Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-08-31, n. 201603754
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Testo completo
Pubblicato il 31/08/2016
N. 03754/2016REG.PROV.COLL.
N. 00579/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2015, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore , e U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
contro
la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato D P C.F. [...], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P C in Roma, Via Asiago, n. 2;
nei confronti di
Il Comune di Cormano ed il Comune di Rivarolo Canavese, in persona dei rispettivi Sindaci p.t., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, Sezione I, n. 1823 dell’11 settembre 2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per la parte appellata l’avvocato D P e per il Ministero appellante l'Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con ricorso al T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, n. r.g. 15 del 2014, la società -OMISSIS- (d’ora in avanti, -OMISSIS-) impugnava l’informazione antimafia emessa a suo carico dal Prefetto di Milano su richiesta del Comune di Rivarolo Canavese, in data 19 novembre 2013, nonché gli atti con i quali il Comune di Cormano ha disposto il recesso dal contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria di copertura delle facciate del palazzo comunale, la determinazione con la quale il Comune di Rivarolo Canavese ha revocato l’aggiudicazione dell’appalto di opere da elettricista e il provvedimento dell’Autorità di vigilanza recante annotazione pregiudizievole nel casellario informatico.
2. - La Società ricorrente contestava le risultanze investigative acquisite a suo carico (note del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Analisi Criminale Gruppo Interforze Ricostruzione Emilia Romagna, n. MI-123-U-GIRER-1-2013-199 del 3 luglio 2013; della Questura di Aosta n. 1011/Antimafia/IIP.876/A/2011 del 26 lulgio 2013 e della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Torino, trasmessa dalla Prefettura di Torino con nota del 29 ottobre 2013).
2.1. - Secondo tali risultanze, «le molteplici sostituzioni degli organi sociali e delle quote societarie, i numerosi rapporti sia economici che personali intrattenuti dalla società in argomento con società e personaggi contigui alla criminalità organizzata, l’attuale convivenza di fatto di R.L.T. con il marito, attualmente sottoposto alla misura alternativa degli arresti domiciliari per violazione dell’art. 416-ter c.p. (scambio elettorale politico mafioso)», integrerebbero «un quadro indiziario complessivo ed elementi tali da far ritenere fondata l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata nei confronti della -OMISSIS-».
3. - La ricorrente a sostegno dell’impugnazione deduceva i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della L. n. 241/90 e di ogni norma e principio in materia di garanzie nell’attuazione del contraddittorio procedimentale;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 67 e 91 del D.lgs. n. 159/2011; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento delle circostanze di fatto ed errore nei presupposti;
4) invalidità derivata degli atti del Comune di Cormano, della Città di Rivarolo Canavese e dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, per violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 159/2011; invalidità propria e derivata per eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento delle circostanze di fatto ed errore nei presupposti;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, incompetenza della Giunta comunale di Cormano, violazione e falsa applicazione dello Statuto del Comune di Cormano in ordine alle competenze della Giunta comunale, violazione e falsa applicazione dell’art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011;
3.1.- La ricorrente proponeva anche una domanda risarcitoria.
4. - Con la sentenza n. 1823 del 2014, il T.a.r. adito (previa sospensione degli effetti dell’interdittiva con ordinanza cautelare n. 174 del 2014, confermata in appello, e conseguente ripresa dei lavori) ha ritenuto la propria competenza territoriale in relazione a tutti i provvedimenti impugnati; ha dichiarato la cessata materia del contendere con riferimento alle domande proposte contro il Comune di Cormano, atteso che quest’ultimo, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 174/2014, ha autorizzato la ripresa dei lavori di cui è causa; ha accolto il ricorso avverso l’informativa del Prefetto per difetto di istruttoria e di motivazione; ha annullato gli atti del Comune di Rivarolo Canavese e dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; ha rigettato la domanda risarcitoria; ha compensato le spese di giudizio, salvo quelle del contributo unificato.
5. - Con atto notificato in data 16 gennaio 2014, il Ministero ha interposto appello avverso la sentenza.
5.1 - Il Ministero lamenta l’erroneità della decisione per violazione delle norme del codice antimafia, consistente nella inaccettabile equiparazione degli accertamenti del giudice penale strumentali al riconoscimento della colpevolezza degli imputati alle verifiche funzionali alla individuazione di elementi solo indiziari circa il collegamento dell’impresa con organizzazioni criminali.
L’Amministrazione deduce l’inidoneità delle circostanze di fatto valorizzate dalla sentenza impugnata ad inficiare il quadro sintomatico esistente a carico della società.
6. - Si è costituita la società appellata, eccependo la tardività dell’appello, notificato oltre il termine lungo dimezzato di tre mesi per la notifica degli appelli in materia di appalti, e, nel merito, la sua infondatezza.
7. - All’udienza pubblica del 26 maggio 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello è fondato.
2. - Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di tardività sollevata dall’appellata.
L’appello, notificato in data 12 marzo 2015 al procuratore costituito in primo grado presso il suo studio “nel verde canavese”, e all’impresa in data 8 aprile 2015, sarebbe stato proposto oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza, che scadeva, compreso il periodo feriale di 45 gg. ante riforma, in data 26 febbraio 2015.
In ogni caso, ad avviso dell’appellata, andava applicato il dimezzamento dei termini processuali, tra cui il termine per proporre l’appello, così come in primo grado, secondo le norme del rito appalti di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a..
3. - Rileva il Collegio che dagli atti di causa risulta che in data 16 gennaio 2015 l’atto di appello è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica alla -OMISSIS-, presso lo studio dell’Avv. A V di Viale Caldara n. 41 in Milano, domicilio eletto in primo grado, mediante servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c..
Risulta anche che in data 19 gennaio 2015 è stata effettuata la consegna del plico affidato per la notifica, a mezzo del servizio postale, lo stesso 16 gennaio 2015, al comune di Cormano, presso il domicilio eletto, ossia presso gli Avvocati A M e P R in via Filippo Corridoni, n. 39.
Altra copia, ad abundantiam , è stata consegnata all’UNEP per la notifica a mezzo del servizio postale alla -OMISSIS-, nella sua sede di via Pantano, n. 15, in Milano, nonché presso la Segreteria del TAR per la Lombardia e presso l’Avvocato D P in