Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-12-09, n. 201605193
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2016
N. 05193/2016REG.PROV.COLL.
N. 04935/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4935 del 2016, proposto da:
Comune di Lerici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi, Sarah Garabello, Andrea Bartalena, Federico Pardini e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14;
contro
società Baia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , società Snack Beach s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , Anna VE, Giovanni CI, AC TA, CA AV, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Francesco Paoletti e Sergio Menchini, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Morbidelli in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
nei confronti di
Regione Liguria, società Lerici Mare in liquidazione, Società Sviluppo Turistico Lerici Mare s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00400/2016, resa tra le parti, concernente liquidazione societa' a maggioranza comunale costituita per la gestione delle spiagge libere e attrezzate - decadenza concessioni demaniali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Baia s.r.l., della società Snack Beach s.r.l., di Anna VE, di Giovanni CI, di AC TA e di CA AV, nonchè del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Pafundi e Righi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il Comune di Lerici con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 24 gennaio 1997 ha approvato la costituzione di una società a responsabilità limitata, mista a prevalente partecipazione pubblica per l’affidamento del servizio di gestione delle spiagge libere ed attrezzate situate nel territorio comunale, denominata Lerici Mare s.r.l..
Detta società è stata costituita in data 4 luglio 1997 con la partecipazione al 51 per cento del Comune ed al 49 per cento di soci privati ed è divenuta titolare delle concessioni demaniali marittime (successivamente rinnovate sino al 31 dicembre 2009), subentrando in quella gestione al Comune.
Con la prima assemblea in data 6 febbraio 1998 è stato deciso, nella ripartizione del servizio di gestione delle spiagge libere ed attrezzate, che lo statuto prevedeva unitario, di affidare ai soci privati conduttori delle spiagge l’affidamento dei soli servizi secondari, consistenti nel noleggio di sedie ed ombrelloni, mentre alla Lerici Mare rimase la gestione dei servizi primari relativi alla pulizia e sicurezza dei bagnanti. Per effetto poi della modifica statutaria, di cui alla delibera n. 37 del del 2006, il Comune, quale socio, divenne non più titolato a partecipare agli utili provenienti dall’esecuzione delle attività secondarie; inoltre i patti parasociali, approvati nell’assemblea del 16 aprile 2007, consentivano alle imprese attributarie dei servizi secondari di affidarli in via diretta, cioè senza gara, a soggetti terzi.
2. - Allega il Comune appellante che in conseguenza di tali modifiche l’equilibrio economico della società mista si era spostato a favore dei soli soci privati, come criticamente rilevato dal Commissario prefettizio nel corso del 2015 nonché dalla stessa Regione Liguria.
La nuova amministrazione municipale insediatasi il 31 maggio 2015 ha provveduto, con delibera consiliare n. 51 del 23 dicembre 2015, impugnata in primo grado, a disporre lo scioglimento anticipato della società Lerici Mare con conseguente liquidazione della medesima.
Con successiva determina 3 febbraio 2016 del Segretario generale del Comune, fatta oggetto di motivi aggiunti, è stata disposta la cessazione della concessione demaniale con la Lerici Mare ed il rilascio dell’area.
Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria dai soci privati della Lerici Mare, titolari delle sub-concessioni rilasciate per ogni singola spiaggia assegnata.
3. - Con la sentenza qui appellata Il Tribunale amministrativo della Liguria ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti, con annullamento della delibera consiliare n. 51 del 2015 e della conseguenziale determina del Segretario generale 3 febbraio 2016, perché lo scioglimento anticipato della società partecipata viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza, le concessioni vigenti risultano prorogate automaticamente sino al 31 dicembre 2020, e inoltre non sono state rispettate le garanzie procedimentali previste dalla legge.
4. - Avverso detta sentenza ha interposto appello il Comune di Lerici, affidandolo ad una pluralità di motivi, in rito (con riguardo alla tempestività del ricorso, al difetto di legittimazione attiva dei soci privati ed alla carenza di interesse) e nel merito (criticando, in sintesi, la infrapetizione, e cioè la disamina, da parte del giudice di prime cure, solo di alcuni motivi del ricorso introduttivo, la violazione dell’art. 34, commi 20 e 21, d.-l. 18 ottobre 2012, n. 179, la violazione dell’art. 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed assumendo, ancora, che non sono state rispettate le garanzie procedimentali prodromiche all’adozione dei provvedimenti finali).
5. - Si sono costituiti in resistenza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con memoria di forma, nonché i signori IC IO (quale legale rappresentante de La Baia s.r.l.), TI MA (quale legale rappresentante della Snack Beach s.r.l.), VE Anna, CI Giovanni, TA AC, AV CA. Questi ultimi, già ricorrenti in primo grado, hanno altresì esperito appello incidentale condizionato con riguardo al primo motivo del ricorso introduttivo, che risulta essere stato implicitamente disatteso, concernente la negazione della configurabilità di un servizio pubblico locale nella gestione delle spiagge attrezzate. I soci privati hanno inoltre riproposto i motivi assorbiti dalla sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm..
6.- All’udienza del 22 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- I primi tre motivi, che attengono a profili in rito, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto infondati.
Anzitutto, la censura con cui si lamenta il mancato accoglimento, da parte della sentenza appellata, dell’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo, che, in quanto inerente all’affidamento di un servizio pubblico, sarebbe assoggettato al rito speciale accelerato (in particolare con dimidiazione del termine per la proposizione del ricorso) ai sensi del combinato disposto degli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120, comma 5, Cod. proc. amm., non appare meritevole di positiva valutazione. La controversia ha infatti ad oggetto il provvedimento di scioglimento anticipato e liquidazione della Lerici Mare s.r.l., che è fattispecie rientrante nella diversa previsione dell’art. 119, comma 1, lett. c), dello stesso Codice , alla quale non si applica il termine decadenziale di trenta giorni, secondo quanto inferibile dal comma 2.
Nemmeno merita condivisione la tesi secondo cui, inscrivendosi il provvedimento impugnato nell’ambito di una concessione di servizio pubblico, si avrebbe l’esercizio di un potere di autotutela, da conformare alla regola del contrarius actus . Anche prescindendo dalla recente pronuncia