Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-07-04, n. 201804113

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-07-04, n. 201804113
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804113
Data del deposito : 4 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2018

N. 04113/2018REG.PROV.COLL.

N. 01803/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1803 del 2015, proposto da
N P, rappresentato e difeso dagli avvocati S D, T F, con domicilio eletto presso lo studio S D in Roma, piazza Ss.Apostoli n.66;

contro

Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi;

nei confronti

G C, rappresentato e difeso dagli avvocati R I, D V, con domicilio eletto presso lo studio R I in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
Massimo Chiaretti non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 08879/2014, resa tra le parti, concernente valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posti di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare med/18


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Roma La Sapienza e di G C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati T F, Andrea Fedeli dell'Avvocatura Generale dello Stato e R I;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 8879 del 2014 con cui il Tar Lazio respingeva l’originario gravame, proposto dalla medesima parte, in qualità di partecipante alla selezione, al fine di ottenere l’annullamento degli esiti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posti di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare MED/18.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i motivi di appello attraverso la riproposizione delle censure di primo grado e la critica delle argomentazioni di cui alla sentenza appellata:

- violazione dm 28\7\2009 n. 89 e 6 del bando, eccesso di potere per irragionevolezza, per mutamento dei criteri e mancata pubblicazione degli stessi;

- violazione dm cit. e legge 230\2005, nonché violazione art. 6 del bando, irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità per aver mutato i criteri di valutazione delle pubblicazioni dei candidati previsti nella seduta del 15 giugno 2012, quindi dopo aver preso atto dei titoli e dei curricula dei candidati;

- analoghi vizi per illegittimità dei criteri di valutazione delle pubblicazioni sanciti dalla commissione ed in particolare la circostanza che la commissione abbia deciso di considerare allo stesso modo il numero dei lavori con prima, seconda o ultima posizione del nome del candidato nell’elenco degli autori;

- analoghi vizi nonché omessa pronuncia per l’erronea valutazione dei titoli, per carenza di analiticità e per non aver valutato prioritariamente il titolo del dottorato di ricerca;

- analoghi vizi sulle pubblicazioni.

Le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 21\6\2018 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. In linea generale, va ribadito con la giurisprudenza della sezione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez.

VI

18 luglio 2016 n. 3185) che per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario vanno considerati, in particolare, gli articoli 2 e 3 del d.m. 28 luglio 2009, n. 89, relativi agli elementi di valutazione comparativa dei titoli e ai criteri di valutazione comparativa delle pubblicazioni

Il senso delle prescrizioni legislative e regolamentari circa il carattere analitico della valutazione da compiere dalle commissioni giudicatrici nelle procedure comparative per ricercatori universitari è quello di imporre alla commissione di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), e di sceverare, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di una altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati

La normativa va intesa alla luce della finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell'insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario;
la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez.

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