Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-10-02, n. 202407947

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-10-02, n. 202407947
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407947
Data del deposito : 2 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2024

N. 07947/2024REG.PROV.COLL.

N. 02445/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2445 del 2024, proposto da
Ministero della Cultura -Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Ente Parco Regionale dell'Appia Antica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

Regione Lazio, non costituita in giudizio;

Iniziative Generali Immobiliari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina D'Orsogna, S G e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A F in Roma, via Vittorio Veneto, 116;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione II-Quater) n. 1267/2024, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale dell'Appia Antica e di Iniziative Generali Immobiliari S.r.l. ed i loro appelli incidentali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati A C, Marina D'Orsogna e A F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso introduttivo di primo grado integrato da successivi motivi aggiunti, l’appellata impresa Iniziative Generali Immobiliari s.r.l. chiedeva al T.A.R. per il Lazio l’annullamento dei provvedimenti del Parco Regionale dell’Appia Antica e del Parco Archeologico dell’Appia Antica del 2023 che si esprimevano negativamente in merito ad una sua richiesta di interventi edilizi presso un compendio immobiliare sito a Roma in via Lucio Volumnio n. 42 (catastalmente identificato al foglio 966, particella 571) e ricadente:

i) nella zona urbanistica “Aree naturali protette nazionali e regionali” di cui all’art. 69 delle NTA del vigente PRG di Roma;

ii) nel Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica (Zone di Riserva Generale 2 - Sottozona 2.3);
iii) nel PTP 15/12 “Valle della Caffarella Appia Antica e Acquedotti”, nella Zona di Tutela Integrale - Ti/63 (Ville, Parchi e Giardini, V8).



2. Con sentenza n. 1267 pubblicata il 23 gennaio 2024, il T.A.R. adito accoglieva il ricorso integrato dai motivi aggiunti e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati condannando le Amministrazioni intimate alla rifusione delle spese sostenute dall’odierna appellata.



3. Con appello notificato a mezzo p.e.c. in data 22 marzo 2024 a mezzo p.e.c. all’appellata, all’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica e alla Regione Lazio, nonché depositato in segreteria in pari data, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza per i beni Archeologici di Roma, Parco Archeologico dell’Appia Antica, chiedevano, in riforma della sentenza gravata, previa sospensione cautelare degli effetti, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti per non essere stato correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dell’Ente Parco Regionale, nonchè la riforma della predetta decisione, in quanto erronea anche nel merito.



4. Costituitosi in giudizio, l’appellata impresa si opponeva all’accoglimento dell’appello e, con atto notificato il 15 aprile 2024 e depositato nella stessa data nel PAT, proponeva anche appello incidentale contro la parte della sentenza che “dichiarava” la non costituzione dell’Ente Parco Regionale nel giudizio di primo grado, oltre a proporre ai sensi dell’art. 101 c.p.c. i motivi non esaminati ed assorbiti dal TAR Lazio.



5. Infine, l’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica, con ricorso notificato il 16 aprile 2024 e depositato il 17 aprile 2024, ha proposto appello incidentale (anche a valere come appello autonomo) chiedendo l’annullamento e/o la riforma della medesima sentenza del TAR Lazio, sez. II-Quater, n. 1267/2024, censurando anch’esso la violazione e la falsa applicazione del contradditorio processuale (per il duplice profilo dell’omesso rilevamento della mancata istaurazione del contradditorio e dell’omessa dichiarazione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica nei propri confronti), oltre a chiedere il rigetto del ricorso di primo grado nel merito.



6. Con ordinanza cautelare n. 1485 del 18 aprile 2024, il Collegio preliminarmente rilevava dubbi sulla ritualità della notifica del ricorso di primo grado nei confronti dell’Ente Parco e per il resto accertava il periculum in mora in considerazione dell’attività amministrativa, potenzialmente vana, che l’esecuzione della sentenza imporrebbe nell’immediato, e all’esito di una valutazione comparativa degli interessi in gioco, sospendeva l’esecutività della sentenza impugnata.



7. In vista dell’udienza pubblica l’impresa appellata ha depositato una memoria il 18.7.2024, seguita da una memoria dell’Ente Parco Regionale, a sua volta riscontrata da una memoria di replica dell’impresa il 29.7.2024.



8. All’udienza pubblica del 19 settembre 2024 il Collegio, quindi, tratteneva l’appello in decisione.



9. Il ricorso in appello principale è, infatti, articolato in due motivi di impugnazione: il primo, diretto a denunciare il non corretto contraddittorio instaurato nei confronti dell’Ente Parco Regionale;
il secondo, articolato in subordine, rivolto contro le statuizioni riferite al merito della vertenza e, dunque, alla ravvisata legittimità del provvedimento impugnato dall’appellata ed annullato dal T.A.R. adito.

10. Rispettando l’ordine delle questioni espressamente sancito dall’appellante, occorre procedere all’esame del primo motivo di appello con il quale il Ministero lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui presuppone la regolare instaurazione del contraddittorio processuale, avendo il giudice di primo grado erroneamente dato atto della regolare notificazione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, sebbene entrambi gli atti fossero stati notificati presso l’Avvocatura Generale dello Stato anziché presso la sede legale dell’Ente intimato.

11. Come anche sottolineato dall’Ente Parco Regionale nel suo appello incidentale (con valenza autonoma), e che va esaminato congiuntamente all’appello del Ministero, infatti, non si è costituito nel giudizio celebratosi dinanzi al T.A.R. in ragione della inesistenza della notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dall’appellata in primo grado in quanto tale notifica è avvenuta presso il domicilio dell’Avvocatura Generale dello Stato benché il patrocinio erariale abbia in questo caso carattere facoltativo e non obbligatorio.

12. L’appellata, originaria ricorrente in primo grado, ha eccepito l’infondatezza del motivo poiché all’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica, ai sensi del

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