Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2017-02-02, n. 201700396

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2017-02-02, n. 201700396
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700396
Data del deposito : 2 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2017

N. 08825/2016 REG.RIC.

N. 00396/2017 REG.PROV.CAU.

N. 08825/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8825 del 2016, proposto da A C, rappresentato e difeso dall’Avvocato A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, n. 55;


contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare Ippiche e della Pesca - Direzione Generale, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Lauretta Madotto, non costituito in giudizio;
Alessandra D’Arrigo, non costituito in giudizio;
Lorenzo Giuseppe Bertoldo, non costituito in giudizio;
Gabriella Giancarlo, non costituita in giudizio;
Patrizia Fasciana, non costituita in giudizio;
Alessio Pellegrini, non costituito in giudizio;
Roberta Desideri, non costituita in giudizio;
Michelangelo Lo Conte, non costituito in giudizio;
Raffaele Loffredo, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. II- ter n. 5076 del 2016, resa tra le parti, concernente l’art. 7 della convenzione di frazionamento conclusa con gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l’aggregazione dei produttori e la conoscenza dei produzioni agricole mediterranee


visto l’art. 62 c.p.a.;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

viste le memorie difensive;

relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 il Consigliere M N e uditi per l’odierno appellante, A C, l’Avvocato A L e per l’odierno appellato, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l’Avvocato dello Stato Agnese Soldani;


- ritenuto che l’appello cautelare non è assistito dal fumus boni iuris , non apparendo le censure qui riproposte da A C meritevoli di positivo apprezzamento;

- considerato, peraltro, che anche il pregiudizio lamentato dall’appellante non appare di gravità tale da integrare il requisito del periculum in mora ;

- ritenuto, comunque, che per la complessità delle questioni esaminate, che saranno oggetto di approfondimento nel merito, le spese del presente grado del giudizio cautelare possono essere interamente compensate tra le parti;

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