Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-27, n. 202300949

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-27, n. 202300949
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300949
Data del deposito : 27 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2023

N. 00949/2023REG.PROV.COLL.

N. 07534/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7534 del 2021, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del Legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati A M e G O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti

-OMISSIS-S.p.A. e-OMISSIS- S.p.A., in persona dei Legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocato Emilio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del Legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Damiano Lipani, in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-S.p.A., di-OMISSIS- S.p.A., dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso iscritto al n. 12797/2019 R.R., notificato alle « eventuali controinteressate » -OMISSIS-S.P.A. e-OMISSIS- S.p.A. (di seguito -OMISSIS-), l’odierna appellante (di seguito -OMISSIS-) impugnava innanzi al Tar per il Lazio il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità o AGCM) n.-OMISSIS- del 17 luglio 2019, notificato il 6 agosto successivo, con il quale veniva sanzionata per aver posto in essere, unitamente ad altri operatori di settore, due intese restrittive volte ad alterare le dinamiche concorrenziali nei mercati della produzione e commercializzazione di fogli di cartone ondulato (di seguito intesa fogli ) e di imballaggi in cartone ondulato (di seguito intesa imballaggi ).

L’ intesa fogli , contestata ai principali produttori nazionali di fogli di cartone ondulato, veniva accertata relativamente al periodo 2 febbraio 2004 – 30 marzo 2017 e, nella ricostruzione operata dall’Autorità, aveva ad oggetto la definizione dei prezzi di vendita dei fogli agli scatolifici non verticalmente integrati (c.d. scatolifici puri ) ed il coordinamento dei livelli di produzione degli stessi.

L’ intesa imballaggi , contestata ai principali produttori nazionali del prodotto, accertata per il periodo 9 settembre 2005 – 30 marzo 2017, aveva ad oggetto, oltre alla definizione dei prezzi di vendita, la ripartizione dei clienti (c.d. accordi di non aggressione ) e delle forniture ai clienti condivisi (c.d. accordi di non belligeranza ), oltre alla definizione di ulteriori parametri concorrenziali.

Il procedimento istruttorio definito con l’adozione di una pluralità di sanzioni a carico di numerosi operatori di mercato, veniva avviato relativamente ad entrambe le intese il 22 marzo 2017 a seguito di più segnalazioni dell’Associazione di categoria dei citati scatolifici puri (di seguito ACIS) del 19 ottobre 2016, 2 novembre 2016 e 1° febbraio 2017 e si sviluppava, grazie ad ulteriori contributi offerti da imprese partecipanti alle intese nell’ambito del programma di clemenza ( leniency applicant ), che consentivano successive estensioni soggettive nei confronti di altri operatori, fra i quali l’appellante, in data 5 luglio 2017 per l’ intesa fogli (successive estensioni venivano disposte il 9 maggio 2018, e il 31 ottobre 2018) e il 5 dicembre 2017 per l’ intesa imballaggi .

In data 31 ottobre 2018, il procedimento veniva esteso anche sotto il profilo oggettivo in ordine a possibili condotte di limitazione o controllo della produzione dei fogli in cartone ondulato e di definizione concordata del cd. Listino 2004 , nonché, alla ripartizione di specifici clienti con riferimento al settore degli imballaggi, anche nel contesto di eventuali gare.

Ritenuto, a conclusione dell’istruttoria, il fondamento delle contestazioni riferite alle due intese, l’Autorità accertava la partecipazione continuativa di -OMISSIS- ad entrambe e la condannava al pagamento di una sanzione pecuniaria di importo complessivo pari a € 7.902.978 (€ 3.674.075 per l’intesa fogli ed € 4.228.903 per l’intesa imballaggi).

-OMISSIS-, in primo grado, censurava la sanzione tanto con riferimento all’intesa fogli (capo A, motivi I-III) quanto all’intesa imballaggi (capo B, motivi IV-VI), formulando, in relazione a ciascuna, tre capi di impugnazione a loro volta articolati in più profili di seguito richiamati in estrema sintesi.

Quanto all’intesa fogli, con il primo motivo (punti 1-9) lamentava il difetto di motivazione e di istruttoria allegando l’inesistenza di concreti elementi probatori a proprio carico e la propria estraneità alle pratiche concordate descritte nel provvedimento sanzionatorio fondato, si afferma, su elementi incompleti e contraddittori e privi di puntuali riscontri circa la propria partecipazione alle « riunioni di vertice » ed alle « riunioni dei tavoli regionali » in cui sarebbero state definite le strategie anti concorrenziali.

Con il secondo motivo confutava la contestazione della continuazione negando una propria ininterrotta partecipazione all’intesa dal febbraio 2004 al marzo 2017.

Con il terzo motivo (punti 1-5), proposto in via subordinata, esponeva ulteriori profili di carenza motivazionale censurando il giudizio di gravità della condotta, il computo della durata dell’infrazione, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 23 delle Linee Guida in relazione al programma di compliance e la mancata commisurazione della sanzione alle circostanze del caso concreto come previsto dall’art. 35 delle medesime Linee Guida, che avrebbero dovuto determinare l’applicazione di una sanzione di minore entità.

Quanto all’ intesa imballaggi , con il quarto motivo, deduceva la violazione dell’art. 14 della L. n. 689/1981 lamentando la tardività dell’estensione soggettiva disposta nei propri confronti intervenuta oltre lo spirare del termine legale di 90 giorni.

Con il quinto motivo (punti 1-6), affermava, analogamente a quanto già esposto in ordine alla intesa fogli , la propria estraneità alle condotte contestate.

Con il sesto motivo (punti 1-4), infine, proposto in via subordinata, deduceva l’illegittimità dell’importo della sanzione non essendo adeguatamente motivata la gravità della condotta né comprovata la durata della stessa e, quindi, la continuazione della violazione, nonché, come già dedotto in relazione alla intesa fogli , la mancata considerazione delle attenuanti.

Il Tar, previa estromissione di -OMISSIS- per difetto di legittimazione passiva, respingeva il ricorso con la sentenza n. -OMISSIS- del 24 maggio 2021, impugnata nel presente giudizio ritenendo, sulla base di consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria, l’infondatezza delle suesposte censure.

L’appellante, riproducendo sostanzialmente le censure già oggetto del ricorso di primo grado, impugnava la sentenza del Tar con appello depositato il 23 agosto 2021 articolando le proprie come segue:

I « MOTIVI DI APPELLO RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DI -OMISSIS- ALL’INTESA-FOGLI » con il quale deduce « Erroneità della sentenza impugnata quanto ai dedotti vizi di: Violazione e falsa applicazione dell'art. 101, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, degli artt. 2 e 14, nonché degli artt. 10, 11, 12, 15 e 31, l. 287/90, nonché degli artt. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 14 DPR 217/98 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà – Mancata prova della partecipazione di -OMISSIS- all’intesa, mancanza di continuazione e prescrizione degli illeciti anteriori al 2012 »;

II « MOTIVI DI APPELLO RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DI -OMISSIS- ALL’INTESAIMBALLAGGI » con il quale deduce:

« Erroneità della sentenza impugnata quanto ai dedotti vizi di: Violazione e falsa applicazione degli art. 14, co. 1 e 2, l. 689/1981 e 31, l. 287/1990 (tardiva estensione del procedimento amministrativo – decadenza dal potere sanzionatorio per inosservanza del termine perentorio per la contestazione e l’avvio dell’istruttoria) »;

« Erroneità della sentenza quanto alle censure di: Violazione e falsa applicazione dell'art. 101, par. 1, TFUE, degli art. 2 e 14 nonché 10, 11, 12, 15 l. 287/90, nonché degli art. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 14 DPR 217/98 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà (insussistenza di qualsiasi partecipazione all’intesa

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