Consiglio di Stato, sez. III, parere interlocutorio 2010-02-11, n. 201000480

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, parere interlocutorio 2010-02-11, n. 201000480
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201000480
Data del deposito : 11 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03733/2009 AFFARE

Numero 00480/2010 e data 11/02/2010 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 1 dicembre 2009




NUMERO AFFARE

03733/2009

OGGETTO:

Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Incentivazione Attivita' Imprenditoriali;


RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DALLA DITTA SEGNALETICA PONTINA S.P.A. IN FALLIMENTO PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEL DECRETO DI REVOCA AGEVOLAZIONI LEGGE N. 64/1986 PROT. N. DM.B4/RC/6/151982 DEL 7.11.2006.

LA SEZIONE

Vista la nota (senza numero e data) di trasmissione della relazione, con la quale il Ministero dello sviluppo economico chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto.

Vista la successiva relazione trasmessa con nota n. 0102224 dell’11 settembre 2009.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Consigliere Sabato Malinconico;


PREMESSO:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 18.6.2007, la ditta Segnaletica Pontina S.p.A. in regime di fallimento (già S.V.A.R. S.p.A.) ha impugnato chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, il decreto di revoca DM/BA/RC/6/151982 del 7.11.2006 adottato dal Ministero dello sviluppo economico. Con tale provvedimento l’Amministrazione centrale, a conclusione di ri petuti e infruttuosi contatti con la curatela fallimentare della ditta SVA S.p.A., nel prendere atto delle trasformazioni intervenute nella società concessionaria originaria, intestava la concessione agevolativa alla ditta Segnaletica Pontina S.p.A., revocava in toto il provvedimento di concessione provvisoria n.02/CR/6/00235 del 13.4.1994 e disponeva la conseguente procedura di insinuazione nel passivo fallimentare al fine di recuperare la somma di euro 1.746.060,06 concessa a titolo di agevolazione, oltre interessi.

Con l’odierno gravame la ricorrente deduce:

1) Violazione di legge (art. 21 quinquies l. n. 241/1990), eccesso di potere per sviamento della causa tipica e difetto assoluto di motivazione;

2) Difetto assoluto di istruttoria e contraddittorietà con atti interni al procedimento. Eccesso di potere per sviamento e perplessità grave. Violazione dei principi del buon andamento, del giusto procedimento e di non aggravio del procedimento ex art. 97 Cost. e l. 241/90.

3) Violazione del principio di tutela dell’affidamento. Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 2 della l. n. 241/1990.

In buona sostanza la ditta interessata sostiene che l’Amministrazione centrale avrebbe dovuto adottare un provvedimento di intimazione alla restituzione del contributo erogato per violazione degli obblighi convenzionali e non un provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse poiché non risultano contestate le ragioni e i requisiti per i quali all’origine la società aveva conseguito il beneficio.

La ricorrente contesta, inoltre, con varie argomentazioni che il provvedimento impugnato non reca alcuna indicazione dei vizi del decreto revocato né del sopravvenuto interesse pubblico alla revoca e del mutamento delle condizioni di fatto;
sostiene la violazione del principio dell’affidamento, atteso il lungo lasso di tempo trascorso tra l’accesso agli impianti effettuato dalla Commissione di collaudo nel marzo 1998 e l’avviso dell’avvio del procedimento di revoca effettuato a circa 7 anni di distanza, per cui si era ingenerata nella ricorrente e ancor più nella curatela fallimentare la legittima aspettativa di un esito positivo della procedura;
denuncia l’incoerenza dell’Amministrazione e dell’Istituto di credito incaricato dell’istruttoria, i quali hanno continuato a chiedere alla curatela la produzione di documenti e informazioni, facendo insorgere negli interessati la convinzione che sarebbe stato possibile superare le varie problematiche e approdare ad un esito favorevole del procedimento.

Il Ministero dello sviluppo economico nella relazione istruttoria ripercorre le varie fasi della cessione della società concessionaria originaria e delle vicende fallimentari che l’hanno interessata e sottolinea tutte le carenze e inadempienze manifestate nel corso della procedura, che sono risultate conclusivamente non superabili nonostante i vari tentativi di acquisizione di documentazione esperiti nei confronti della curatela fallimentare dall’Amministrazione.

Conclude, pertanto, per la reiezione del gravame.

Lo stesso Ministero dello sviluppo economico fa presente di aver trasmesso copia della memoria difensiva alla ricorrente assegnandole il termine di 60 giorni per produrre memorie, documenti e osservazioni.

Segnala che la ditta interessata ha fornito le proprie controdeduzioni alla relazione ministeriale in data 6.5.2009 con una memoria con la quale si ribadiscono le ragioni esposte con il primo motivo del ricorso principale. Quest’ultimo risulterebbe confermato dalla stessa relazione istruttoria nella quale si indicherebbe nella violazione dell’art. 8, comma 1, lett. b) del D.M. n. 233/89 la motivazione della revoca, mentre nel provvedimento impugnato non vi sarebbe alcun riferimento a tale circostanza.

Il Ministero riferente con apposita relazione senza numero e data trasmessa con nota n. 0102224 dell’11 settembre 2009 citata in epigrafe, controbatte alle argomentazioni esposte nell’anzidetta memoria del 6.5.2009 e conclude per la reiezione delle controdeduzioni avanzate dalla ricorrente.

CONSIDERATO:

Come si è detto con la relazione trasmessa con nota n. 0102224 dell’11.9.2009 il Ministero dello sviluppo economico ha replicato alla memoria prodotta dalla ricorrente a seguito dell’acquisizione della relazione istruttoria.

Tuttavia lo stesso Dicastero ha inviato copia di tale replica anche alla curatela fallimentare con la conseguenza che la ditta interessata ha fatto pervenire direttamente al Consiglio di Stato una seconda memoria di replica datata 2 ottobre 2009, corredata di una copiosa documentazione in ordine alla quale la Sezione ritiene indispensabile acquisire le osservazioni dell’Amministrazione.

Il Collegio ritiene comunque di pronunciarsi in ordine all’istanza cautelare di sospensiva rilevando:

che non si ritengono, allo stato, presenti i presupposti di diritto e di fatto ai quali le vigenti norme ancorano la possibilità che venga disposta da parte dell’Amministrazione competente – previo conforme parere del Consiglio di Stato – la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e dell’articolo 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

che, in particolare, non si ritiene allo stato sussistente, ad un sommario esame ed attesa le ragioni addotte nel ricorso, il requisito del fumus boni juris;

che non si ritiene sussistente, il requisito del danno grave e irreparabile.

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