Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-18, n. 202309087

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-18, n. 202309087
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309087
Data del deposito : 18 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2023

N. 09087/2023REG.PROV.COLL.

N. 00169/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 169 del 2023, proposto dalla Società -OMISSIS- a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- l’U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023, il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La controversia, introdotta dalla Società -OMISSIS-Società Consortile a Responsabilità Limitata, esercente l’attività di lavori edili, ha ad oggetto l’informativa antimafia prot. n. -OMISSIS-del 22 gennaio 2021 adottata dal Prefetto di Napoli, fatta oggetto dalla suddetta società delle censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio (R.G. n. -OMISSIS-), proposto dinanzi al T.A.R. per la Campania, e con i successivi motivi aggiunti.

2. La finalizzazione della suddetta informativa a dare espresso e motivato riscontro all’istanza di aggiornamento di un precedente provvedimento interdittivo (prot. n. -OMISSIS-del 4 maggio 2018) di cui la ricorrente era stata destinataria da parte della medesima Prefettura di Napoli, presentata in data 19 settembre 2019 (ed integrata in data 8 aprile 2020) dal suo amministratore unico ai sensi dell’art. 95, comma 5, d.lvo n. 159/2011, con consequenziale richiesta di iscrizione della società nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. white list ) di cui all’art. 1, comma 52, l. n. 190/2012, suggerisce, ai fini della migliore comprensione della fattispecie oggetto di giudizio e dei relativi antefatti, anche tenuto conto della relatio operata dall’interdittiva del 2021 a quella anteriore del 2018, di riassumere il contenuto motivazionale di quest’ultima.

2.1. Da essa, in primo luogo, sono evincibili i seguenti dati inerenti alla struttura della società in argomento:

- il capitale sociale è ripartito, in parti uguali, tra la Società -OMISSIS- (33,33% di quote), la Società -OMISSIS- (33,33% di quote) e la Società -OMISSIS- (33,33% di quote);

- essa è gestita dall’arch. -OMISSIS--OMISSIS-, nella qualità di amministratore unico.

2.2. Gli elementi indiziari da cui il Prefetto di Napoli ha tratto il pericolo di condizionamento delle scelte e degli indirizzi della suddetta società sono invece così delineati nel provvedimento interdittivo:

- il citato -OMISSIS- -OMISSIS-è stato condannato per violazione delle norme per l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti ed imballaggi oltre ad essere stato segnalato in data 13 maggio 1996 per associazione mafiosa e truffa;

- -OMISSIS- -OMISSIS-, fratello del predetto -OMISSIS-, è stato condannato per omicidio colposo, violazioni relative al trasporto abusivo, violazione di sigilli, violazione della normativa in materia urbanistica ed edilizia, violazione della disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, oltre ad essere stato arrestato, in data 29 dicembre 1997, per associazione mafiosa e truffa;

- -OMISSIS- -OMISSIS-(classe -OMISSIS-), altro fratello dei predetti, è gravato da procedimenti penali per violazione della normativa edilizia, violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, peculato, violazione di sigilli e ricettazione, oltre ad essere stato segnalato, in data 13 maggio 1996, per associazione di stampo mafioso e truffa, arrestato, in data 29 dicembre 1997, per i medesimi reati, denunciato per estorsione in data 19 ottobre 2009 e segnalato come indiziato di associazione mafiosa ex art. 1, l. n. 575/1965;

- in occasione di diversi controlli sul territorio (eseguiti nelle date del 25 settembre 2012, del 3 giugno 2010 e del 30 marzo 2006) è risultato che il menzionato -OMISSIS- -OMISSIS- si incontrava con -OMISSIS-, condannato in data 23 aprile 1998 per associazione a delinquere ed usura;
inoltre, il citato -OMISSIS- -OMISSIS- è stato controllato in data 6 aprile 2013 con -OMISSIS-, gravata da precedenti penali per usura, e con il predetto -OMISSIS-;

- -OMISSIS-, dipendente della società nel periodo 2016-2017, è stato controllato in data 12 novembre 2014 in compagnia di -OMISSIS-, gravato da precedenti di polizia per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e condannato con sentenza irrevocabile il 29 marzo 2008 per i reati di cui agli artt. 73 e 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990;

- la proprietà della -OMISSIS- fa capo a -OMISSIS- -OMISSIS-, socio di maggioranza (con il 99,9% di quote), e -OMISSIS-, socio di minoranza (0,1% di quote), mentre la carica di amministratore è rivestita dal medesimo -OMISSIS- -OMISSIS-;

- la proprietà della -OMISSIS- fa capo a -OMISSIS- -OMISSIS-, socio di maggioranza (con il 99,86% di quote), e -OMISSIS-, socio di minoranza (0,14% di quote), mentre la carica di amministratore è rivestita da -OMISSIS-, madre dei fratelli -OMISSIS-;

- la proprietà della -OMISSIS- fa capo a -OMISSIS- -OMISSIS-, socio di maggioranza (con il 99,6% di quote), e -OMISSIS-, socio di minoranza (0,4% di quote), mentre la carica di amministratore unico e legale rappresentante è rivestita dal medesimo -OMISSIS- -OMISSIS-;

- la Società -OMISSIS-, in liquidazione dal 2003, fa capo ai citati fratelli e -OMISSIS- -OMISSIS- riveste la carica di liquidatore;

- la Società -OMISSIS- S.r.l. ha un capitale sociale ripartito tra i citati fratelli, -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-(classe 1987), figlio di -OMISSIS- -OMISSIS-;

- la Società -OMISSIS- S.r.l. ha un capitale sociale facente capo a -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-;

- la Società -OMISSIS- F.lli -OMISSIS- S.r.l. è di proprietà della -OMISSIS-S.r.l. e di -OMISSIS- -OMISSIS-, il quale riveste anche la carica di amministratore unico;
il capitale sociale della -OMISSIS-S.r.l. è ripartito tra -OMISSIS- -OMISSIS-, anche amministratore unico, e -OMISSIS-;

- la Società -OMISSIS- è gestita dal predetto -OMISSIS-, quale socio unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;
-OMISSIS- ha rivestito la carica di Presidente del collegio sindacale dal 6 settembre 2014 al 10 marzo 2016;

- la Società -OMISSIS- è gestita da -OMISSIS- -OMISSIS-e da -OMISSIS-, entrambi amministratori;

- i predetti -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, figli di -OMISSIS- -OMISSIS-(classe 1925) e di -OMISSIS-, sono cugini di primo grado dei fratelli -OMISSIS- -OMISSIS-(classe -OMISSIS-), -OMISSIS-

- la Società -OMISSIS- -OMISSIS- è in nuda proprietà dei citati -OMISSIS- -OMISSIS-(classe -OMISSIS-), -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché in usufrutto e nuda proprietà della loro madre -OMISSIS-;
-OMISSIS- è amministratore unico, nominato in data 20 marzo 2017 in sostituzione di -OMISSIS- -OMISSIS-, mentre -OMISSIS- -OMISSIS-è procuratore speciale;

- la Società-OMISSIS- è di proprietà di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, il quale è anche amministratore unico;
-OMISSIS- è sindaco effettivo;

- la Società -OMISSIS- è di proprietà di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e della Società -OMISSIS- il capitale sociale di quest’ultima è suddiviso tra -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-;
amministratore unico è -OMISSIS- Contabile e -OMISSIS- è procuratore speciale;

- -OMISSIS- -OMISSIS-(classe -OMISSIS-), -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- sono stati deferiti alla A.G. in data 16 luglio 2010 per il reato di cui all’art. 260, d.lvo n. 152/2006 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) unitamente ad altre persone tra cui -OMISSIS-, quest’ultimo destinatario di provvedimento di sequestro preventivo di beni emesso dalla D.D.A. di Napoli in data 19 dicembre 2011, unitamente a diversi soggetti considerati elementi di spicco del clan -OMISSIS-;

- -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- sono stati imputati nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 260, d.lvo n. 152/2006, concluso con sentenza n. -OMISSIS- in data 25 ottobre 2013 del Tribunale di Napoli – Sezione staccata di -OMISSIS-, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- per intervenuta prescrizione.

2.2. Così delineato il quadro societario facente capo alla famiglia -OMISSIS-, la prognosi interdittiva è stata quindi formulata dalla Prefettura di Napoli, con l’interdittiva del 2018, nei termini seguenti:

L’attività istruttoria…ha evidenziato una serie d’intrecci familiari e di cointeressenze aziendali tra le diverse società, tutte riconducibili alla famiglia -OMISSIS-, rilevante ai fini cautelari antimafia ”.

3. Il suddetto provvedimento interdittivo, impugnato con distinti ricorsi dalle Società -OMISSIS-S.c. a r.l. e dalle imprese consorziate - -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- - è passato indenne al vaglio del giudice amministrativo di primo (sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, n. -OMISSIS-) e di secondo grado (sentenza di questa Sezione n. 303 dell’8 gennaio 2021).

3.1. E’ opportuno, anche alla luce del suo valore orientativo nei confronti della successiva attività amministrativa (di cui costituisce espressione il provvedimento interdittivo oggetto del presente giudizio), richiamare i principali snodi motivazionali della sentenza di appello, laddove in particolare, dopo aver richiamato i tratti essenziali del potere interdittivo e del relativo controllo giurisdizionale, evidenzia che:

- “ alcuni degli elementi indiziari posti a base della valutazione prefettizia, oltre che molto risalenti nel tempo (concetto che tuttavia non è dirimente, ben potendo fatti risalenti continuare a spiegare effetti nell’attualità), si sono rilevati privi di fondamento e significatività: ciò vale per il riferimento alla segnalazione del 13.5.1996 riferita ad una presunta associazione a delinquere “semplice” (e non ex art. 416 bis cp). E’ certo che siffatta segnalazione è rimasta priva di seguito, non è circostanziata quanto ai fatti, e che, inoltre, è stata in passato posta a base di altra informativa antimafia, annullata dal Tar con sentenza -OMISSIS-, passata in giudicato, che ne escluse il rilievo ai fini antimafia;
così come è certo che i precedenti giudiziari richiamati a carico di -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS- (fratelli del dominus delle società del consorzio appellante) sono stati superati dall’assoluzione “per non aver commesso il fatto” pronunciata con sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, passata in giudicato, cui è seguito tra l’altro un indennizzo per ingiusta detenzione (il dedotto “superamento” attiene evidentemente all’imputazione per il reato di cui all’art. 416 bis – elemento unicamente valorizzato dalla Prefettura - ma non esclude che i contenuti della sentenza, seppur assolutoria, possano essere considerati, in ordine ai fatti e alle condotte descritte, come rilevanti e significative ai fini antimafia)
”;

- “ analoghe considerazioni possono farsi in relazione all’ipotesi del collegamento sostanziale fra le ricorrenti società, e quelle riferibili ai cugini dell’architetto -OMISSIS- e interessate da informative interdittive. L’unico elemento, emergente dagli atti, è che la -OMISSIS- -OMISSIS-, riferibile appunto al ramo collaterale dell’architetto -OMISSIS-, ha sede in piazza -OMISSIS- presso lo studio del dott. -OMISSIS--OMISSIS-che figura anche nella -OMISSIS- (riferibile ad -OMISSIS- -OMISSIS- cugino del -OMISSIS- -OMISSIS-), anch’essa con sede in piazza -OMISSIS- e in cui il dott. -OMISSIS-riveste la qualifica di presidente del collegio sindacale. La circostanza che le diverse società abbiano scelto lo stesso consulente e presso di esso abbiano eletto la propria sede legale, seppur costituisce un elemento indiziario, non raggiunge, ad avviso del Collegio, di per se solo, secondo il criterio della probabilità “cruciale”, quel grado di verosimiglianza della formulata ipotesi di sussistenza dell'unica “galassia” societaria, in assenza di concreti elementi di carattere commerciale, societario o comunque relazionale, dai quali possa evincersi una regia comune ”;

- “ diverse considerazioni devono invece farsi per i rimanenti elementi posti a base del diniego di iscrizione della white list. E’ pacifico che l’arch. -OMISSIS- sia stato coinvolto in due, sia pur risalenti, vicende giudiziarie, una per emissione di polveri e l’altra per abbandono di scarti di lavorazione sul piazzale aziendale, conclusesi con condanna in sede penale. Trattasi di precedenti, ovviamente non sufficienti, se considerati isolatamente, a inferire rischi di infiltrazione. Tuttavia essi concorrono a comporre un quadro indiziario in cui un elemento, sopra tutti gli altri, appare - alla luce di quell’opera di sostanziale tassativizzazione delle fattispecie rilevanti in premessa citata - significativo e dirimente ”;

- “ nel caso di specie, la Prefettura ha evidenziato la figura del -OMISSIS- -OMISSIS-, dipendente della -OMISSIS-s.r.l. dal 2010 al 2013, nonché, secondo quanto risultante dal verbale GIA del 22 giugno 2017, anche collaboratore, in precedenza, della -OMISSIS- dal 2008 al 2010 e, successivamente, anche della -OMISSIS-dal 2015 al 2017, tutte società riconducibili, pacificamente, all’arch. -OMISSIS-. Si tratta di persona gravata da precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione, sottoposto a misura di sorveglianza speciale, nonché figlio di un noto esponente del clan -OMISSIS- e nipote di altro rilevante esponente del medesimo clan ”;

- “ ha altresì dato rilievo alla figura di -OMISSIS- che è stato dipendente della -OMISSIS-nel periodo 2016-2017 ed è stato controllato in compagnia di -OMISSIS-, pregiudicato gravato da precedenti di polizia per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e condannato con sentenza irrevocabile per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990 ”;

- “ trattasi di indizi che, soprattutto se letti in un quadro complessivo e nel contesto territoriale in cui sorgono, ragionevolmente inducono per la sussistenza di un rischio. Come afferma consolidata giurisprudenza, il ragionamento indiziario può fondarsi anche su un unico elemento presuntivo, purché non contrastato da altro ragionamento presuntivo di segno contrario, con la conseguenza che il requisito della concordanza, previsto dall'art. 2729 c.c., perde il carattere di requisito necessario e finisce per essere elemento eventuale della valutazione presuntiva, destinato ad operare solo laddove ricorra una pluralità di presunzioni (v., ex plurimis, Cass., sez. I, 26.3.2003, n. 4472) ”;

- “ nella sentenza n. 3299/2016 la Sezione ha in particolare ritenuto che:

“- il condizionamento mafioso può derivare anche dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali all’interno della società, ma siano o figurino come meri dipendenti, entrati a far parte dell’impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi;

- il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente “infiltrato”, del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall’esterno l’impresa, nonché dall’assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non emergano specifici riscontri oggettivi sull’influenza nelle scelte dell’impresa;

- le imprese possono effettuare liberamente le assunzioni quando non intendono avere rapporto con le pubbliche amministrazioni: ove intendano avere, invece, tali rapporti devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano dipendenti contigui al mondo della criminalità organizzata” ”;

è pur vero che, come affermato con sentenza 25 maggio2018, n. 3138, “il giudizio sulla permeabilità dell'impresa non può prescindere dalla disamina degli strumenti che l’ordinamento mette ordinariamente e concretamente a disposizione degli operatori economici per evitare di assumere soggetti controindicati (essenzialmente, certificato del casellario e dei carichi penali pendenti)”, ma nel caso di specie, in disparte la considerazione che il -OMISSIS- -OMISSIS- è stato destinatario della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per mafia, emessa, in data 26.9.2012, dal Tribunale di Napoli, Sezione Misure e Prevenzione, confermata dalla Corte d’Appello di Napoli con provvedimento del 29.11.2013 (circostanza dunque evincibile dall’esame del casellario), ciò che è dirimente è la circostanza: a) che trattasi di soggetto gravante nello stesso territorio in cui ha sede l’impresa e nella quale quest’ultima ordinariamente opera (non si tratta cioè di assunzioni operate in forza di clausole sociali nell’ambito di appalti pubblici);
b) il rapporto di lavoro si è protratto negli anni attraverso il “transito” da una società all’altra;
c) le “caratteristiche” del soggetto, così come tracciate nella misura di prevenzione e nelle segnalazioni di polizia, non potevano non essere conosciute dall’arch. -OMISSIS-, anche in relazione a quanto osservato sub a), e depongono per la concretezza del rischio infiltrativo
”;

- “ l’appellante precisa che, appena appreso della circostanza, lo ha allontanato. Ma a tale precisazione è agevole replicare che il provvedimento dev’essere esaminato alla luce del principio tempus regit actum ”;

- “ quanto sopra è sufficiente, ad avviso del Collegio, a sorreggere la legittimità dei provvedimenti impugnati, soprattutto ove si consideri la prospettiva temporanea sottolineata dalla Corte costituzionale ”.

4. Con il provvedimento interdittivo oggetto del presente giudizio, e scaturito come si è detto dall’istanza di aggiornamento presentata dall’amministratore unico della società -OMISSIS-S.r.l., arch. -OMISSIS- -OMISSIS-, la Prefettura di Napoli, dopo aver richiamato la precedente informativa, le citate sentenze del giudice amministrativo e la composizione sociale e proprietaria della predetta società, ha affermato la permanenza del pericolo di contaminazione mafiosa nei confronti della stessa.

4.1. Giova preliminarmente evidenziare che l’istanza di aggiornamento poneva essenzialmente in evidenza le circostanze giustificative, ad avviso della società promotrice, del necessario ripensamento da parte della Prefettura di Napoli delle conclusioni ostative cui era in precedenza pervenuta, all’uopo rilevando che, nell’ambito delle attività di riorganizzazione delle società appartenenti al gruppo, finalizzate a prevenire il rischio di contaminazione da parte della criminalità organizzata, esso si era “ munito di codice etico e di una rigida disciplina dei flussi finanziari, delle assunzioni e degli approvvigionamenti ”, era stato nominato l’avv. -OMISSIS- con il compito di vigilare sul rigoroso rispetto delle suddette procedure e di redigere rapporti mensili sull’attività svolta da trasmettere all’UTG, si era proceduto alla estromissione di -OMISSIS- dalle compagini societarie in cui era presente ed alla interruzione di ogni rapporto professionale con il medesimo, nonché al trasferimento della sede legale delle società da Napoli, piazza -OMISSIS-, a -OMISSIS-, via -OMISSIS-s.n.c., ed allo scioglimento della Società -OMISSIS-.

4.2. Con il provvedimento interdittivo confermativo, la Prefettura di Napoli ha in primo luogo richiamato - in termini pressoché solo elencativi - i seguenti elementi indiziari:

- -OMISSIS- -OMISSIS-registra collegamenti con le ditte -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-S.r.l., delle quali è amministratore unico e socio unico;

- la società -OMISSIS- è titolare del 33,33% del capitale sociale della società -OMISSIS- con sede legale in Napoli, piazza -OMISSIS-, di cui è amministratore unico -OMISSIS--OMISSIS-(quota acquistata il 13 luglio 2017 dalla società -OMISSIS- F.lli -OMISSIS- S.r.l.), insieme alla società -OMISSIS-, titolare del 33,34% del capitale sociale, ed alla società -OMISSIS- S.r.l., titolare del restante 33,33%: a carico delle società -OMISSIS- F.lli -OMISSIS- e -OMISSIS-, in occasione di accessi antimafia svolti nel 2004 sono emersi elementi di controindicazione antimafia;

- in particolare, -OMISSIS- -OMISSIS-, socio e amministratore unico della -OMISSIS- F.lli -OMISSIS- S.r.l., figura in due informative di reato, redatte dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli in data 24 ottobre 1994 ed in data 13 maggio 1996, la prima per reati finanziari e la seconda per il reato di cui all’art. 416- bis c.p. e falsi in genere;

- -OMISSIS- -OMISSIS-, socio della -OMISSIS- F.lli -OMISSIS- S.r.l. fino al 2 marzo 1998, figura in una informativa di reato redatta dalla Guardia di Finanza di Salerno in data 13 settembre 1994, per violazione delle norme sull’IVA;
in data 18 novembre 1997 è stato arrestato a seguito dell’informativa del G.I.C.O. per il reato di cui all’art. 416- bis c.p. e falsi in genere;
in data 19 maggio 2000 è stato proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli;

- -OMISSIS- -OMISSIS-, socio della -OMISSIS- F.lli -OMISSIS- S.r.l. fino al 2 marzo 1998, in data 13 maggio 1996 è stato arrestato a seguito dell’informativa del G.I.C.O. per il reato di cui all’art. 416- bis c.p. e falsi in genere;
in data 18 novembre 1997 è stato arrestato ai sensi dell’art. 285 c.p.p. ed a seguito dell’informativa del G.I.C.O. per il reato di cui all’art. 416- bis c.p. e falsi in genere;
con l’informativa n. -OMISSIS- della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-(NA) gli è stato imposto il divieto di dimora nel Comune di Napoli;

- -OMISSIS--OMISSIS-, presente al momento dell’accesso nei locali della società, dichiarava di essere costruttore edile e cliente della stessa;
il medesimo risulta essere germano di -OMISSIS--OMISSIS-, pluripregiudicato ed affiliato al clan dei “-OMISSIS-” egemone nella provincia di Caserta, prestanome di -OMISSIS- e destinatario di provvedimento di sequestro dei beni in data 20 febbraio 1997 da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Misure di Prevenzione, e di -OMISSIS--OMISSIS-, pluripregiudicato, indicato dai collaboratori di giustizia come affiliato al clan dei “-OMISSIS-” e particolarmente legato a -OMISSIS-, oltre che destinatario in data 23 aprile 1998 di provvedimento di sequestro dei beni da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Misure di Prevenzione;

- con sentenza n. -OMISSIS-, il T.A.R. per la Campania annullava l’interdittiva emessa a carico della -OMISSIS- F.lli -OMISSIS- S.r.l. in quanto non si era tenuto conto dell’assoluzione in sede penale di -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-;
gli elementi di contiguità allora emersi (tra cui la presenza di -OMISSIS--OMISSIS- nel sito della cava della società) presentano un immutato valore indiziante alla luce dell’o.c.c. n. -OMISSIS- GIP dell’8 giugno 2006, in cui vengono riportate ulteriori condotte desunte dalle intercettazioni eseguite anche in data successiva alla sentenza di assoluzione che rivelano la contiguità di -OMISSIS- -OMISSIS-con soggetti di primo piano del clan -OMISSIS-e del clan dei -OMISSIS-e segnatamente con -OMISSIS-;

- sono inoltre emersi collegamenti della società -OMISSIS- F.lli -OMISSIS- S.r.l. con la società -OMISSIS- S.r.l., gravata da interdittiva antimafia per i collegamenti storici con ambienti della criminalità organizzata e in considerazione anche della recente vicenda emersa in data 23 marzo 2020 relativa al subappalto ricevuto dalla stessa -OMISSIS- dalla società -OMISSIS- all’epoca gestita da -OMISSIS-, raggiunto dall’o.c.c. n. -OMISSIS- eseguita in data 9 giugno 2020 per il reato di cui all’art. 416- bis c.p. per aver preso parte unitamente a -OMISSIS- -OMISSIS- al clan “-OMISSIS-”;

- all’indirizzo di -OMISSIS-, strada Provinciale s.n.c., ove ha sede la società -OMISSIS- F.lli -OMISSIS- S.r.l., risultano avere una unità locale la società -OMISSIS- S.r.l. e la -OMISSIS-s.c. a r.l., di proprietà delle società -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutte destinatarie di provvedimenti ostativi;
lungo la strada Provinciale s.n.c., poco distante dalla via di accesso al sito di estrazione delle suddette società -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, vi è una strada che di fatto porta al medesimo sito ove è stata rilevata la presenza di due insegne riportanti le scritte -OMISSIS-e -OMISSIS-, entrambe gravate da interdittiva antimafia;

- nei confronti della -OMISSIS-, in occasione degli accessi ai fini antimafia, emergevano dati che, sebbene nell’attualità non siano indicativi di collegamenti con -OMISSIS- -OMISSIS-, sono comunque significativi “ in quanto consentono di tracciare una linea di continuità di rapporti di colleganza tra imprenditori e la criminalità organizzata nella gestione di settori notoriamente ritenuti appetibili ai sodalizi criminali, come quello del calcestruzzo ”;
in particolare, in occasione dell’accesso eseguito nel 2004 emergevano elementi relativi a -OMISSIS--OMISSIS-, socio costitutore della -OMISSIS-, destinatario dell’o.c.c. n. -OMISSIS- emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli per il reato di cui all’art. 416- bis c.p., -OMISSIS--OMISSIS-, socio della -OMISSIS-, destinatario della medesima o.c.c., e -OMISSIS-, commercialista della società e presente al momento dell’accesso, il quale riveste cariche sociali in società riconducibili alla criminalità organizzata;

- -OMISSIS- -OMISSIS-, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno con decreto n. 275/2012 del 26 settembre 2012, risulta dipendente delle suddette società nei periodi di seguito indicati:

-OMISSIS-2015-2017;

-OMISSIS-2010-2013;

-OMISSIS- 2006-2008;

-OMISSIS- 2008-2010;

- il citato -OMISSIS- -OMISSIS- è figlio di -OMISSIS- -OMISSIS-, pluripregiudicato, noto esponente del clan “-OMISSIS-”, condannato con sentenza n. 2015/2012 emessa il 26 aprile 2012 dalla Corte di Appello di Napoli ad anni 16 e mesi 8 per il reato di cui all’art. 416- bis c.p., sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 3 con decreto del Tribunale di Napoli del 30 ottobre 2013, rinviato a giudizio in data 21 aprile 2009 per il reato di cui all’art. 416- bis c.p.;
- il medesimo -OMISSIS- -OMISSIS- è nipote di -OMISSIS- -OMISSIS-, pluripregiudicato per reati di tipo associativo, anch’egli ritenuto appartenente al clan -OMISSIS-, condannato dalla Corte di Appello di Napoli il 29 ottobre 2010 per estorsione e rapina aggravata con il metodo mafioso, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno con provvedimento del Tribunale di Napoli del 24 settembre 2013 e rinviato a giudizio in data 21 aprile 2009 per il reato di cui all’art. 416- bis c.p.;

- -OMISSIS-, dipendente -OMISSIS-, risulta vittima di minaccia, lesioni personali e danneggiamento a seguito di incendio;

- -OMISSIS-, dipendente -OMISSIS-, è stato controllato con -OMISSIS- -OMISSIS-;

- -OMISSIS-, dipendente -OMISSIS- e -OMISSIS-(annualità 2016-2017), è stato controllato con -OMISSIS-, condannato dalla Corte di Appello di Napoli irrevocabile il 29 marzo 2008 ai sensi degli artt. 73 e 74, comma, d.P.R. n. 309/1990;

- soci della -OMISSIS- S.r.l. sono -OMISSIS- -OMISSIS-(90%), anche amministratore unico, e -OMISSIS- -OMISSIS-(1%);
risultano atti di affitto/comodato d’uso redatti il 24 maggio 2010 e il 31 maggio 2016 tra la stessa, quale cedente, e la -OMISSIS- F.lli -OMISSIS- S.r.l., riconducibile a -OMISSIS- -OMISSIS-(socio per il 5% e amministratore unico) e società -OMISSIS-S.r.l.. socia al 95%, riconducibile a -OMISSIS- -OMISSIS-, socio di maggioranza (99%) e amministratore unico, -OMISSIS- (socio 1%) e -OMISSIS-;

- dalla documentazione in possesso degli organi di Polizia emergono elementi di interesse risalenti agli anni 2005 e 2012 da cui emergono collegamenti con il clan camorristico “-OMISSIS-”;

- le società in esame, ad eccezione della -OMISSIS-, hanno tutte sedi secondarie allo stesso indirizzo della società -OMISSIS- F.lli -OMISSIS- S.r.l.;

- dalle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia i fratelli -OMISSIS- vengono indicati come parte integrante del clan camorristico “-OMISSIS-”.

4.3. Il Prefetto di Napoli conclude rilevando, sul piano squisitamente valutativo, che “ l’esame degli elementi raccolti rivela un sistema complesso e articolato di cointeressenze, rapporti di stretta parentela e significativi collegamenti che consentono di ricondurre il gruppo di imprese in trattazione, tra l’altro operanti in settori affini, verso un unico polo decisionale identificabile nella famiglia -OMISSIS- ”, aggiungendo che “ il coacervo degli elementi raccolti nel tempo, che hanno condotto all’emissione di provvedimenti interdittivi antimafia a carico delle ditte in trattazione, pongono in evidenza come l’azione imprenditoriale riferibile a -OMISSIS--OMISSIS- e ai suoi fratelli sia stata caratterizzata nel tempo da una spiccata inclinazione all’instaurazione di rapporti di contiguità di natura simbiotica con soggetti inseriti in contesti riferibili alla criminalità organizzata egemone sui territori di riferimento ”.

5. Con la sentenza n.

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