Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-02-18, n. 202501305
Rigetto
Sentenza
18 febbraio 2025
Sentenza
20 novembre 2023
Sentenza
20 novembre 2023
Rigetto
Sentenza
18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2025
N. 01305/2025REG.PROV.COLL.
N. 01523/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2024, proposto da
DW LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Andrea Mozzati, Giorgio Cosulich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Rete Ferroviaria LIna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianpaolo Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci, 24;
Ram – Rete Autostrade Mediterranee per la Logistica, Le Infrastrutture ed i Trasporti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Guccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna 50;
nei confronti
Ferrotramviaria s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 17297/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Rete Ferroviaria LIna S.p.A. e di Ram – Rete Autostrade Mediterranee per la Logistica, Le Infrastrutture ed i Trasporti S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Mozzati, Guccione, Ruggiero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.DW LI s.r.l. (d’ora in poi anche semplicemente DW o la società appellante) ha interposto appello avverso sentenza del Tar per il Lazio, sez. IV, 20 novembre 2023, n. 17297 che ha respinto il ricorso proposto dalla società avverso il provvedimento del Capo Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a rete, Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie del 28 aprile 2023, prot. n. 2530, con il quale era stata rigettata la domanda presentata dalla ricorrente per l’ammissione ai contributi previsti, per l’annualità 2022, a sostegno del trasporto ferroviario delle merci ai sensi del decreto adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 9 dicembre 2020 n. 566, nonché avverso i relativi atti presupposti, ivi compresa la nota di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
2. Il provvedimento di rigetto è motivato in relazione al “ mancato rispetto dei termini previsti all’art. 2, comma 2 del D.I. 9 dicembre 2020 n. 566 in quanto la richiesta di riconoscimento dei contributi è stata presentata, tramite l’invio di PEC del giorno 17 marzo 2023, anziché entro il termine del 1° marzo 2023 come previsto dal decreto in oggetto specificato ”.
2.1. Con un primo ordine di motivi la parte ricorrente lamentava in prime cure che:
- “ l’atto in questa sede impugnato si basa su un presupposto erroneo, dal momento che non v’è alcuna norma di livello primario o secondario che individui come perentorio il termine di che trattasi ”;
- il procedimento di ammissione al contributo avrebbe carattere non competitivo e non comparativo e ciò costituirebbe una conferma della natura ordinatoria del termine di presentazione delle istanze per ottenere il contributo de quo ;
- ulteriore indice del carattere non perentorio del termine in questione deriverebbe dal generale favor che l’Unione Europea riserva alle procedure di assegnazione dei contributi e alla loro percezione da parte dei beneficiari, di cui il Ministero non avrebbe tenuto conto nella motivazione del diniego;
- in ogni caso, la tardiva presentazione dell’istanza sarebbe stata determinata da fatti non imputabili alla ricorrente, bensì dal ritardo con cui il Gestore Rete Ferroviaria LIna S.p.A. aveva trasmesso la rendicontazione di cui all’art. 2, comma 2, lett. c) del decreto, da allegare alla domanda.
2.2. Con il secondo argomento di doglianza la ricorrente contestava il difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento avversato, per non avere l’Amministrazione valutato le cause, non imputabili alla stessa ricorrente, del ritardo nella trasmissione dell’istanza.
2.3. Con la terza censura la ricorrente lamentava la lesione del legittimo affidamento maturato in capo alla medesima in ordine alla concessione del suddetto contributo.
2.4. Con l’ultimo motivo censurava il decreto interministeriale n. 566 del 2020, nella parte in cui stabiliva un termine perentorio per la presentazione delle domande, per asserita contrarietà alla ratio , di matrice europea, del contributo in questione.
3. Il primo giudice, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, ha ritenuto di non dovere integrare il contraddittorio, avuto riguardo all’infondatezza del ricorso, in ragion del rilievo che il carattere di perentorietà del termine si evincerebbe dall’art. 2, comma 2, del citato decreto interministeriale 566 del 2020 (d’ora in poi anche D.I.) laddove prevede che “ I beneficiari, per ciascuna annualità del periodo di applicazione, entro e non oltre il 1° marzo dell’anno successivo all’effettuazione dei servizi, presentano al Ministero … richiesta di riconoscimento di contributi …”.
La perentorietà del termine, emergente dal dato letterale dell’indicato D.I. (“ entro e non oltre ”), ad avviso del primo giudice, troverebbe una sicura conferma nella ratio della previsione, considerando la funzione svolta dal termine in parola, consistente nell’impedire che il procedimento di assegnazione dei contributi in questione rimanga sempre pendente, senza mai giungere a una conclusione, in palese violazione dei principi di ragionevolezza ed efficienza dell’azione amministrativa.
Ciò in considerazione del rilievo che la misura del contributo dipenderebbe dal numero di imprese ammesse e dalle rispettive percorrenze chilometriche; pertanto, al fine di poter calcolare l’importo spettante ad ogni soggetto richiedente, sarebbe indispensabile la precisa individuazione di una soglia temporale entro la quale cristallizzare il numero di imprese ammesse al contributo.
Peraltro, secondo il primo giudice, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non potrebbe negarsi che la procedura volta alla concessione del contributo in parola, caratterizzata da uno stanziamento limitato di risorse da ripartire tra una molteplicità di soggetti, sia munita del carattere della concorsualità, con la conseguente necessità del rispetto del principio della par condicio .
3.1. Ha del pari rigettato la censura relativa alla non imputabilità del ritardo, in ragione delle “ tempistiche di comunicazione dei dati da parte di R.F.I. necessari per la presentazione della domanda ”, in quanto la rendicontazione da allegare era stata resa disponibile da R.F.I. solamente in data 23 febbraio 2023 e, quindi, a ridosso della scadenza del termine del 1° marzo”, sulla base del rilievo che detta relazione doveva essere semplicemente allegata alla domanda e non richiedeva un’attività di rielaborazione dei dati ad opera dell’istante.
3.2. Ha inoltre escluso che il comportamento della P.A. potesse avere ingenerato un legittimo affidamento nella concessione dei contributi de quibus .
3.3. Destituito di fondamento è stato ritenuto anche il quarto motivo di ricorso, riferito all’illegittimità del D.I., ove il termine da esso indicato per la presentazione dell’istanza fosse da considerarsi perentorio, sulla base del rilievo che non era dato ravvisare - né la ricorrente aveva offerto specifici spunti in proposito - alcun contrasto tra la normativa europea e la previsione di un termine perentorio per la presentazione della domanda (peraltro generalmente presente in tutte le procedure volte alla concessione di agevolazioni, come anche nelle procedure concorsuali e di affidamento).
3.4. Il primo giudice ha ritenuto infine che non ricorressero i presupposti per la rimessione della questione pregiudiziale, indicata da parte ricorrente nella memoria di replica, alla Corte di giustizia.
4. Avverso la sentenza di prime cure la società ha formulato le seguenti censure:
I) Sul primo motivo: Difetto ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata. Omessa pronuncia. Travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà;
II) Sul terzo motivo: Difetto ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata. Travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà. Omessa pronuncia.
III. Sul secondo motivo: Omessa pronuncia. Difetto ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata. Travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà. Violazione artt. 93 e 107, T.F.U.E. Violazione decisione Commissione Europea 15/11/2019, C (2019) 8217. Violazione artt. 15 e 16, d.lgs. n. 112/2015. Violazione art. 1, comma 294, legge n. 190/2014. Violazione art. 11, d.l. n. 185/2015, convertito con legge n. 9/2016. Violazione art. 47, comma 11-ter, d.l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017. Violazione art. 1, comma 297, legge n. 154/2018. Violazione d.i. 9/12/2020, n. 566. Difetto di istruttoria e di motivazione;
IV. Sul quarto motivo: Difetto ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata.