Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-12, n. 202200203

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-12, n. 202200203
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200203
Data del deposito : 12 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2022

N. 00203/2022REG.PROV.COLL.

N. 05437/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5437 del 2019, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Autovia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S M e M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 03771/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello principale e i relativi allegati dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti la memoria di costituzione con ricorso incidentale autonomo e i relativi allegati di Autovia s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2021 il Cons. Francesco De Luca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con provvedimento n. 27240 del 20 giugno 2018 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha ascritto in capo alla società Autovia SrL due pratiche commerciali scorrette, tradottesi:

- nel “ sollecitare, ai consumatori in procinto di ritirare l’autovettura noleggiata e prenotata, l’acquisto di servizi accessori volti a limitare la responsabilità per danni o furto all’autovettura sfruttando e prospettando la riduzione dell’elevato deposito cauzionale – da esso autonomamente individuato – richiesto sulla carta di credito data in garanzia per il noleggio; in particolare, il blocco di una rilevante somma sul plafond della carta di credito, induce il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, l’acquisto di un prodotto accessorio del professionista che appunto permette l’abbattimento dell’importo del deposito cauzionale ” (di seguito, per brevità pratica A);

- nell’ “ addebitare a taluni clienti danni preesistenti sulle autovetture noleggiate, asseritamente verificati in base alle procedure applicate al momento della riconsegna delle autovetture con addebito automatico attraverso la carta di credito data in garanzia: le modalità di individuazione, quantificazione e automatico addebito dei danni preesistenti appaiono condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore ” (di seguito, per brevità pratica B).

In particolare, l’Autorità ha ritenuto che tali pratiche costituissero due pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 206 del 2005, vietandone la diffusione o continuazione e irrogando, per l’effetto, due sanzioni amministrative pecuniarie di importo, rispettivamente, pari a € 250.000,00 e a € 300.000,00.

2. La società Autovia ha impugnato dinnanzi al Tar Lazio, Roma, il provvedimento sanzionatorio, deducendone l’illegittimità per l’insussistenza e, comunque, per il difetto di prova degli elementi costitutivi degli illeciti in contestazione; la parte ricorrente ha, altresì, censurato il rigetto degli impegni presentati in sede procedimentale, contestando il difetto di motivazione e, comunque, l’insussistenza di pratiche commerciali manifeste o gravi.

3. Il Tar ha parzialmente accolto il ricorso, limitatamente alle censure concernenti la pratica A; il primo giudice, invece, ha rigettato i rimanenti motivi di impugnazione, ritenendo che la pratica B fosse provata e integrasse gli estremi della pratica commerciale scorretta.

In particolare, secondo quanto rilevato dal Tar:

- gli elementi complessivamente acquisiti e valutati dall’Autorità convincevano dell’esistenza di una pratica commerciale scorretta, protrattasi nell’anno 2017, consistente nell’addebitare ai clienti danni inesistenti o preesistenti, con l’intento di aumentare il fatturato aziendale, salvo in alcuni casi stornarli all’esito di contestazioni e successive verifiche;

- significativa risultava la circostanza che fosse previsto, nell’ambito della politica aziendale, un compenso aggiuntivo del 15% quale incentivo agli operatori e alle filiali in relazione al fatturato per franchigie e per danni: si trattava di una componente incentivante che, commercialmente, si giustificava solo ammettendo che il fatturato per danni non derivasse dall’oggettiva presenza di danni causati dai clienti alle autovetture noleggiate, bensì da una rilevazione suscettibile di variazioni in dipendenza della discrezionalità e, segnatamente, delle “capacità” dell’operatore di ascrivere danni al cliente;

- la condotta in rassegna ragionevolmente è stata ritenuta contraria allo standard di diligenza richiesto al professionista del settore in una fase delicata del rapporto di consumo, quale è quella in cui il cliente deve poter riconsegnare l’autovettura, constatare con serenità se vi siano danni e, all’esito, ritenersi svincolato definitivamente da ogni obbligo verso il noleggiatore;

- facendosi questione di illecito di mero pericolo, non rilevava la circostanza, invocata dalla ricorrente, per la quale i consumatori non avrebbero subito danni economici in quanto rimborsati a seguito a contestazione;

- la descritta procedura di rilevazione dei danni manifestava la sua aggressività nella misura in cui incolpava indebitamente il consumatore di un danno da costui non provocato, gliene addebitava l’importo sulla carta di credito, lo obbligava a sporgere reclamo e ad attendere la restituzione di quanto indebitamente trattenutogli solo all’esito delle verifiche; laddove, invece, il professionista diligente avrebbe dovuto svincolare il cliente da ogni obbligo alla riconsegna del veicolo, una volta accertata senza furbizie l’inesistenza di danni a lui ascrivibili, e non attribuirgli comunque dei danni salvo rimborsarlo all’esito di un defatigante reclamo;

- risultava corretta, ai fini della quantificazione della sanzione, la determinazione dell’incidenza percentuale del fatturato per danni rispetto al fatturato per noleggi dei danni riscontrati sui veicoli;

- in relazione alla pratica A, al punto 25 del provvedimento impugnato, l’Autorità affermava che “ Dalla documentazione acquisita emerge come il professionista nell'offerta di acquisto dei prodotti accessori abbia prospettato ed utilizzato la riduzione dell'elevato deposito cauzionale altrimenti richiesto ”: tuttavia non vi era traccia di una simile condotta nelle evidenze documentali, di talché l’affermazione dell’Autorità risultava apodittica e immotivata;

- dalle evidenze documentali emergeva, piuttosto, un altro tipo di scorrettezza, ossia quella di “gonfiare” il prezzo per poi fingere di applicare uno sconto, emergeva la “furbizia” di proporre l’acquisto dei prodotti assicurativi subito dopo aver esposto contenuti e importi delle franchigie e del deposito cauzionale ma non risultava una vera e propria tattica in ipotesi costruita proprio sulla leva di vedersi ridotto il deposito cauzionale per compulsare il cliente ad acquistare prodotti assicurativi che, altrimenti, non avrebbe acquistato;

- la fattispecie in esame non poteva essere assimilata ad altre pratiche commerciali ritenute scorrette dallo stesso Tar a definizione di separati ricorsi;

- il quarto motivo, riferito al provvedimento di rigetto degli impegni, doveva essere accolto, nella parte in cui deduceva l’insussistenza di elementi oggettivi tali da far ritenere manifestamente scorretta la pratica sub “A”, mentre doveva essere rigettato in relazione alla pratica sub “B”, emergendo al riguardo una motivazione corretta, anche tenuto conto dell’ampia discrezionalità riservata all’Autorità nella valutazione degli impegni di differenti giudizi.

4. L’Autorità e la ricorrente in primo grado hanno appellato, rispettivamente, in via principale e incidentale, le statuizioni di primo grado rispetto alle quali ciascuna parte è risultata soccombente.

In particolare, l’Autorità ha dedotto l’erroneità del capo decisorio con cui il Tar ha escluso che la pratica A configurasse una pratica commerciale scorretta, mentre la società Autovia ha censurato l’erroneità della sentenza di prime cure, nella parte in cui sono stati rigettati i motivi di ricorso concernenti la pratica B.

5. Le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni con il deposito di memorie conclusionali. L’appellante incidentale ha depositato, altresì, repliche alle avverse deduzioni.

6. Le parti, infine, hanno chiesto la decisione della controversia con il deposito di note di udienza.

7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza del 14 ottobre 2021.



DIRITTO

I. Sul quadro normativo di riferimento

1. Preliminarmente, al fine di statuire sulle censure impugnatorie, giova ricostruire il quadro normativo entro cui si inserisce la delibera impugnata in prime cure, alla stregua delle precisazioni fornite dalla giurisprudenza formatasi in materia ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. VI, 27 settembre 2021, n. 6491 e 10 marzo 2021, n. 2033)

In ambito unionale, la disciplina di riferimento è recata nella Direttiva 2005/29/CE, che ha introdotto il divieto di pratiche commerciali sleali, articolate in ingannevoli e aggressive (13° considerando), al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori (Corte di Giustizia, 26 ottobre 2016, in

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