Consiglio di Stato, sez. III, parere interlocutorio 2010-02-11, n. 201000480
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Numero 00480/2010 e data 11/02/2010 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 1 dicembre 2009
NUMERO AFFARE 03733/2009
OGGETTO:
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Incentivazione Attivita' Imprenditoriali;
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DALLA DITTA SEGNALETICA PONTINA S.P.A. IN FALLIMENTO PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEL DECRETO DI REVOCA AGEVOLAZIONI LEGGE N. 64/1986 PROT. N. DM.B4/RC/6/151982 DEL 7.11.2006.
LA SEZIONE
Vista la nota (senza numero e data) di trasmissione della relazione, con la quale il Ministero dello sviluppo economico chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto.
Vista la successiva relazione trasmessa con nota n. 0102224 dell’11 settembre 2009.
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Consigliere Sabato Malinconico;
PREMESSO:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 18.6.2007, la ditta Segnaletica Pontina S.p.A. in regime di fallimento (già S.V.A.R. S.p.A.) ha impugnato chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, il decreto di revoca DM/BA/RC/6/151982 del 7.11.2006 adottato dal Ministero dello sviluppo economico. Con tale provvedimento l’Amministrazione centrale, a conclusione di ri petuti e infruttuosi contatti con la curatela fallimentare della ditta SVA S.p.A., nel prendere atto delle trasformazioni intervenute nella società concessionaria originaria, intestava la concessione agevolativa alla ditta Segnaletica Pontina S.p.A., revocava in toto il provvedimento di concessione provvisoria n.02/CR/6/00235 del 13.4.1994 e disponeva la conseguente procedura di insinuazione nel passivo fallimentare al fine di recuperare la somma di euro 1.746.060,06 concessa a titolo di agevolazione, oltre interessi.
Con l’odierno gravame la ricorrente deduce:
1) Violazione di legge (art. 21 quinquies l. n. 241/1990),