Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2020-01-20, n. 202000451

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2020-01-20, n. 202000451
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000451
Data del deposito : 20 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2020

N. 00451/2020REG.PROV.COLL.

N. 09623/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9623 del 2019, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 il Cons. R P e udito per l’appellante l’avvocato E T;

Sentita l’appellante ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. L’appellante ha partecipato al concorso pubblico per 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato indetto con DM del 17/12/2015.

Dopo aver superato i test preselettivi, la prova scritta, le prove di efficienza fisica e la visita medica, ella è risultata non idonea sotto il profilo psico-attitudinali, essendole stata attribuita una "media attitudinale di 10,75/20" (inferiore di 1,25/20 rispetto al giudizio di sufficienza stabilito in 12/20).

Ritenendo errato tale giudizio finale di non idoneità, l’interessata si è sottoposta ad una serie di esami psico-attitudinali presso strutture pubbliche sanitarie e, all’esito dei test previsti per i Vice Ispettori di Polizia dalla

TABELLA

2, allegata al D.M. 30 giugno 2003, n. 198, è risultata "IDONEA" a svolgere i compiti connessi con il ruolo di Vice Ispettore di Polizia, come attestato dalle relazione prot. 690 del 25 settembre 2017 del Dipartimento Salute Mentale dell'ASP n. 8 di Siracusa

2. Quindi, la concorrente ha proposto ricorso RG n.-OMISSIS-dinanzi al TAR per il Lazio, chiedendo l’annullamento degli atti della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali.

Il TAR per il Lazio, con ordinanza n.-OMISSIS-, ha rigettato la domanda cautelare, ma il Consiglio di Stato, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha accolto l'appello proposto avverso l’ordinanza cautelare di primo grado e ha sospeso il verbale di inidoneità del 30 giugno 2017 della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali, disponendo la partecipazione della ricorrente alle ulteriori prove della procedura concorsuale.

L’interessata ha superato le prove concorsuali, ma l’Amministrazione non l’ha ammessa al Corso di formazione, sicché l’interessata ha proposto motivi aggiunti avverso il diniego di accesso alla Scuola ed il TAR per il Lazio, con decreto presidenziale n. -OMISSIS-(prima) e con ordinanza n. -OMISSIS-(poi) ha ordinato "l’ammissione con riserva della ricorrente al corso di formazione di cui al concorso".

La ricorrente è stata, quindi, ammessa con riserva al Corso di formazione, ma, con sentenza n. -OMISSIS-, il TAR per il Lazio ha rigettato il ricorso.

Conseguentemente, in data 21 novembre 2019 (dopo la conclusione del Corso di formazione) alla concorrente è stato notificato il provvedimento n. 301.5/prot. 165 n. 8738 con il quale l'Amministrazione, "considerato che ... il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso circa il provvedimento di esclusione ... avverrà, salvo appello proposto dall'interessata, il giorno 30 novembre 2019, data successiva alla redazione e pubblicazione della graduatoria finale del Corso prevista per il 22 novembre 2019, SI RISERVA di esprimere il giudizio di idoneità al servizio di Polizia".

Il giorno successivo, il 22 novembre 2019, l'Amministrazione ha pubblicato la graduatoria finale del Corso, nella quale l'interessata non è tata inserita.

3. L’appellante ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la decisione del giudice di primo grado, deducendo i seguenti motivi di ricorso.

I) - Mancata valutazione di una circostanza di fatto essenziale ai fini della decisione;
violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza, in relazione agli artt. 2 e 15 del D.M. 4 dicembre 2003, n.370.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha affermato che la sentenza appellata sarebbe frutto di un fraintendimento, poiché ivi si legge che: "il Collegio dà atto della permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso tenuto conto che la ricorrente - ammessa con riserva in sede cautelare, a seguito della riforma da parte del Consiglio di Stato dell’ordinanza di questa sezione n.-OMISSIS-, alle ulteriori prove della procedura concorsuale da cui era stata esclusa - ha superato la prova orale, senza essere convocata alla frequenza corso di formazione".

Secondo l’appellante, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, ella è stata convocata ed è stata ammessa alla frequenza del corso di formazione (rectius: il "10° Corso Allievi Vice Ispettori") che ha frequentato con profitto per circa 10 mesi, superando le prove interlocutorie alle quali è stata sottoposta e dimostrando la propria propensione al servizio di Vice Ispettore di Polizia.

Ciò dimostrerebbe la sua idoneità psico-attitudinale al ruolo di Vice Ispettore, per il quale ha frequentato il corso.

In sostanza, secondo l’appellante, i giudizi ottenuti presso la Scuola di Polizia assorbirebbero il giudizio negativo espresso dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali.

II) - Motivazione contraddittoria;
errata stima dei contenuti della perizia psicoattitudinale effettuata dalla struttura sanitaria nazionale specializzata dell'asp n.8 di Siracusa, con relazione prot. 690 del 25 settembre 2017;
difetto di motivazione ex artt. 74 e 88 c.p.a.;
violazione dell'art.152 cpc;
sussistenza dei presupposti per disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a.;
fondatezza nel merito dei motivi del ricorso proposto in primo grado (travisamento dei fatti, erroneo giudizio;
difetto di motivazione;
assenza di parametri di valutazione;
arbitrarietà;
violazione del principio di ragionevolezza;
illogicità ed ingiustizia manifesta;
violazione dell'art. 4 del DM n. 198/2003 e dell'art. 15 del DM del 17 dicembre /2016;
eccesso di potere e violazione dei principi di non discriminazione;
contraddittorietà manifesta).

Con il secondo motivo di ricorso, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe immotivatamente ed erroneamente disatteso le censure proposte dalla concorrente in primo grado.

Anzitutto, circa l'asserita mancata verbalizzazione del colloquio psico-attitudinale svoltosi a "porta chiusa", l’appellante ha rilevato che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente affermato quanto segue: "sulla contestata oscura attività procedurale della Commissione, il Collegio rileva che i profili di vizi procedurali avanzati dalla ricorrente (mancata verbalizzazione del colloquio, durata) risultano smentiti dalla relazione 19.10.2017 del Centro psicotecnico del Dipartimento di P.S. in atti e dalla particolare metodologia della procedura di accertamento attitudinale in questione, fondata su metodi e criteri riconosciuti per la selezione del personale della specie, come sopra indicato articolata in test e colloqui (strumenti determinanti la conoscenza psicologica del soggetto, questi ultimi affidati al rapporto dialettico del colloquio efficace per tale tipo di indagine e valutazione attitudinale) svolti da personale specializzato".

Secondo l’appellante, tale motivazione sarebbe errata, in quanto nella "relazione 19.10.2017 del Centro psicotecnico del Dipartimento di P.S." non risultano verbalizzati gli argomenti oggetto del colloquio, né le risposte dell'esaminata.

Inoltre, nella sentenza non vi è cenno al fatto che la prova si è svolta a "porta chiusa".

Sotto altro profilo, l’appellante ha rilevato che il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sul contestato diniego di rilascio degli atti richiesti dalla concorrente ("test Tachistoscopico" del "Questionario - MOV" e "test dell'immagine speculare mod. E").

Inoltre, in relazione alle censure di difetto di motivazione e di mancanza di criteri di parametrazione del voto, nella sentenza impugnata si affermerebbe erroneamente che: "non sussiste il difetto motivazionale istruttorio, come censurato dalla ricorrente, in quanto in tale richiesta il direttore tecnico psicologo ha annotato l'esito dei test ed ha fornito indicazioni sull'esito del colloquio individuale, precisando le carenze della ricorrente per ciascun parametro attitudinale. ... In particolare, la Commissione, nel corso del colloquio collegiale, su richiesta del selettore ha rilevato specificamente le caratteristiche della candidata in relazione ai singoli parametri, dettagliatamente motivati, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente sulla carenza di motivazione. Pertanto il giudizio di inidoneità impugnato non risulta viziato per carenza di motivazione in quanto la Commissione nella scheda di profilo individuale ha indicato gli elementi della sua valutazione, con espressa indicazione dei test somministrati e relativo punteggio conseguito, del giudizio del colloquio, dei criteri adottati dalla Commissione stessa e il punteggio globale ottenuto dalla candidata".

L’appellante contesta tale conclusione richiamando la Circolare esplicativa del Ministero degli Interni titolata "procedure per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali dei concorsi pubblici per l’assunzione di 1149 allievi agenti della Polizia di Stato", che, a pag. 6, prevede che "per i casi di “non idoneità” sarà esplicitato il criterio di valutazione adottato al fine di fornire indicazioni utili per esercitare il diritto di ricorso avverso il giudizio espresso dalla commissione attitudinale.";
mentre, nel caso di specie, la Commissione non avrebbe adottato alcun “criterio di valutazione”, non potendosi ritenersi tale la decisione di stabilire i punteggi minimi necessari per ottenere l'idoneità attitudinale (8/20 per ogni profilo e 12/20 di media).

Sempre secondo l’appellante, oltre che per il difetto di motivazione, il provvedimento impugnato sarebbe da considerare illegittimo a causa dell’assenza dei criteri di parametrazione del voto, aspetto immotivatamente disatteso dal giudice di primo grado (sempre secondo l’interessata).

L’appellante ha, inoltre, contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto congruo il giudizio espresso dalla Commissione preposta all'accertamento delle qualità attitudinali dei candidati.

Infatti, secondo l’interessata, la Commissione si sarebbe pronunciata, senza considerare quanto stabilito nella Tabella 2, allegata al D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e, quindi, in maniera illogica.

Infine, l’appellante ha affermato che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto adeguatamente conto della certificazione di idoneità del Dipartimento di Salute Mentale di Siracusa (cfr. relazione prot. 690 del 25 settembre 2017, depositata nel giudizio svoltosi dinanzi al TAR per il Lazio).

Peraltro, in primo grado l’interessata ha chiesto la ripetizione della prova psicoattitudinale, ma il TAR per il Lazio non si è pronunciato al riguardo, sicché, secondo l’appellante, sarebbe stato violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art.112 cpc) e quello motivazionale (di cui agli artt. 74 e 88 c.p.a.).

4. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nel giudizio di secondo grado.

Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2019, il Collegio, in base al combinato disposto degli articoli 98, co, 3 e 60 c.p.a., accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite, ha ritenuto sussistenti i presupposti utili per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

5. Il Collegio ritiene, anzitutto, infondato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha affermato che la sentenza appellata sarebbe frutto di un fraintendimento, poiché - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado -, la ricorrente è stata convocata ed ammessa alla frequenza del 10° Corso Allievi Vice Ispettori, che ha frequentato superando le prove interlocutorie alle quali è stata sottoposta e, quindi, dimostrando la propria propensione al servizio di Vice Ispettore di Polizia.

Al riguardo, va considerato che il giudice di primo grado ha correttamente affermato che "l’ammissione con riserva, ricorrendone i presupposti, rimuove l’ostacolo alla prosecuzione dell’iter, ma lascia irrisolta la questione della legittimità o meno dell’esclusione".

Quindi, l’ammissione (con riserva) e la frequenza (sempre con riserva) al 10° Corso Allievi Vice Ispettori non risultano decisive ai fini della dimostrazione dell’idoneità della candidata sotto il profilo psico-attitudinale, posto che (a monte) per giungere a tale conclusione occorre, preliminarmente, verificare la legittimità o meno del provvedimento di esclusione precedentemente adottato.

In tale contesto, non ha rilievo decisivo il fatto che l'art. 15 del DM 370/2003 stabilisca che "Il giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all’articolo 27-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, é espresso dal direttore dell’istituto dove si svolge il corso, sentito il comitato direttivo", poiché tale norma riguarda una fase diversa da quella inerente alla selezione finalizzata all’ammissione al Corso Allievi Vice Ispettori.

Sicché, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, il giudice di primo grado – al fine di assumere una decisione in merito alla legittimità del provvedimento di esclusione - non avrebbe dovuto tenere conto dei risultati ottenuti dall'appellante durante il Corso di formazione, posto che i giudizi ottenuti presso la Scuola di Polizia non assorbono il giudizio negativo espresso dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali.

6. Ciò posto, il Collegio, all’esito della valutazione propria della fase di merito del giudizio d’appello, più approfondita rispetto a quella consentita in fase cautelare, ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Va, infatti condiviso quanto affermato dal giudice di primo grado circa il fatto che, ai sensi dell’art. 46, comma 1, della legge n. 121/1981, “gli accertamenti per l’idoneità fisica e attitudinale dei candidali ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza”.

L'art. 29, comma 4, del d.P.R. n. 903/1983, in attuazione della citata legge, stabilisce che le prove attitudinali, alle quali sono sottoposti solo i candidati che abbiano superato la visita psicofisica, vengano esaminate “ da una commissione composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti selettori del centro psico-tecnico, che la presiede e da quattro direttori tecnici selettori ”.

I requisiti attitudinali inerenti al servizio di Polizia sono indicati nel D.M. n. 198/2003, come integrato dal D.M. n. 129/2005.

Ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori, occorre fare riferimento ai requisiti indicati nella tabella 2, punto 2, dell'articolo 4 (analiticamente dettagliati nei contenuti con riferimento alle specifiche capacità e caratteristiche da possedere): a) livello evolutivo;
b) controllo emotivo;
c) capacità intellettiva;
d) socialità.

La valutazione compiuta dalla Commissione di periti selettori costituisce un collegiale apprezzamento tecnico discrezionale, espresso sulla base dei quattro parametri caratteristici del profilo, tenuto conto dei dati obiettivi emersi dalle prove collettive e individuali e delle risultanze finali del colloquio.

Tale giudizio, tenuto conto della particolarità dei test (individuali e collettivi) somministrati ai candidati durante la procedura concorsuale, preventivamente approvati con apposito decreto 22 giugno 2017, può essere sindacato in sede giurisdizionale di legittimità ove emergano errori e illogicità.

7. La Commissione ha sottoposto la concorrente ai test collettivi ed individuali previsti dal citato decreto del Capo della Polizia per il concorso in esame, e ad un primo colloquio (della durata di 35 minuti, e non breve come dedotto), effettuato da uno dei direttori tecnici psicologi, membro della Commissione (come da scheda di profilo attitudinale personale allegata in atti), con esito negativo e ulteriore colloquio in sede collegiale, a seguito di motivata richiesta da parte dello stesso direttore tecnico psicologo alla Commissione attitudinale.

Dagli atti di causa non emerge il vizio di difetto motivazionale e istruttorio (contestato dall’appellante), in quanto il direttore tecnico psicologo risulta aver annotato l'esito dei test e aver fornito indicazioni sull'esito del colloquio individuale, precisando le carenze della ricorrente per ciascun parametro attitudinale.

La Commissione attitudinale, in sede collegiale, ha preso atto delle prove eseguite dalla ricorrente e, dopo il colloquio collegiale, l’ha giudicata non idonea al servizio di Polizia. In particolare, su richiesta del selettore, sono state evidenziate le caratteristiche della candidata in relazione ai singoli parametri (Livello Evolutivo: Soggetto caratterizzato da una autostima e da ambizioni che, relativamente alle finzioni proprie dell'ispettore di Polizia, non risultano sostenute da una adeguata capacità di valutare criticamente difficoltà ed esigenze operative implicite nell'assolvimento di compiti del ruolo cui aspira. Controllo Emotivo: Nel complesso si delinea una emotività che, nelle sue manifestazioni comportamentali, non è contenuta da un funzionale autodominio, specie in contesti relazionali in cui si richiede sicurezza e disinvoltura. Capacità intellettiva: Le capacità intellettive sono nella norma, ma l'ansia da prestazione ha pregiudicato l'esito dei tesi cognitivi, il cui rendimento è risultato altalenante nei risultati. Il pensiero, pur se espresso in modo corretto, è scarsamente rielaborato e convenzionale nei contenuti critici. Socialità’: Socievole in genere, manca, al momento, della necessaria assertività e autorevolezza, nell'ottica del conseguimento dei risultati, che gli consentano un proficuo inserimento nel ruolo in questione) e, quindi, nella scheda inerente al profilo attitudinale individuale, sono stati indicati i punteggi relativi: Livello Evolutivo 11,000;
Controllo Emotivo 9,000;
Capacità Intellettiva 12,000;
Socialità 11,000;
attribuendo un voto globale di 43,000, con una media attitudinale di 10,750, inferiore alla media globale minima (di 12 /ventesimi) preliminarmente fissata dalla Commissione attitudinale.

Alla luce di tali circostanze, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure prospettate dall’appellante, sia in relazione alla motivazione del giudizio di non idoneità, che con riferimento all’asserito difetto di istruttoria;
alle contestazioni inerenti al colloquio cui l’appellante è stata sottoposta;
all’asserita assenza dei criteri di parametrazione del voto ed alla violazione della sopra richiamata Circolare esplicativa del Ministero degli Interni, considerato che la Commissione attitudinale ha adottato un specifici criteri di valutazione, stabilendo i punteggi minimi necessari per ottenere l'idoneità attitudinale (8/20 per ogni profilo e 12/20 di media).

In sostanza, risulta che il giudice di primo grado ha adeguatamente considerato e compiutamente valutato la legittimità del giudizio di inidoneità impugnato, giungendo correttamente alla conclusione che lo stesso non risulta viziato per carenza di motivazione e di istruttoria, posto che la Commissione attitudinale nella scheda di profilo individuale dell’interessata ha indicato gli elementi del proprio giudizio, indicando i test somministrati ed relativo punteggio conseguito, gli esiti del colloquio, i criteri adottati ai fini della valutazione dei candidati ed il punteggio globale ottenuto dall’interessata.

8. Con specifico riferimento al fatto che la prova cui la candidata è stata sottoposta si sarebbe svolta a "porta chiusa", il Collegio osserva, da una parte, che tale circostanza non risulta essere stata adeguatamente dimostrata dall’interessata e, dall’altra, che l’appellante non ha fornito puntuali riferimenti normativi utile per affermare che a tale obbligo era tenuta la Commissione attitudinale.

9. Sotto altro profilo, l’appellante afferma che il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sul contestato diniego di rilascio degli atti richiesti dalla concorrente ("test Tachistoscopico" del "Questionario - MOV" e "test dell'immagine speculare mod. E") ma, anche tale censura risulta infondata in considerazione del fatto che la decisione di primo grado si basa su un compiuto esame degli atti di causa, ivi compresi, come detto, gli esiti dei test cui la candidata è stata sottoposta.

10. L’appellante ha anche affermato che il giudice di primo grado non avrebbe tenutoe adeguatamente conto della certificazione di idoneità del Dipartimento di Salute Mentale di Siracusa (cfr. relazione prot. 690 del 25 settembre 2017, depositata nel giudizio svoltosi dinanzi al TAR per il Lazio).

Ma, anche sotto questo profilo la sentenza impugnata risulta priva di vizi, posto che il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che un accertamento attitudinale quale quello oggetto di causa costituisce espressione di discrezionalità tecnica e, quindi, l'indagine del giudice amministrativo in ordine alla sua legittimità risulta limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 16 dicembre 2011, n. 6627;
sez. IV , 26 marzo 2013 n. 1703).

In tale contesto, la certificazione prodotta dall’interessata (cfr. relazione del Dipartimento di Salute Mentale di Siracusa prot. 690 del 25 settembre 2017) non ha indotto il giudice di primo grado a ritenere illegittimo il giudizio impugnato, in quanto è stato correttamente osservato che da tale documentazione, seppure rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, emerge che la candidata gode di salute mentale ma, tale idoneità è evidentemente diversa dall'attitudine al servizio nella Polizia di Stato.

11. Va, infine, respinta la censura con la quale l’appellante ha affermato l’erroneità della sentenza di primo grado per aver il giudice disatteso la richiesta dell’interessata tesa ad ottenere la ripetizione della prova psicoattitudinale.

Al riguardo, infatti, va osservato che il giudice di primo grado, disattendendo tale richiesta, non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art.112 cpc) e quello motivazionale (di cui agli artt. 74 e 88 c.p.a.) – come affermato dall’appellante, ma ha semplicemente considerato superfluo tale eventuale incombente istruttorio, ritenendo di aver già acquisito tutti gli elementi di valutazione utili per definire la controversia.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che l’appello sia infondato e debba essere respinto.

13.

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