Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-04-12, n. 201601426

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-04-12, n. 201601426
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601426
Data del deposito : 12 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08924/2015 REG.RIC.

N. 01426/2016REG.PROV.COLL.

N. 08924/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso per revocazione n. 8924 del 2015, proposto dal signor R S, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, n. 232;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1234/2015, resa tra le parti;


Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2016 il Pres. L M e uditi per le parti l’avvocato A C e l’avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero dell’Interno, con decreto n. 171 del 26 febbraio 2007, ha respinto l’istanza dell’odierno ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità.

Col ricorso n. 873 del 2007 (proposto al TAR per la Puglia, Sezione di Lecce), egli ha impugnato il diniego, chiedendone l’annullamento.

Il TAR, con la sentenza n. 1930 del 2010, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

2. Con l’appello n. 7074 del 2011, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.

Questa Sezione, con la sentenza n. 1234 del 2015, ha respinto l’appello ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.

3. Col ricorso in esame, l’interessato ha impugnato per revocazione la sentenza di questa Sezione n. 1234 del 2015, ai sensi dell’art. 106 del c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, del c.p.c.

A fondamento del ricorso, egli – dopo aver ricostruito le vicende che hanno condotto alla sentenza ora impugnata – ha lamentato che questa Sezione sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti.

Infatti, nel ricostruire la ‘carriera’ dell’interessato e nel ritenere non viziata la valutazione del Ministero sulla non dipendenza delle infermità da causa di servizio, la Sezione ha rilevato che egli sarebbe stato assegnato al lavoro di terminalista solo a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Con le censure riguardanti la ‘fase rescindente’ (v. pp. 1-8), l’interessato:

- ha rilevato che la patologia ipertensiva si è manifestata nel 1993;

- ha dedotto che – come si evince da un certificato di data 9 febbraio 2004, già depositato nel corso del precedente giudizio e richiamato anche dalla perizia del prof. N - in realtà il ricorrente ha prestato servizio in ‘turnazione h24’ quale terminalista sin dal 17 giugno 1989, data di trasferimento al centro telecomunicazioni della Questura di Livorno (dovendosi intendere la data del 1° gennaio 1997, indicata nel foglio matricolare, solo come quella in cui sono divenuti rilevanti i ‘ruoli tecnici’ dei terminalisti).

Quanto alla ‘fase rescissoria’ (v. pp. 9-16), egli ha riproposto le censure formulate con l’atto d’appello ed ha criticato in più punti la ratio decidendi della sentenza impugnata.

4. Così ricostruite le doglianze del ricorrente, ritiene la Sezione che il ricorso per revocazione in esame va dichiarato inammissibile.

La sentenza ora impugnata n. 1234 del 2015 di questa Sezione si basa una motivazione molto articolata.

4.1. Nella sua prima parte, essa ha motivatamente escluso la fondatezza delle deduzioni formulate dall’allora appellante, volte da un lato a contestare le statuizioni della sentenza del TAR n. 1930 del 2010 e dall’altro a far ravvisare i vizi di eccesso di potere, dedotti avverso il diniego impugnato in primo grado.

In sostanza, la sentenza ha ritenuto motivata e ragionevole la valutazione effettuata in sede amministrativa, sulla mancata dimostrazione del rapporto causa-effetto, intercorrente tra il lavoro prestato e la malattia oggetto della istanza.

Per tale parte, la sentenza n. 1234 del 2015 – che ha escluso la fondatezza delle censure rivolte avverso il diniego e la sentenza del TAR - risulta insindacabile in questa sede (nella quale non è ammesso un terzo grado di giudizio), adeguatamente motivata e anche congrua rispetto alle risultanze fattuali acquisite in giudizio.

4.2. Nel considerare motivate e ragionevoli le valutazioni dell’Amministrazione (e dunque meritevole di conferma la sentenza del TAR), la sentenza n. 1234 del 2015 ha inteso evidenziare anche la legittimità sostanziale del provvedimento impugnato in primo grado (che aveva ravvisato un «danno cerebrale su base vascolare ed insorgenza improvvisa legata a predisposizione costituzionale del soggetto), con considerazioni riguardanti anche la ‘tempistica’ delle attività lavorative dell’interessato.

Effettivamente, nel ricostruire tale tempistica, il § 10.3. della sentenza impugnata ha rilevato che «l’assegnazione al lavoro di terminalista addetto alla trasmissione di messaggi con i conseguenti turni» ha avuto luogo «a far data dal 1.1.1997» (e non dalla data risultante dalla documentazione), ma tale richiamo – effettuato per individuare un argomento a fortiori oltre quelli già desumibili dalla sentenza del TAR, integralmente confermata – non ha avuto alcuna concreta incidenza nella ratio decidendi che ha escluso i dedotti vizi di eccesso di potere.

Le statuizioni che hanno indotto a confermare la sentenza del TAR, infatti, sono state quelle complessivamente sintetizzate al § 10.2. della sentenza (sulla ragionevolezza del giudizio del comitato, «secondo cui il servizio prestato non risulta aver influito in alcun modo sulla patologia»), rispetto alle quali la successiva indicazione della data dell’assegnazione al lavoro di terminalista non ha avuto un proprio autonomo rilievo decisorio.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari della presente fase del giudizio.

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