Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-10-26, n. 201205484

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-10-26, n. 201205484
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201205484
Data del deposito : 26 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03727/2011 REG.RIC.

N. 05484/2012REG.PROV.COLL.

N. 03727/2011 REG.RIC.

N. 03728/2011 REG.RIC.

N. 04043/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3727 del 2011, proposto dal Circolo Nautico Diportisti di Pozzuoli "La Vita Nel Mare", in persona del presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via Principessa Clotilde 2;

contro

La Regione Campania, in persona del presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L B, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via Poli, 29;

nei confronti di

La Gestioni Nautiche Srl di C C, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Russo e Bruno Carbone, con domicilio eletto presso la signora Alessandra Balsamo in Roma, via Fonteiana, 85;



sul ricorso numero di registro generale 3728 del 2011, proposto dalla Regione Campania, in persona del presidente della Giunta e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato L B, con domicilio eletto presso la sede di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, 29;

contro

Il Circolo Nautico Diportisti di Pozzuoli "La Vita Nel Mare", in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via Principessa Clotilde 2;

nei confronti di

La Gestioni Nautiche di C C srl, non costituita nel giudizio di secondo grado;



sul ricorso numero di registro generale 4043 del 2011, proposto dalla Gestione Nautiche di C C srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Russo e Bruno Carbone, con domicilio eletto presso la signora Alessandra Balsamo in Roma, via Fonteiana, 85;

contro

Il Circolo Nautico Diportisti di Pozzuoli "La Vita Nel Mare", in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via Principessa Clotilde 2;
la Regione Campania, in persona del presidente della Giunta e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato L B, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via Poli, 29;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VII n. 124/2011, resa tra le parti, concernente il diniego di concessione demaniale marittima per ormeggio nel porto di Pozzuoli ed il rilascio della stessa in favore della società Gestioni nautiche srl;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Gestioni Nautiche Srl di C C e del Circolo Nautico Diportisti di Pozzuoli "La Vita Nel Mare";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2012 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Leone nonché l’avvocato Panariello per delega dell'avvocato Buondonno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con distinti ricorsi in appello (rubricati rispettivamente ai numeri di registro generale 3727, 3728 e 4043 del 2011), il Circolo nautico diportisti di Pozzuoli “La via del mare”, la Regione Campania e la società Gestioni nautiche srl di C C hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania 14 gennaio 2011, n.124, con la quale il Tar, adito dal Circolo nautico dei diportisti di Pozzuoli:

a) ha dichiarato in parte improcedibile ed in parte inammissibile il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dal predetto sodalizio avverso il silenzio e la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio in proprio favore della concessione demaniale marittima di uno specchio acqueo nel porto di Pozzuoli da destinare ad ormeggio delle imbarcazioni dei soci ed il successivo pedissequo diniego del 10 marzo 2009;

b) ha accolto i secondi motivi aggiunti ed ha annullato la concessione demaniale marittima rilasciata l’11 marzo 2009 alla società Gestioni Nautiche srl di C C ed insistente in parte sulla stessa area marina;

c) ha infine dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di diniego del 20 marzo 2009, per non avere il Circolo nautico ricorrente impugnato il successivo diniego espresso del 7 aprile 2009 .

2.- L’appello del Circolo nautico, che riguarda i capi della sentenza dichiarativi della improcedibilità e della inammissibilità dei mezzi di impugnazione proposti in primo grado, riguarda anzitutto, sul piano processuale, l’erronea rilevazione, ad opera dei primi giudici, della pretesa assenza di impugnazione avverso il diniego di concessione del 7 aprile 2009 (oggetto al contrario dei terzi motivi aggiunti) e, nel merito, la erroneità delle determinazioni amministrative recanti gli impugnati atti di diniego, adottate sul falso presupposto, frutto di carenza istruttoria, della insussistenza di una finalità pubblicistica sottesa alle attività da realizzare sugli spazi demaniali oggetto della domanda in concessione.

3.- L’appello della Regione Campania, come d’altra parte l’impugnazione della società Gestioni nautiche srl, investono al contrario, con atti distinti ma sostanzialmente omogenei nella articolazione dei motivi di censura, il capo decisorio della gravata sentenza recante l’annullamento della concessione rilasciata a Gestioni nautiche srl di C C, e in essi si evidenzia la regolarità del procedimento culminato con l’adozione del provvedimento ampliativo in favore dell’unico soggetto legittimato ad ottenerlo, in ragione del preminente interesse pubblico sotteso alle attività programmate sugli spazi in concessione.

Come in epigrafe indicato, nei rispettivi giudizi si sono costituite le parti intimate per resistere all’appello avversario e per chiederne la reiezione;
nel giudizio RG n. 4043/11 la Regione Campania ha invece aderito alle conclusioni dell’appello proposto dalla società Gestioni nautiche srl di C C.

All’udienza del 12 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

4..- Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 96 cpa).

La presente controversia trae origine dalla presentazione, da parte del Circolo nautico Diportisti di Pozzuoli, nonchè dalla Società gestioni nautiche srl di C C, di istanze di concessione demaniale in concorrenza, in quanto insistenti (almeno in parte) allo stesso specchio acqueo all’interno del porto di Pozzuoli.

Giova premettere in fatto che una prima istanza veniva proposta dal Circolo nautico nel maggio del 2008, ma veniva respinta dalla Amministrazione regionale, previa comunicazione dei motivi ostativi, con provvedimento del 10 marzo 2009, in ragione dell’interesse meramente privatistico cui la stessa era preordinata, avuto riguardo alle sole finalità connesse al diporto nautico dei soci del sodalizio.

Con provvedimento dell’11 marzo 2009 la stessa Amministrazione regionale accoglieva invece l’istanza della società Gestioni Nautiche srl di C C, in quanto destinata a realizzare un progetto di più evidente interesse pubblico, rappresentato dalla destinazione dei pontili di ormeggio alle imbarcazioni sottoposte a provvedimenti di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria penale. Con ulteriore provvedimento del 7 aprile 2009 la stessa Amministrazione adottava un nuovo rigetto sulla istanza del Circolo nautico, come modificata nella successiva nota del 15 settembre 2008.

5.- Ciò posto sul piano dello svolgimento diacronico dei procedimenti amministrativi e venendo al merito dei ricorsi, osserva il Collegio che l’appello della Regione Campania, che per ragioni di economia processuale va esaminato per primo, è fondato e va accolto.

Con lo stesso l’ente appellante ha rilevato la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa, in accoglimento sul punto del ricorso di primo grado, ha disposto l’annullamento per carenza di istruttoria e di motivazione, della concessione demaniale rilasciata alla società Gestioni nautiche di C C srl.

Deduce la Regione che tale carenza nella istruttoria e nella motivazione in realtà non sussisterebbe posto che, sul piano motivazionale, l’atto finale avrebbe dato conto delle ragioni che hanno fatto propendere l’ente per accordare preferenza alla istanza di concessione della società Gestioni nautiche srl rispetto a quella concorrente del Circolo nautico;
quanto al profilo istruttorio, si assume per altro verso che la Regione Campania avrebbe dato adeguata pubblicità alla istanza di concessione della società Gestione nautiche, senza tuttavia riscontrare, in seno al procedimento comparativo avviato, manifestazioni di interesse in concorrenza. Il Circolo nautico, in definitiva, che pure aveva a sua volta chiesto il rilascio di concessione sugli stessi spazi demaniali, non aveva tuttavia inteso partecipare alla gara informale avviata dalla Regione a seguito della istanza della società Gestioni nautiche (con avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania n. 48 del 1° dicembre 2008), sicchè la comparazione tra le concorrenti proposte di utilizzazione del bene demaniale non si sarebbe potuta svolgere adeguatamente in senso al procedimento all’uopo attivato, per fatto addebitabile esclusivamente al Circolo nautico.

6.- Le censure della Regione Campania risultano meritevoli di favorevole scrutinio.

Anzitutto va osservato che dal contenuto del provvedimento concessorio rilasciato alla società Gestioni nautiche srl ben si evincono le ragioni sottese al provvedimento ampliativo, dato che l’Ente ha preso posizione in favore della istanza di detta società in considerazione della finalizzazione degli spazi demaniali alla custodia ed al ricovero dei natanti sotto sequestro.

Vi è stato quindi legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa che la legge (art. 37 cod. nav.) affida all’autorità procedente ai fini della individuazione della proposta che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;
e non par dubbio che, sul punto, il giudizio espresso dalla amministrazione regionale non sia passibile di censura sul piano della ragionevolezza o della appropriatezza, dato che appare intuitiva la preminenza della finalità di destinare gli spazi demaniali al ricovero delle imbarcazioni in sequestro rispetto a quelle connesse al soddisfacimento delle esigenze del diporto nautico dei soci dei soci di un club privato.

7.- Né appaiono condivisibili i rilievi svolti dai giudici di primo grado, in accoglimento sul punto del ricorso originario, ed assunti ad elementi paradigmatici della carenza istruttoria e motivazionale dell’atto regionale poi annullato, in ordine: a) alla diversità soggettiva del precedente gestore dell’attività di custodia delle imbarcazioni in sequestro rispetto al richiedente gli spazi demaniali per cui è giudizio (sul piano di una distinta veste societaria, Gestioni Nautiche snc di C C rispetto a Gestioni nautiche di C C srl );
b) al fatto che l’attività di custodia delle imbarcazioni poste sotto sequestro in realtà non richiede necessariamente un ormeggio a mare, ben potendo essere espletata anche a terra mediante utilizzo di capannoni.

Quanto al primo profilo, la circostanza della diversità soggettiva del richiedente (rispetto al soggetto che vantava l’analoga esperienza pregressa) appare al Collegio ininfluente nella logica decisoria assunta dalla amministrazione a base del giudizio di preferenza, atteso che tale giudizio si è appuntato sulla destinazione in sé del bene al perseguimento di finalità di preminente interesse pubblico e non invece sulle capacità tecnico-professionali del richiedente, in relazione alle quali il dato relativo all’esperienza pregressa avrebbe potuto assumere rilevanza ai fini della determinazione conclusiva;
quanto al secondo aspetto, ed in disparte il rilievo che si tratti a ben vedere di scelte di convenienza riservate al proponente l’offerta ed alla amministrazione concedente, non appare in ogni caso plausibile, quantomeno sul piano della ottimale organizzazione del servizio, che il gestore di un servizio di custodia di imbarcazioni sia sfornito di adeguati spazi a mare ove allocare le imbarcazioni in sequestro, da utilizzare quantomeno nell’immediatezza dell’adozione dei provvedimenti di vincolo reale sui beni (ciò che avviene, nella gran parte dei casi quando le imbarcazioni sono in acqua), in attesa delle definitive determinazione dell’autorità giudiziaria procedente.

8.- Sotto altro riguardo, appare corretta la posizione della Regione Campania laddove osserva che la proposta di utilizzazione del bene demaniale articolata dal Circolo nautico, con le modifiche apportate per rendere la stessa di maggior rilevanza pubblicistica, avrebbe dovuto essere se del caso reiterata nell’ambito della procedura comparativa avviata dalla Regione Campania, a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della stessa Regione della istanza di concessione prodotta dalla società Gestioni nautiche srl.

In senso contrario non rileva che il club nautico avesse già prodotto una prima domanda di concessione, di poi modificata con la inserzione nella stessa di modalità di utilizzazione del bene demaniale (assistenza alla guardia costiera, lotta alle tossicodipendenze previo accordo con la locale parrocchia ) maggiormente conformi al principio (desumibile dall’art. 37 cod. nav.) secondo cui le limitazioni all’uso pubblico del mare si possono giustificare solo in ragione del soddisfacimento di altri interessi pubblici.

Non par dubbio infatti che, da un lato, l’Amministrazione si era già negativamente orientata con riguardo alla istanza del circolo nautico (come emerge dalla comunicazione dei motivi ostativi gravati con il ricorso originario e dal diniego del 10 marzo 2009 richiamato nella concessione rilasciata alla controinteressata Gestioni nautiche srl) in quanto finalizzata (quantomeno nella sua prima versione) al perseguimento di finalità utilitaristiche per i soli soci del circolo e che, in ogni caso, era giustappunto nell’alveo procedimentale precipuamente avviato dalla Regione al fine di comparare eventuali proposte alternative a quella della società Gestioni nautiche srl che avrebbe dovuto in ogni caso esprimersi la concorrente proposta del Circolo nautico.

Quest’ultimo al contrario non ha inteso manifestare ritualmente il suo interesse concorrente in tale appropriato ambito procedimentale (limitandosi alla proposizione di osservazioni contrarie all’accoglimento della istanza della controinteressata), confidando nell’accoglimento della sua istanza, modificata nei sensi anzidetti, con provvedimento puntuale da assumersi in suo confronto.

Per converso, la Regione ha dapprima denegato (con atto del 10 marzo 2009) la concessione al Circolo nautico, provvedendo sulla istanza per come originariamente formulata, indi ha rilasciato il provvedimento favorevole alla controinteressata e, infine, ha adottato un nuovo diniego (con atto del 7 aprile 2009) in confronto del circolo;
sulla scorta di tale cadenza cronologica degli atti non può ascriversi alla Regione Campania di non aver attivato una effettiva comparazione tra le domande prodotte (ed in particolare tra la domanda di Gestioni nautiche srl e quella rettificata del Circolo nautico), posto che è stato quest’ultimo club, come già detto, ad astenersi dal riproporre la sua domanda in concorrenza, di guisa che l’ente regionale si è determinato correttamente per accordare preferenza alla domanda della prima, persistendo in tale determinazione anche in ragione della mancata proposizione di una formale domanda in concorrenza del circolo nautico nell’ambito del procedimento avviato per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse.

9.- Da tale punto di vista va soggiunto che allo scadere ( peraltro ormai prossimo) della concessione rilasciata alla società affidataria degli spazi demaniali, il Circolo nautico avrà facoltà di partecipare alla gara informale che l’Amministrazione dovrà esperire in presenza di domande di concessione per l’assegnazione degli stessi spazi demaniali, senza pregiudizio in ragione del fatto di non essere rimasta medio tempore assegnataria degli stessi spazi.

Ed infatti, essendo stato espunto dall’ordinamento (ad opera dell'art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con l. 26 febbraio 2010, n. 25) il cd “diritto di insistenza” in sede di rinnovazione dei titoli demaniali, originariamente contenuto nell’ultimo periodo dell’art. 37 del codice della navigazione, la valutazione delle proposte di utilizzazione del bene dovrà avvenire esclusivamente sulla scorta degli elementi contenuti in ciascuna offerta-

In quella sede pertanto il Circolo nautico ben potrà far valere, ove occorra, al fine di ottenere maggiori chances di successo su eventuali offerte concorrenti, la sua proposta di utilizzazione del bene demaniale prospettando l’articolata varietà dei servizi aggiuntivi offerti.

10.- In definitiva, ferma restando la necessità di rettificare la sentenza impugnata sulla erronea declaratoria di improcedibilità dei motivi aggiunti avverso il primo diniego, motivata dall’omessa impugnazione del diniego definitivo (in realtà gravato a mezzo dei terzi motivi aggiunti di primo grado), il ricorso in appello ed i motivi aggiunti del Circolo nautico diportisti di Pozzuoli “La vita del mare” vanno respinti nel merito nei sensi anzidetti e va accolto l’appello della Regione Campania con conseguente integrale reiezione, in parziale riforma della impugnata sentenza, del ricorso di primo grado del Circolo nautico.

11.- Le ragioni che precedono comportano l’accoglimento anche dell’appello della società Gestioni nautiche srl, che ha proposto censure sostanzialmente coincidenti con quelle formulate dalla Regione e risultate fondate.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti, ricorrendo giusti motivi.

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