Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-21, n. 202404504

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-21, n. 202404504
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404504
Data del deposito : 21 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2024

N. 04504/2024REG.PROV.COLL.

N. 00869/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 869 del 2024, proposto da
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G D V e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15976/2023.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il Cons. G G e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Barbara Tidore e M P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso notificato il 19 aprile 2019 e depositato il 2 maggio 2019 RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. (di seguito anche solo “RAI”) ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, domandandone l’annullamento, la delibera della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito anche l’“Autorità” o “A.G.Com.”) n. 527/18/CONS del 30 ottobre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 20 febbraio 2019 recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2019 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media” nonché ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a detto provvedimento e, in particolare, il D.P.C.M. del 26 novembre 2018 con il quale è stata approvata la suddetta delibera AGCOM n. 527/18/CONS e la delibera A.G.Com. n. 19/19/CONS del 22 gennaio 2019, disponibile sul sito www.agcom.it dal 19 febbraio 2019, recante “Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2019 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media” e suoi allegati.

1.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:

1) Violazione dei vincoli comunitari all’imposizione di oneri economici agli operatori di comunicazioni elettroniche: violazione e falsa applicazione della direttiva 7 marzo 2002 n. 2002/20/CE, violazione dell’art. 34 del D.lgs. n. 259 del 1° agosto 2003, violazione e falsa applicazione delle sentenze della Corte di Giustizia UE del 18 luglio 2013 (Cause da C228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12) e del 28 luglio 2016 (causa C- 240/15). Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 115/2015 laddove viene attribuito ad esso la natura di norma di interpretazione autentica. Eccesso di potere. Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza. Disparità di trattamento ;

2) Violazione dell’art. 45 e 49 del d.lgs. n. 177/2005. Violazione del DPCM del 28 aprile 2017 recante “Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell'annesso schema di convenzione”. Violazione del Contratto di Servizio vigente tra Ministero dello Sviluppo Economico e Rai per il triennio 2018-2022 di cui al comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 marzo 2018, G.U. n. 55 del 7 marzo 2018. Violazione dell’art. 34 del D.lgs. 1° agosto 2003 n. 259. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Difetto di motivazione. Disparità di trattamento. Violazione dell’art. 3 e dell’art. 23 Cost. Violazione del R.D.L. 21 febbraio 1938 n. 246 .

2.

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