de quo tenuto conto che dal punto di vista dello stato dei luoghi la situazione descritta e dalla Soprintendenza, non risulta, quanto agli elementi strutturali del fabbricato, diversa da quella che caratterizza il fabbricato di che trattasi al momento della presentazione del progetto di ampliamento ai sensi della normativa regionale sul piano casa.

Ne deriva la validità dei rilievi mossi dal Comune sotto il suillustrato profilo che non può non precludere quale che sia favorevole accoglimento della domanda di edificazione a prescindere dalla sua compatibilità o meno con le disposizioni di favore recate dalla disciplina sul piano casa oltrechè legittimare giustificatamente il diniego di rilascio del chiesto titolo edilizio.

La reiezione delle suesposte censure esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi d’impugnazione che rimangono così assorbiti, in ragione appunto della regola per cui in presenza di un provvedimento con plurime motivazioni, le argomentazioni difensive non trattate non consentono l’annullamento dell’atto impugnato che rimane così intangibile ( ancora, fra le tante Cons Stato Sez. V 5/6/2015 n. 2767).

Conclusivamente il gravame de quo in quanto infondato, va respinto restando assorbite e comunque rivelandosi irrilevanti ed inidonee a supportare una decisione di tipo diverso ogni altra questione non espressamente trattata.

Non occorre pronunziarsi sulle spese del presente grado del giudizio, in assenza dell’Ente locale intimato.

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