Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-03-21, n. 201601135

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-03-21, n. 201601135
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601135
Data del deposito : 21 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06900/2015 REG.RIC.

N. 01135/2016REG.PROV.COLL.

N. 06900/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6900 del 2015, proposto da:
NC GI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Pellegrino e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il primo in Roma, corso del Rinascimento, 11;



contro

Comune di Castrignano del Capo, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso FR PL in Roma, via Cosseria, 2;



nei confronti di

SC CA, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Orlandini, con domicilio eletto presso Srl Liberal in Roma, corso del Rinascimento,11;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Puglia – Sede staccata di Lecce - Sezione III, n. 2226 del 4 luglio 2015.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castrignano del Capo e del signor SC CA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2016 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Orlandini e Alessandro Distante (su delega dell’Avvocato Quinto);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’impugnata sentenza - T.a.r. per la Puglia – Sede staccata di Lecce - Sezione III, n. 2226 del 4 luglio 2015 - ha scrutinato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla odierna parte appellante signor NC GI, avverso i seguenti atti:

a) permesso di costruire 21.11.2013 n. 122 assentito dal dirigente dell'UTC del Comune di Castrignano del Capo, e successive varianti assentite con permessi di costruire 19.5.2014 n. 47 e 17.7.2014 n. 79;

b) autorizzazione paesaggistica 30.4.2014 n. 44 assentita dallo stesso Comune;

c) variante - approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 5.3.2014 n. 3. - al piano urbanistico di insieme (corredato di planovolumetrico) della maglia n.8 (di cui alla precedente deliberazione consiliare n. 26/12 parimente gravata).

2. Giova evidenziare sin da ora che l’originario ricorrente aveva prospettato, nei confronti dei su menzionati atti, la sussistenza di plurimi vizii di violazione di legge ed eccesso di potere.

In punto di fatto, inoltre, aveva rappresentato quanto segue:

a) di essere proprietaria in Leuca (fraz. di Castrignano del Capo) di una antica villa con annesso giardino pertinenziale (villa Sangiovanni) gravata di usufrutto in favore della madre AR Adelaide Sangiovanni, confinante con un'area solo parzialmente edificata, caratterizzata per moltissimi anni dalla presenza del vecchio cinema all'aperto (c.d. arena) di Leuca, e che entrambe le dette proprietà risultavano ubicate in una delle zone tipizzate come B3 dal Programma di fabbricazione vigente nel Comune di Castrignano, identificate e disciplinate come zone di "Edilizia esistente in zone di interesse ambientale e paesaggistico" dall'art. 16 NTA dello stesso strumento urbanistico;

b) che nel corso dell’estate 2014 aveva notato che nell'area confinante (e divenuta totalmente libera a seguito della demolizione delle preesistenze edilizie), iniziava ad essere realizzato un nuovo edificio che ( pur risultando illeggibile il cartello di cantiere) già lasciava presagire il proprio contrasto tipologico e architettonico con l'ambiente urbano circostante;

c) che a questo punto, la propria genitrice aveva eseguito formale accesso agli atti (consentito dal Comune solo in data 08.10.2014) a seguito del quale si accertava che era in corso di realizzazione un complesso edificio a tre livelli, interamente destinati alla collocazione di esercizi commerciali, bar ristoro e parcheggio coperto per auto, il tutto per una superficie coperta complessiva di mq. 279,05 al piano terra, e mq. 99,10 al primo piano, per un volume complessivo di mc. 1.158,85, risultato assentito con permesso di costruire del 21.11.2013 n. 122, oggetto di una prima variante (PdC 19.05.14 n. 47) su cui il Comune di Castrignano aveva assentito autorizzazione paesaggistica del 30.04.14 n. 44 inviata alla Sovrintendenza di Lecce ai sensi dell'art. 146 c. 11 Dlgs n. 42/04, e poi di una seconda e finale variante (PdC 17.07.14 n. 79).

3. L’impugnata sentenza:

a) ha dichiarato irricevibile il ricorso a cagione della tardività dell’impugnazione delle delibere consiliari di approvazione del "planovolumetrico" e della successiva "variante", nonché dei permessi di costruire a suo tempo rilasciati e dell'autorizzazione paesaggistica;

b) con riferimento a tale ultimo atto ha sostenuto che il mezzo fosse altresì inammissibile per omessa notifica del medesimo all'Unione "Talassa - Mare di Leuca" tra i Comuni di Tricase e Castrignano del Capo quale Autorità all'uopo delegata dalla Regione Puglia titolare del relativo potere (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalal forza del giudicato interno);

c) in particolare, ha fatto presente che:

I) le impugnate deliberazioni consiliari approvative del "Piano urbanistico d'insieme e planivolumetrico relativo alla maglia n° 8 in Marina di Leuca" proposto da parte appellata controinteressata SC CA, erano state pubblicate nell'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (rispettivamente, la delibera di C.C. n. 26 del 20.11.2012 in data 10.12.2012 e la successiva variante di cui alla delibera di C.C. n. 3 del 05.03.2014 in data 11.03.2014);

II) secondo il combinato disposto dell'art. 41 cod. proc. amm. e dell'art. 47 della legge n. 135/1990 (sostituito dall'art. 124 del d.lgs. n. 267/2000), il termine per impugnare tali atti decorreva dalla pubblicazione dei medesimi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, a meno che l’impugnativa non provenisse dai soggetti destinatari del provvedimento;

III) per tali dovevano intendersi sia i soggetti direttamente contemplati che i soggetti immediatamente incisi dall’atto, con riguardo ai quali il termine d’impugnazione cominciava a decorrere dalla necessaria notifica nei loro confronti del provvedimento; nel caso di specie, tuttavia, il signor GI aveva notificato il ricorso introduttivo del giudizio solo in data 15.11.2014, quando era abbondantemente trascorso il termine decadenziale di giorni 60 dall’avvenuta pubblicazione delle delibere impugnate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

d) ha respinto la tesi dell’appellante secondo cui quest’ultimo - in quanto nudo proprietario di immobile confinante e ricadente all’interno della stessa maglia n° 8 in Marina di Leuca interessata dalle delibere in oggetto- sarebbe stato da annoverarsi tra i soggetti destinatari diretti del provvedimento (e quindi della sua comunicaizone personale), perché tale prospettazione avrebbe implicato che tutti i proprietari e/o detentori a titolo qualificato di immobili confinanti e ricadenti nella zona interessata dal piano urbanistico d’insieme e planivolumetrico relativo alla Maglia n. 8 di cui alle delibere di C.C. dovessero essere destinatari della relativa notifica, con un ingiustificato aggravio dell’azione amministrativa;

e) ha ritenuto che dalla tardività dell’impugnazione delle delibere consiliari di approvazione del "planovolumetrico" e della successiva "variante” doveva di necessità conseguire la tardività dell’impugnazione per illegittimità derivata anche dei successivi permessi di costruire n. 122 del 21.11.2013, n. 47 del 19.05.14, e n. 79 del 17.07.14;

f) ha evidenziato che la impugnativa dei permessi di costruire era comunque tardiva anche con riferimento ad eventuali vizi propri degli atti in parola; ciò,in considerazione della circostanza che i lavori di scavo, da cui parte appellante poteva acquisire una prima conoscenza delle caratteristiche ontologiche e rilevanti del realizzando intervento costruttivo e comunque esercitare il proprio diritto di accesso onde procedere alla proposizione del ricorso, risultavano incominciati nel marzo 2014: il ricorso di primo grado, in quanto notificato solo nel novembre 2014 era irricevibile per tardività anche in

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