Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-19, n. 202501396
Sentenza
27 maggio 2021
Rigetto
Sentenza
19 febbraio 2025
Sentenza
27 maggio 2021
Rigetto
Sentenza
19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/02/2025
N. 01396/2025REG.PROV.COLL.
N. 05988/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5988 del 2021, proposto da IN ZI, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casal di Principe, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3557/2021
.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Sergio Zeuli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellata per sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal comune di Casal di Principe sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 7990 da lei presentata il 3 giugno del 2015 ai sensi dell’art.36 del D.P.R. n.380 del 2001 in relazione al fabbricato sito in via Salemini.
A supporto del gravame la parte espone le seguenti circostanze:
nel 2003 aveva realizzato un fabbricato per civile abitazione in Casal di Principe alla via Salemini, in catasto al foglio n.23, particella 5448;
il 22 maggio del 2007 aveva ottenuto dal comune il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n.44/2007, perciò aveva completato i lavori e stipulato i contratti di fornitura relativi alle utenze domestiche;
a distanza di oltre sette anni, e senza preavviso, con nota n.14219 del 26 novembre del 2014, il Responsabile del Settore Urbanistica ha annullato il permesso in sanatoria;
in pari data, ha fatto seguito l’ordinanza n.54 di demolizione del fabbricato;
avvero i ridetti provvedimenti aveva proposto ricorso al TAR Campania che aveva sospeso, in sede cautelare, l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
al solo fine di sanare lievi difformità, presentava un nuovo permesso in sanatoria ai sensi dell’art.36 del D.P.R. n. 380 del 2001;
con nota n.8519 dell’11 giugno del 2015 l’ente comunicava i motivi ostativi all’accoglimento, assegnando il termine di giorni dieci per controdedurre, e preannunciando che, nel caso in cui gli eventuali scritti difensivi non fossero pertinenti,