Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-02-11, n. 201100907
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N. 00907/2011REG.PROV.COLL.
N. 10646/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10646 del 2005, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso l’avvocato D M B in Roma, via Luigi Lanciani 1;
contro
Ente Regionale di Sviluppo ed Assistenza Tecnica (E.R.S.A.T.);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n. -OMISSIS-/2005, resa tra le parti, concernente INDENNITA' DI ANZIANITA' E RIVALUTAZIONE MONETARIA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2010 il consigliere Roberta Vigotti e udito l’avvocato Dore per delega dell’avvocato Luciano.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS-, già dipendente dell’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica fino al primo novembre 1991, espone che l’ente non ha incluso, per errore, nel calcolo delle voci quiescibili l’indennità di contingenza e che, di conseguenza, ha deliberato, con provvedimento del 22 dicembre 1994, di computarle ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità, anche per i dipendenti già cessati dal servizio che ne presentassero domanda. Il ricorrente ha ottenuto il pagamento della relativa somma, ma con provvedimenti del 12 giugno 1997 l’ERSAT ha annullato la precedente deliberazione e ha deciso di procedere al recupero delle somme erogate ai dipendenti nella misura del quaranta per cento dell’importo liquidato;ha inoltre deciso di applicare al personale cessato dal servizio prima del primo dicembre 1994 il disposto della l. 29 gennaio 1994, n. 87, riconoscendo solo da tale data il diritto al computo dell’intero ammontare dell’indennità di contingenza ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità.
Avverso le citate determinazioni è stato proposto il ricorso deciso con la sentenza impugnata.
Il giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento sul presupposto che indennità di contingenza e indennità integrativa speciale debbano essere accomunate nella categoria della indennità di adeguamento della retribuzione al costo della vita e che, di conseguenza, a seguito delle deliberazioni impugnate l’indennità di contingenza debba essere considerata nel calcolo dell’indennità di anzianità, mentre per il periodo precedente al primo dicembre 1994 debbano trovare applicazione i criteri stabiliti dalla l. n. 87 del 1994 che ha reso computabile l’indennità di contingenza solo per la quota del sessanta per cento.
L’appellante contesta innanzitutto l’assimilabilità dell’indennità di contingenza con l’indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti statali, la quale, fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 1993 e alla l. n. 87 del 1994 non era computabile ai fini del calcolo della indennità di anzianità;pertanto, secondo il ricorrente, detta indennità di contingenza non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della legge citata e non sarebbe soggetta ai criteri di calcolo dell’indennità integrativa speciale nell’indennità di anzianità, ma resterebbe soggetta al regime identico a quello di cui godono i dipendenti della regione Sardegna, come riconosciuto dalla deliberazione commissariale n. 17642 del 26 aprile 1982 che estende al personale dell’ente le previsioni della l.r. Sardegna 17 agosto 1978, n. 51, e dall’art. 87 del Regolamento organico del personale che conserva il trattamento in vigore fino alla riforma della materia.
La questione della computabilità o meno dell’indennità di contingenza nella retribuzione, ai fini del calcolo della indennità di anzianità per i dipendenti di enti regionali, è già stata oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato. In particolare, con la decisione VI, 9 marzo 2000, n. 1262. è stato osservato che fino alla sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993, n. 243 si delineava un doppio regime, relativo ai dipendenti statali e parastatali, da una parte, e ai dipendenti degli enti locali e ai dipendenti privati, dall'altra parte.
Ai dipendenti statali competeva la indennità integrativa speciale, ai sensi della l. 27 maggio 1959, n. 324, che peraltro non era computabile ai fini del calcolo della indennità di anzianità.
Il regime previsto per i dipendenti statali era espressamente esteso ai dipendenti degli enti parastatali dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, il cui art. 26 prescriveva che ai dipendenti parastatali spetta la indennità integrativa speciale nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.
Ai dipendenti privati competeva - e compete tuttora - la indennità di contingenza, che costituisce parte integrante della retribuzione ai fini del trattamento di fine rapporto.
Ai dipendenti degli enti locali competeva - e compete - la indennità integrativa speciale, che peraltro è soggetta a contribuzione previdenziale a favore dell'I.N.A.D.E.L. (istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli enti locali), e che viene computata ai fini del calcolo della indennità premio di fine servizio (art. 3, commi 1 e 2, l. 7 luglio 1980, n. 299).
Si delineava, pertanto, una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti statali e parastatali.
Tale disparità di trattamento è stata rimossa dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993, che ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme che escludono per i dipendenti statali e parastatali la indennità integrativa speciale dalla retribuzione da assumere a base di calcolo della indennità di buonuscita.
A seguito di tale pronuncia è intervenuta la l. 29 gennaio 1994, n. 87, che ha dettato criteri di computo parziale della indennità integrativa speciale nella retribuzione ai fini del calcolo della indennità di anzianità, per quel che riguarda i dipendenti statali e parastatali, e ha prescritto la estinzione di ufficio dei giudizi pendenti.
Sia la sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993, che la legge statale n. 87 del 1994, si riferiscono alla sola indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti statali e parastatali, e non anche alla indennità di contingenza prevista per i dipendenti privati, e alla indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti degli enti locali, per la quale ultima resta fermo il regime previsto dalla legge n. 299 del 1980. L'art. 1 l. n. 287 del 1994 lascia espressamente ferma la disciplina del trattamento di fine servizio per i dipendenti degli enti locali.
Ciò premesso in termini generali, occorre stabilire, nel caso di specie, la natura giuridica dell'indennità percepita dai dipendenti dell' Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica, di cui si chiede il computo nel trattamento di fine servizio, e, in particolare, occorre stabilire se la stessa sia assimilabile all'indennità integrativa speciale percepita dai dipendenti statali e parastatali, ovvero all'indennità integrativa speciale percepita dai dipendenti degli enti locali.
Anche questa questione è già stata esaminata dal Consiglio di Stato, il quale, con decisione VI, 29 marzo 2001, n. 1856, ha sottolineato che l’art. 87 del Regolamento organico dell’ERSAT rinvia, quanto al trattamento di fine servizio, agli artt. 36 e 73 del previgente Regolamento organico, approvato con d.m. 23 dicembre 1970.
L'art. 36, comma 4, del previgente Regolamento stabilisce che la indennità integrativa speciale è attribuita nei limiti, alle condizioni e modalità prevista dalla l. n. 324 del 1959.
Come già osservato, detta legge esclude il computo della indennità integrativa speciale ai fini della determinazione della indennità di anzianità, e in base a questa regola deve essere risolta la questione in esame.
La sentenza impugnata merita pertanto conferma.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione appellata.