Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-07-15, n. 202004573
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Testo completo
Pubblicato il 15/07/2020
N. 04573/2020REG.PROV.COLL.
N. 00139/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 139 del 2020, proposto da
You Know! s.r.l., Vervece Charter s.r.l., Blue Wave Charter s.r.l., Associazione Charter Campania, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avvocati Enrico Soprano e Federica Esposito, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
Comune di Capri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Biamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pistoia, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 02846/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Enrico Soprano, Federica Esposito e Alessando Biamonte, ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, decreto-legge n. 28/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le odierne appellanti sono società che svolgono attività di noleggio imbarcazioni con marinaio nella penisola sorrentina per escursioni turistiche.
Riferiscono che gran parte dei clienti sono soliti noleggiare le imbarcazioni nel periodo estivo per recarsi nella vicina isola di Capri ed ivi trascorrere la giornata e che l’approdo sull’isola avviene nell’unico punto di sbarco libero denominato “Scoglio delle Sirene” in località Marina piccola.
1.1. Con delibera 3 maggio 2018 la Giunta comunale di Capri, premessa l’intenzione di disciplinare l’utilizzo dell’approdo de “Lo Scoglio delle Sirene”, anche al fine di migliorare la viabilità lungo via prov. Marina Piccola nonchè garantire “ la sicurezza dei passeggeri trasportati e dei tantissimi bagnanti che quotidianamente affollano la baia di Marina Piccola ”, e considerato necessario tutelare la “ vivibilità evitando che di fatto lo “Scoglio delle Sirene” funga da porto alternativo a quello di Marina Grande ”, riteneva di “ dover prevedere anche per la prossima stagione turistica e per gli anni a venire una disciplina degli accosti allo “Scoglio delle Sirene” per motivi di tutela ambientale, di sicurezza dei bagnanti e di miglioramento della viabilità veicolare lungo “Piazza Antonio de Curtis” e via provinciale Marina Piccola ”.
A tal fine, dava indirizzo al Responsabile del settore Demanio di emanare, congiuntamente al Sindaco, un provvedimento di disciplina degli accosti presso il c.d. “Scoglio delle Sirene” con particolare riferimento al periodo di massima affluenza turistica (15 maggio – 15 ottobre).
1.2. Con ordinanza 11 giugno 2018 n. 96 il Sindaco e il Responsabile del Settore Demanio disponevano “ fino a nuova disposizione ”, nel periodo 1° giugno – 30 settembre, il divieto dalle ore 9.30 alle ore 17.00 di accosto di qualunque imbarcazione e/o natante presso l’approdo dello “Scoglio delle Sirene” con l’eccezione “ dei natanti appartenenti a titolari di regolare licenza di pesca, di quelli al servizio degli stabilimenti balneari dell’isola di Capri, dei natanti di residenti nel territorio dell’isola di Capri, di natanti e tender a servizio delle grandi imbarcazioni in rada ”.
Varie erano le ragioni riportate in premessa: - “ il ripristino di adeguate condizioni di sicurezza ed incolumità per la balneazione ”; - “ il decongestionamento della baia di Marina Piccola dalle numerosissime imbarcazioni che sostavano nella stessa, in attesa di accosto, con seri problemi di inquinamento ambientale ”; - “ il decongestionamento del traffico veicolare lungo la Via Provinciale Marina Piccola caratterizzata da una carreggiata molto ristretta e da carenza di spazi di sosta e manovra ”; - “ la limitata dimensione ” del molo di approdo; - “ l’assenza di qualsiasi servizio di assistenza all’accosto ”; - “ il difficile controllo della tipologia delle imbarcazioni in accosto soggette al pagamento del contributo di sbarco e, quindi, con possibile e conseguente evasione a tale contributo ”.
1.3. In aggiunta era precisato che l’ordinanza n. 87/2017 della Capitaneria di Porto di NA (e gli ulteriori provvedimenti emanati dal competente Ufficio circondariale marittimo di Capri), contenente disposizioni dirette a regolamentare le attività di noleggio esercitate con natanti da diporto, era stata sospesa in sede giurisdizionale, con conseguente potenziale pericolo per la salvaguardia ambientale del sito e per l’incolumità delle persone dovuto ad “ un incontrollato accosto all’isola di Capri da parte di natanti da diporto da noleggio condotti da personale privo del possesso di adeguati requisiti di preparazione e conoscenza del Codice della Navigazione e delle più elementari regole che disciplinano la navigazione ”.
2. Le società impugnavano l’ordinanza sindacale (e del Responsabile del Settore Demanio) con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania fondato su tre motivi:
a) violazione di legge (art. 27 d.lgs. n. 171 del 2005 e art. 3 l. n. 241 del 1990) ed eccesso di potere: l’ordinanza n. 87/2017 della Capitaneria di Porto, sospesa in sede giurisdizionale e poi ritirata in autotutela, aveva avuto applicazione per pochi mesi e non aveva mai prodotto effetti deflattivi sul traffico; d’altronde, il possesso della patente nautica richiesto ai conducenti delle imbarcazioni noleggiate era requisito sufficiente a dimostrare il possesso di idonea preparazione per effettuare le manovre di accesso;
b) violazione di legge (art. 27, comma 6, d.lgs. n. 171 del 2005, artt. 3, 41 e 97 Cost.), violazione del principio di imparzialità, eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, perplessità, ingiustificata disparità di trattamento: il pericolo per i bagnanti era insussistente per essere l’accosto consentito mediante un corridoio ben delimitato e lontano dalla zona di balneazione e, comunque, il rischio per l’incolumità pubblica non dimostrato, essendo rimesso, peraltro, alla valutazione dagli Uffici circondariali marittimi competenti per le questioni attinenti alla navigazione degli specchi d’acqua; la misura era sproporzionata, per mancanza di prova sulla praticabilità di soluzione alternative, nonchè affetta da disparità di trattamento a danno delle società di noleggio ed a vantaggio dei proprietari di grandi barche o residenti nell’isola;
c) difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di imparzialità, violazione del Trattato UE: la concessione ai residenti di accostare era arbitraria ed immotivata, per essere lo “Scoglio delle Sirene” solo un approdo turistico, e non un punto di carico e scarico di merci.
2.1. Si costituiva il Comune di Capri che concludeva per il rigetto del ricorso; con sentenza sez. I, 28 maggio 2019, n. 2846, il giudice di primo grado respingeva il ricorso e compensava le spese del giudizio.
In sentenza, rilevato che, per essere l’ordinanza diretta, tra le altre cose, alla tutela dell’incolumità dei bagnanti, messa a rischio dall’approdo indiscriminato di imbarcazioni presso lo “Scoglio delle Sirene” durante la stagione estiva, il potere esercitato dal Sindaco costituiva applicazione della previsione di cui agli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, la reiezione nel merito era motivata per essere:
- l’ordinanza della Capitaneria di Porto n. 87/2017, non la ragione esclusiva della regolamentazione contenuta nell’ordinanza impugnata, ma richiamata solo in quanto il suo ritiro avrebbe avuto l’effetto di un ritorno alla situazione di precedente, di affollamento del punto di approdo per l’aumento del numero dei potenziali conducenti reclutabili e quindi delle imbarcazioni a noleggio;
- corretta in sostanza la valutazione del Comune per cui il ritiro dell’ordinanza della Capitaneria avrebbe permesso si ricreassero i presupposti per un’altra stagione estiva di traffico intenso e caos nell’approdo, prendendo espressamente atto che tale situazione si era già verificata in passato, e ritenendo in maniera né illogica né