Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-13, n. 202303759

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-13, n. 202303759
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303759
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2023

N. 03759/2023REG.PROV.COLL.

N. 04258/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4258 del 2018, proposto da
Comune di Dipignano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Laurenti in Roma, via F. Denza n. 50/A;

contro

Consorzio Valle Crati, Commissario ad acta dott. D G, non costituiti in giudizio;
Fisia Italimpianti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Cosenza, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 01680/2017, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fisia Italimpianti s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2023 il Cons. A F e uditi per le parti, in collegamento da remoto, gli avv. Cavalcanti e Prozzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Comune di Dipignano, unitamente ad altri Comuni della Provincia di Cosenza, faceva parte del Consorzio Valle Crati costituito ex art. 31 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) e statutariamente definito come «azienda speciale consortile in quanto ente strumentale degli Enti locali aderenti».

Il Consorzio svolgeva il servizio di smaltimento rifiuti, raccolta differenziata e smaltimento reflui per i Comuni consorziati per il periodo dal 1998 al 2000, avvalendosi della Castalia s.p.a., poi Fisia Italimpianti s.p.a. I pagamenti del pattuito corrispettivo in favore della affidataria società di gestione avvenivano una volta che il Consorzio incassava dai Comuni consorziati i costi dei servizi.

1.1. La Società Fisia Italimpianti s.p.a., al fine di riscuotere il corrispettivo, attivava un procedimento arbitrale all’esito del quale, in data 19 giugno 2007, veniva pronunciato un lodo arbitrale che condannava il Consorzio Valle Crati al pagamento della somma di € 2.2413.11,88 maggiorata di interessi al tasso legale, nonché del maggior danno determinato nella misura del 5% dal 4 luglio 2001 fino all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo dei corrispettivi per la gestione e manutenzione dell’impianto integrato dei rifiuti solidi e liquidi urbani di cui al contratto n. rep. 53 dell’1 ottobre 1997 di affidamento, gestione e manutenzione dell’impianto integrato dei rifiuti solidi e liquidi urbani della conurbazione Cosenza-Rende, sito in Contrada Settimo di Rende.

1.2. Per l’ottemperanza del suddetto lodo, divenuto definitivo a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 570 de 18 aprile 2014, la Fisia Italimpianti s.p.a. adiva il Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria il quale, con sentenza 2 febbraio 2016, n. 205, dichiarava l'obbligo per il Consorzio Valle Crati di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie, assegnando il termine di 90 giorni per dare esecuzione integrale al giudicato, nominando un Commissario ad acta per il caso di inadempienza ulteriore affinché provvedesse entro 120 giorni a dare esecuzione al giudicato.

1.3. A seguito delle dimissioni del designato Commissario, il T.A.R. per la Calabria demandava alla Prefettura di Cosenza la nomina di un nuovo Commissario.

Con decreto del Prefetto di Cosenza n.4521/13.4GAB del 20/1/2017, veniva nominato Commissario ad acta il dott. D G. Quest’ultimo con Deliberazione Prot. n. 17458 del 7 marzo 2017, comunicata con pec del 5 giugno 2017, dopo aver determinato il debito del Consorzio verso Fisia Italimpianti s.p.a., accertando che il Consorzio non disponeva delle somme necessarie e che gli enti partecipanti avevano l’obbligo di far fronte ad eventuali disavanzi gestionali, deliberava che “... gli uffici del Consorzio Valle Crati determineranno, in ragione della quota posseduta dagli Enti Consorziati, l’entità del disavanzo che il mancato pagamento, come sopra riportato, ha provocato notificando il conseguente atto agli enti aderenti, al netto di quanto essi hanno già, eventualmente, a tale titolo erogato al Consorzio;
b) gli enti locali consorziati, ciascuno per propria competenza, verificheranno le somme impegnate a bilancio per far fronte al debito de quo ovvero procederanno a riconoscere il debito ai sensi dell’articolo 194 del dlgs 267/2000...
”.

In esecuzione di detta Deliberazione del Commissario ad acta l’Ufficio amministrativo del Consorzio, in persona del Direttore Generale e del Segretario f.f., emanava, previo indirizzo fornito dal Consiglio di Amministrazione consortile nella seduta del 13 marzo 2017, il Decreto n. 27 del 10 maggio 2017 con il quale stabiliva “... di dare esecuzione a quanto disposto con Deliberazione del 07/03/2017 del Commissario ad Acta.... a seguito delle determinazioni contenute nella predetta Deliberazione del Commissario ad Acta del 07/03/2017 ... e dell'indirizzo fornito dal Consiglio di Amministrazione consortile nella seduta del 13/03/2017, di ripartire l'importo di €. 4.769.713,60, quale debito maturato nei confronti della società Fisia Italimpianti s.p.a. dal 2000 al 2015, come descritto in premessa, tra i Comuni che hanno fatto parte del Consorzio Valle Crati dal 2000 al 2015 nelle modalità indicate nella Tabella Allegato A al presente provvedimento, che ne fa parte integrante e sostanziale... ”.

Dalla Tabella Allegato A al Decreto consortile emergeva che era imputato al Comune di Dipignano, quale quota parte del debito del Consorzio, maturato nei confronti della società Fisia Italimpianti s.p.a. dal 2000 al 2015, l’importo di € 92.250,77.

2. Il Comune di Dipignano impugnava la Deliberazione del Commissario ad acta per l’adempimento della decisione del Tribunale amministrativo per la Calabria n. 205/2016, il Decreto dell’ufficio amministrativo del Consorzio Valle Crati con cui era stata data esecuzione alla suddetta Delibera, nonché la Tabella Allegato A, sostenendone la nullità e illegittimità poiché: a) l’atto conclusivo del procedimento di ottemperanza era stato posto in essere, anziché dal Commissario ad acta , da uffici che difettano di qualsivoglia attribuzione circa l’ottemperanza delle sentenze rese contro il Consorzio;
b) il Commissario ad acta aveva esercitato i propri poteri nei confronti di enti autonomi e diversi rispetto al Consorzio e, per questo, del tutto estranei al giudizio di ottemperanza nel quale era stato nominato;
c) le determinazioni impugnate avevano gravato il Comune ricorrente di un debito per un servizio del quale non aveva usufruito o per il quale aveva già integralmente pagato;
d) erano state violate le regole consortili per le quali i Comuni che non fruivano dei servizi non erano obbligati a corrispondere quote inerenti ai servizi stessi, ma solo un contributo fisso;
d) gli uffici del Consorzio, disattendendo l’indicazione del Commissario ad acta secondo cui avevano dovuto determinare l’entità del disavanzo “al netto di quanto già, eventualmente, a tale titolo erogato al consorzio”, avevano ripartito il debito su tutti i consorziati a prescindere da quanto già erogato e dall’effettivo utilizzo;
e) gli atti consortili impugnati avevano introdotto ulteriori criteri di riparto del debito che non si rinvenivano nella deliberazione del Commissario ad acta ;
f) era mancata la comunicazione di avvio del procedimento.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con la sentenza n. 1680 del 2017, in parte respingeva il ricorso, e in parte lo ha dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione.

3.1. In particolare, il giudice di prime cure affermava che la deliberazione del Commissario ad acta impugnata non era inficiata da vizio di difetto di attribuzione, infatti la stessa conseguiva ai chiarimenti forniti dal T.A.R. in merito ai poteri sussistenti in capo al Commissario, nonché alla Delibera dell’Assemblea consortile n. 5 del 20 settembre 2016, assunta all’unanimità dai Comuni consorziati presenti e mai impugnata da quelli assenti, con la quale l’Assemblea aveva deliberato sulla vicenda debitoria di cui al giudizio di ottemperanza. Con la Delibera, i Comuni dichiaravano la volontà di rimettersi alle decisioni del Commissario ad acta precisando che, essendo il Consorzio un ente strumentale dei Comuni consorziati, alla luce dello statuto vigente e della relativa convenzione sottoscritta dai Comuni, qualsiasi debito o disavanzo di gestione era a carico dei Comuni aderenti, i quali potevano far fronte a tale disavanzo anche con la procedura di riconoscimento del debito di cui all’art.194 del T.U.E.L.

Il Tribunale, inoltre, riteneva infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 non essendo il termine entro cui il Commissario ad acta doveva provvedere un termine perentorio.

Con riferimento agli atti consortili, il giudice di primo grado specificava che la posizione azionata dal Comune era di diritto soggettivo in ragione della ritenuta non doverosità del versamento della somma pretesa, conseguendone dunque la sottrazione della questione alla giurisdizione del giudice amministrativo in quanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

4. Il Comune di Dipignano ha appellato la suddetta pronuncia, denunciando: “ 1. Travisamento. Falsità del presupposto. Violazione dei principi su acquiescenza e rapporti di presupposizione tra atti. Omessa considerazione di fatto decisivo. Violazione statuto Consorzio Valle Crati in particolare art. 15. Violazione principio di distinzione ed autonomia soggettiva tra Comuni consorziati e Consorzio;

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