Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-01-14, n. 201900309
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Pubblicato il 14/01/2019
N. 00309/2019REG.PROV.COLL.
N. 07791/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7791 del 2012, proposto dalla Signora E G, rappresentata e difesa dagli avvocati P S, P R e P C, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato P R in Roma, via Appia Nuova, n. 96;
contro
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)- n. 1513/2012.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 il consigliere F T e uditi per le parti l’avvocato P R e l'avvocato dello Stato Luigi Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 1513 del 2012, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia –Sezione Staccata di Brescia - ha respinto il ricorso proposto dalla odierna appellante, Signora E G volto ad ottenere l’annullamento del decreto della Motorizzazione Civile che ha disposto la revisione della patente di guida da questa posseduta.
2. L’originaria ricorrente aveva prospettato numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’azione amministrativa era viziata sotto il profilo formale, sostanziale e procedimentale.
3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si era costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato.
4. Il T.a.r. con la sentenza impugnata, assunta alla camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 fissata per la delibazione del petitum cautelare, ha respinto il ricorso sui seguenti rilievi:
a) in punto di fatto, doveva porsi in luce che la ricorrente si doleva del provvedimento che aveva intimato la revisione della patente di guida, a sua volta disposta per la decurtazione integrale del punteggio da parte delle autorità competenti, sostenendo che il provvedimento si fondasse su violazioni delle quali non aveva mai ricevuto comunicazione, e pertanto era stata impossibilitata a frequentare i corsi di recupero che le avrebbero permesso di evitare la grave conseguenza subita;
b) l’art. 126 bis del Codice della Strada stabiliva che, all’atto del rilascio della patente, è attribuito al titolare della stessa un punteggio di venti punti, il quale subisce decurtazioni – nella misura indicata in apposita tabella allegata al citato articolo – in seguito alla violazione di quelle norme del Codice della Strada per le quali sia prevista la sanzione accessoria della perdita di punti, e che l’indicazione del punteggio da decurtare, in riferimento ad ogni violazione, deve risultare dal verbale di contestazione, mentre l’organo da cui dipende l’agente accertatore provvede a darne notizia all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che, a sua volta, comunica agli interessati la variazione del punteggio (commi 1, 2 e 3);
c) con numerose sentenze del medesimo T.A.R. (cfr. sentenze nn. 19/4/2012 n. 655;30/11/2011 n. 1675 e 1676) era stato già precisato che non spettasse all'ANAG fornire la prova della ricezione delle comunicazioni, almeno finché non si fossero potute utilizzare su ampia scala sistemi di comunicazione certificata meno costosi delle raccomandate con avviso di ricevimento;
d) che anche in questa fattispecie si poteva quindi ipotizzare che la comunicazione fosse pervenuta attraverso le normali vie postali a qualche giorno di distanza dalle date indicate nella banca dati dell’ANAG prodotta in atti;
e) non era indicata alcuna circostanza che rendesse plausibile la tesi del mancato ricevimento, dato che non era stata dimostrata l'esistenza di intralci o disservizi, per cui si doveva presumere che il sistema di consegna della comunicazione avesse funzionato regolarmente e che il ricevimento fosse effettivamente avvenuto (peraltro sul rilievo di parte originaria ricorrente in camera di consiglio, era emersa l’omessa comunicazione di 2 decurtazioni, individuate nella produzione ANAG con le lett. D ed E);
f) il conducente era reso edotto della natura della violazione al Codice attraverso la conoscenza del verbale di accertamento con la contestazione della singola violazione, il quale, ai sensi dell'art. 126 bis comma 1, doveva contenere "l'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione", ed in ogni caso la tabella allegata al medesimo art. 126 bis indicava chiaramente le conseguenze, in termini di decurtazione di punti, di talune violazioni al Codice della Strada (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5410);
g) era escluso che fosse necessario l'avviso di avvio del procedimento, trattandosi di atto vincolato all'accertamento dell'azzeramento dei punti della patente.
4. L’originaria ricorrente rimasta integralmente soccombente ha impugnato con l’odierno ricorso in appello la suindicata decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico e dopo avere rivisitato le principali tappe del contenzioso infraprocedimentale e giurisdizionale di primo grado ha riproposto, attualizzandole rispetto alla motivazione dell’impugnata decisione, le medesime doglianze invano prospettate in primo grado.
5. In data 19 novembre 2012 il Ministero appellato si è costituito in giudizio ed in data 22 novembre 2012 ha depositato una articolata memoria, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato.
6. Alla camera di consiglio del 27 novembre 2012, fissata per la delibazione della domanda di sospensione della esecutività dell’impugnata decisione, la Sezione, con la ordinanza cautelare n. 4673/2012 ha accolto il petitum cautelare alla stregua dei seguenti rilievi: “considerato che nella fattispecie sussistono profili che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, inducono alla previsione di un esito favorevole del giudizio d’appello, poiché :- l’art. 126 bis, punto 4, del c.d.s. prevede espressamente il dovere comunicare anche ai conducenti le “avvenute decurtazioni” ai fini del provvedimento di revisione tecnica della patente;
- appare ragionevole che detta norma debba trovare applicazione unitamente all’art. 7 della legge n. 241/1990, richiedendosi pertanto la comunicazione dell’avvio del procedimento teso all’ultima decurtazione dei punti patente, in quanto questa determina il loro azzeramento ed il conseguente avvio della revisione;”.
7. In data 19 novembre 2018 l’appellante ha depositato una memoria di replica, puntualizzando e ribadendo le proprie tesi.
8. Alla odierna pubblica udienza del 20 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va respinto, nei sensi di cui alla motivazione che segue.
1.1. Il thema decidendi è rappresentato unicamente dai motivi di censura espressamente esposti e descritti nell’atto di appello: posto infatti che l’appellante nell’ultimo capoverso della pag. 18 dell’atto di appello ha fatto presente di volere richiamare tutti i motivi del ricorso di primo grado, senza purtuttavia riprodurne il testo, detto richiamo sarebbe comunque inidoneo ai fini del richiamo di eventuali motivi assorbiti ex art. 101 del c.p.a. (Cons. Stato Sez. IV, 26 aprile 2018, n. 2509)
2. La disposizione applicata dall’amministrazione è quella contenuta sub art. 126 del d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che così dispone:
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente. (819) (828)
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 (825) ad euro 1.143.
La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene in via telematica.
3.. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.